Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10872 del 08/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10872 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MANNA ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 18765-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI,
VINCENZO TRIOLO, EMANUELE DE ROSE, VINCENZO STUMPO, giusta
procura in calce ricorso;
– ricorrente contro
LIOTTI TIZIANA;
– intimata –

j 55G

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Data pubblicazione: 08/05/2013

R.G. n. 18765/11
Ud. 21.2.13

avverso la sentenza n. 2941/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI del 17.5.2010,
depositata il 15/07/2010;

Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MANNA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Emanuele De Rose che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che si
riporta alla relazione scritta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
I Il consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione

ai sensi degli artt. 380-bis e 375 c.p.c.:
“1. – Con ricorso al Tribunale di Foggia Tiziana Liotti, operaia agricola a tempo determinato,
conveniva in giudizio l’INPS chiedendo che venisse accertato il proprio diritto alla liquidazione
d’un maggior importo di trattamento di disoccupazione sulla base della contrattazione collettiva
integrativa della Provincia di Foggia, con inclusione, nella relativa base di calcolo, anche della
voce denominata “quota di TFR”.
Il Tribunale accoglieva in parte la domanda condannando l’INPS a riliquidare l’indennità di
disoccupazione sulla base della contrattazione collettiva integrativa della Provincia di Foggia, ma
con esclusione della voce denominata TFR.
In parziale riforma della sentenza di prime cure, la Corte d’appello di Bari, con pronuncia n.
21941/10, accoglieva la domanda anche in relazione al computo della voce TFR.
2. — Per la cassazione della pronuncia della Corte territoriale ricorre l’INPS, affidandosi ad un
unico motivo.
2.1. — Parte intimata è rimasta tale.
3. — Con l’unico motivo di ricorso l ‘INPS lamenta violazione degli artt. 46, 51 e 55 del CCNL
operai agricoli e florovivaisti del 10.7.2002 in relazione all’art. 6, co. 4, lett. a), d.lgs. n. 314/97, e
all’art. 3 d.l. 14.6.96 n. 318, convertito in legge 29.7.96 n. 402, nonché in relazione agli artt. 1362
e ss. c.c., 2120 c.c. e all’art. 4, commi 10 e 11, legge n. 297/82, censurando la sentenza per avere

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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2013 dal

R.G. n. 18765/11
Ud. 21.2.13

incluso, nella retribuzione da prendere a base per la liquidazione dell’indennità di disoccupazione
agricola, anche la voce denominata “quota di TFR”.
questa S.C. (v., da ultimo, Cass. n. 202/2011 e numerose altre conformi alla precedente sentenza n.
10546/07), secondo cui, ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la
nozione di retribuzione definita dalla contrattazione collettiva da porre a confronto con il salario
medio convenzionale, ex art. 4 d.lgs. n. 146/97, non comprende il trattamento di fine rapporto.
4.1. — Tale principio merita di essere ribadito anche in questa sede. La voce denominata “quota
di TFR” dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991 va esclusa dal computo
dell’indennità di disoccupazione, in ragione della volontà espressa dalle parti stipulanti, volontà
che è vietato disattendere ai sensi dell’art. 3 d.L 14.6.96 n. 318, convertito con modifìcazioni in
legge 29.7.96 n. 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base
agli accordi collettivi non può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli
accordi stessi.
4.2. — La summenzionata giurisprudenza di questa S.C. ha, poi, trovato esplicito avallo nel d.L
6.7.2011 n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 15.7.2011 n. 111, contenente all’art. 18,
comma 18, una norma di interpretazione autentica dell ‘art. 4 d.lgs. 16.4.97 n. 146, in forza del
quale detta previsione normativa si interpreta nel senso che la retribuzione utile per il calcolo delle
prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato non è comprensiva
della voce relativa al trattamento di fine rapporto, comunque denominato dalla contrattazione
collettiva.
5. – Per tutto quanto sopra considerato, si
PROPONE
l’accoglimento del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 n. 5 c.p.c.”.
H – Ritiene questa Corte che le considerazioni svolte dal relatore siano del tutto condivisibili,
siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia. Ricorre con ogni evidenza
il presupposto dell’art. 375 n. 5 c.p.c. per la definizione camerale del processo.
III – Conseguentemente, la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito ex art. 384 co. 2° c.p.c. non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, rigetta la
domanda di inclusione della quota di TFR nell’indennità di disoccupazione agricola.
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4. — Il ricorso è manifestamente fondato, alla stregua della ormai consolidata giurisprudenza di

R.G. n. 18765/11
Ud. 21.2.13

IV – Le spese dell’intero giudizio si compensano per intero fra le parti, attesa la problematicità
della materia del contendere.
La Corte
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di
inclusione della quota di TFR nell’indennità di disoccupazione agricola. Compensa fra le parti le
spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21.2.13.

P. Q. M.

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