Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10872 del 23/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 23/04/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 23/04/2021), n.10872

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1847/2020 proposto da:

A.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIOVANBATTISTA SCORDAMAGLIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA PREFETTURA

– UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CROTONE, in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato difeso ex lege dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA

DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1031/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 15/05/2019 R.G.N. 1068/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/12/2020 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 3.5.2017, ha respinto il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., proposto da A.A., cittadino del (OMISSIS) della regione del Punjab, avverso la decisione del 12.4.2006 di rigetto della competente Commissione di richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, nonchè della protezione sussidiaria e umanitaria.

2. La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza n. 1031 del 2019, ha confermato il provvedimento di prime cure.

3. Il richiedente, in sintesi, aveva dichiarato di avere abbandonato il proprio Paese in quanto perseguitato in ragione del suo orientamento sessuale.

4. A fondamento della decisione la Corte territoriale ha ritenuto ammissibile l’impugnazione, sebbene proposta con atto di citazione e non con ricorso; ha reputato non necessario disporre l’audizione personale dell’appellante perchè già sentito dalla Commissione territoriale che l’aveva messo nelle condizioni di riferire ogni circostanza utile; ha precisato che le condizioni della regione di provenienza del richiedente (Punjab) non erano tali da rappresentare una situazione di violenza indiscriminata idonea a generare una minaccia individuale per ogni soggetto ivi dimorante; che la situazione sanitaria in Pakistan si caratterizzava per un progressivo orientamento in senso commerciale, per cui i servizi sanitari per i poveri erano diventati scarsi; che il racconto del richiedente non era credibile (non essendo stato individuato il presunto compagno, il direttore della scuola, le persone che li avevano sorpresi, l’imam che aveva ordinato la loro condanna a morte, la scuola che frequentava, l’abitazione del compagno, la casa sita nei campi ove si incontravano) e presentava profili di contraddittorietà; tale non credibilità, a parere della Corte di merito, incideva sul riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b); doveva, poi, secondo i giudici di seconde cure, escludersi che la zona di provenienza del richiedente ((OMISSIS)) ponesse problematiche di sicurezza significative; anche per la protezione umanitaria, infine, l’inattendibilità del narrato rappresentava un fatto ostativo per la sua concessione nè aveva rilevanza la circostanza che il richiedente avesse dichiarato di essere affetto da diabete perchè tale patologia avrebbe potuto benissimo essere curata adeguatamente nel paese di origine e, comunque, tale fatto non era stato allegato in primo grado.

5. Avverso la sentenza di appello A.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

6. Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, con riferimento ai profili di credibilità; la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 8,10 e 27, per inottemperanza dell’obbligo di cooperazione istruttoria. Deduce che la Corte territoriale non aveva vagliato adeguatamente le informazioni fornite da esso ricorrente circa la propria vicenda personale, senza ritenere la necessità di procedere ad una audizione personale, nè aveva considerato le notizie del Pakistan, puntualmente riportate negli scritti difensivi, in ordine alla proibizione penale della omosessualità nel suo paese di provenienza.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3; la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 6,7 e 8, con riferimento allo status di rifugiato, per non avere ritenuto la Corte di merito l’orientamento sessuale quale fattore di individuazione di un particolare gruppo sociale, costituente ragione di persecuzione idonea a giustificare il riconoscimento del suddetto status, così disapplicando i principi ermeneutici e il disposto di cui al citato art. 8, comma 1, lett. d).

4. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3: per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, art. 14, comma 1, lett. a) e b): timore di subire torture o trattamenti degradanti; per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto infondata la richiesta di protezione sussidiaria, in considerazione del rischio, stante le pene previste per il reato di omosessualità, di diventare esso richiedente vittima di trattamento inumano e umiliante o di condanna a morte.

5. Con il quarto motivo si lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e s.m.i.; la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: l’erronea valutazione delle condizioni di salute omessa valutazione dei centri specialistici in Pakistan e delle conseguenze psico-fisiche del rimpatrio – la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e la mancata comparazione tra integrazione sociale e condizioni transitorie del Paese di origine. In particolare, precisa il ricorrente che la patologia di diabete mellito, da cui era affetto, ben poteva essersi manifestata dopo l’audizione presso la Commissione territoriale e che la terapia farmacologica necessaria era molto costosa e, pertanto, inaccessibile per i paesi economicamente sottosviluppati di guisa che un suo rimpatrio avrebbe compromesso le sue aspettative di vita; inoltre, evidenzia che la Corte di merito non aveva valutato la sua situazione lavorativa (rapporto di lavoro stabile presso Yoshi Bergamo srl) che dimostrava la sua avvenuta integrazione in Italia.

6. I primi tre motivi, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, non sono meritevoli di accoglimento.

7. In primo luogo, vanno disattese le censure circa la prospettata necessità di una nuova audizione in grado di appello perchè, in tale procedimento, non è ravvisabile una violazione processuale sanzionabile a pena di nullità, costituita dall’omessa audizione personale del richiedente, atteso che il rinvio contenuto nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 13, al precedente comma 10, che prevede l’obbligo di sentire le parti, non si configura come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l’interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice di appello di valutarne la specifica rilevanza (Cass. n. 3003/2018; Cass. n. 14600/2019).

8. Tale valutazione è stata effettuata dalla Corte di merito che, con motivazione congrua, ha escluso la necessità di disporre una nuova audizione.

9. In secondo luogo, deve evidenziarsi che la valutazione di inattendibilità del racconto, cui la Corte territoriale è giunta non attraverso la sua opinione soggettiva, ma come il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione (Cass. n. 14674 del 2020), compiuta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, tenendo conto della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente e senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto, è stata censurata in modo generico e con esclusivo riguardo agli apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, e non per la violazione delle relative disposizioni.

10. Il giudizio di non credibilità (in questa sede, come detto, non adeguatamente censurato) ha correttamente inciso, quindi, sull’attivazione dei poteri di cooperazione istruttoria in quanto l’indagine avrebbe dovuto riguardare l’integrazione probatoria di fatti già smentiti sulla base delle non credibili affermazioni dell’interessato (Cass. n. 24506 del 2020).

11. Il quarto motivo è, invece, fondato.

12. Premesso che la documentazione medica attestante lo stato di salute del richiedente e la patologia da cui era affetto (diabete mellito) era stata già prodotta nel giudizio di primo grado, deve osservarsi che, ai fini della verifica dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie la condizione di vulnerabilità, per motivi di salute, normativamente tipizzata dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 11, lett. h) bis, come modificato dal D.Lgs. n. 145 del 2015, impone all’organo giudicante un’attenta e dettagliata disamina dei rischi eventualmente configurabili a carico del ricorrente in caso di rimpatrio (Cass. n. 15332 del 2020).

13. Ciò anche attraverso approfondimenti istruttori, se necessario officiosi, al fine di verificare la sussistenza di perduranti problematiche di salute (Cass. n. 14548 del 2020).

14. Anche la Corte di Giustizia (sent. 24.4.2018 causa C – 353/2016), sia pure in una fattispecie diversa, ha richiesto un accertamento più particolareggiato per il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie che deve riguardare l’accertamento sulla gravità della patologia, la necessità ed urgenza di cure nonchè la presenza di gravi carenze del sistema sanitario del paese di provenienza.

15. Tali accertamenti, a parere di questa Corte, in relazione ad una patologia – si ribadisce – già emersa nelle more della permanenza in Italia, non possono non riguardare anche la circostanza dell’eventuale erogazione della prestazione medica presso strutture pubbliche o private, e in questo ultimo caso, se la prestazione stessa sia o meno a carico dell’assistito, con un costo ragionevole e compatibile con la sua condizione socio-economica.

16. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha affermato che le condizioni del sistema sanitario del Pakistan, per quanto problematiche, non appaiono tali da non garantire l’assistenza alle cure del caso.

17. Dalla consultazione delle fonti la Corte ha, però, evidenziato che “la sanità pakistana si caratterizza per un progressivo orientamento in senso commerciale, tanto che hanno avuto grande diffusione ospedali, cliniche, farmacie moderne e laboratori diagnostici privati. A causa di questo orientamento commerciale, i servizi sanitari per i poveri sono diventati scarsi. Nella maggior parte degli istituti medici, si segnala la carenza di personale qualificato, farmaci e materiale medico. La maggior parte dei pakistani ricorre alla sanità privata. I servizi di assistenza primaria sono scadenti, specialmente nelle zone rurali”.

18. Orbene, in ordine ai profili sopra esposti, la conclusione della Corte territoriale appare, quindi, generica e non riscontrata con specifici elementi, sia in relazione alla gravità e durata della malattia, sia sulla circostanza se la prestazione medica in Pakistan fosse erogata effettivamente da strutture private a pagamento (e, in caso positivo, in che termini) o dal servizio sanitario pubblico.

19. Non essendo stata data, pertanto, corretta attuazione ai principi menzionati, la sentenza gravata va cassata in relazione al motivo accolto, rigettati gli altri ed assorbita ogni altra questione.

20. La causa va rinviata alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame e provvederà anche alla determinazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo, rigettati gli altri; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 22 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2021

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