Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10872 del 05/05/2010

Cassazione civile sez. I, 05/05/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 05/05/2010), n.10872

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – est. Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

P.M.C. elett.te dom.ta in Roma Via Ludovisi n. 35

presso l’avv. Ariella Cozzi, rapp.to e difeso dall’avv. BALDASSINI

Rocco per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri;

– intimata –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma depositato in data

05.09.2006;

udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal rel. Cons. Dott.

Onofrio Fittipaldi;

udito il P.G. nella persona del Dott. Marco Pivetti che ha confermato

la relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

che con ricorso depositato in data 30.08.2005 P.M.C. adiva la Corte d’appello di Roma per sentir condannare la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in suo favore dell’equa riparazione, prevista dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, a suo giudizio dovutagli a seguito della irragionevole durata di un processo svoltosi avanti al Giudice amministrativo (TAR Lazio in 1^ grado Consiglio di Stato in 2^ grado ed infine giudizio di ottemperanza);

che la C.A. adita riconosceva la fondatezza della domanda attrice e liquidava in favore della P. la somma di Euro 5.325,00 oltre interessi dalla domanda e spese di giudizio;

che avverso la sentenza della Corte d’appello proponeva ricorso, fondato su tre motivi la P..

che con relazione in data 27.04.2009 il Cons. Dott. D.C., all’epoca delegato alla redazione della relazione stessa, ha proposto declaratoria di infondatezza delle censure relative alla durata del procedimento e all’ammontare del quantum liquidato e di manifesta fondatezza delle censure attinenti alla decorrenza degli interessi;

che il Collegio condivide le conclusioni contenute nella relazione per quanto attiene alla determinazione della durata ragionevole del giudizio, essendosi la Corte d’appello attenuta ai parametri della CEDU, valutando ragionevole la durata di tre anni per il giudizio di 1^ grado, due anni per quello di 2^ grado ed un anno per il giudizio di ottemperanza, considerato prosecuzione di quelle di merito, ed adeguata la liquidazione del quantum, pari ad Euro 75,00 al mese sostanzialmente in linea con i parametri di Strasburgo, ammontanti ad Euro 83,00 al mese;

che parimenti fondata deve ritenersi la conclusione contenuta nella relazione in ordine alla decorrenza degli interessi che per costante giurisprudenza di questa Corte devono decorrere dalla domanda e non dal decreto;

che pertanto il ricorso va accolto in parte qua, l’impugnato decreto va conseguentemente cassato e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto va stabilito che gli interessi, sulla somma di Euro 5.325,00, già liquidata dalla Corte d’appello, decorrono dalla domanda;

che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo e vanno compensate nella misura di 1/2 in relazione al giudizio di legittimità, atteso il parziale accoglimento del ricorso.

Infine si da atto che la motivazione della presente ordinanza è stata estesa dal Presidente del Collegio, che sostituisce come da decreto in data 10 marzo 2010 il Cons. Dott. Onofrio Fittipaldi in aspettativa per motivi di salute.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione intimata a corrispondere alla parte ricorrente, sulla somma di Euro 5325,00, liquidata dalla Corte d’appello, gli interessi legali a decorrere dalla domanda;

condanna inoltre la P.C.M. a rimborsare al ricorrente le spese del giudizio di merito che liquida in complessive Euro 1140,00 di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge nonchè le spese del giudizio di legittimità che compensa in ragione di 1/2 e liquida, nella misura già ridotta, in complessive Euro 500,00 di cui Euro 50,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori come legge;

dispone che entrambe le liquidazioni siano distratte a favore del proc. antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010

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