Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10870 del 23/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 23/04/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 23/04/2021), n.10870

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28568/2017 proposto da:

CALABRIA DISCOUNT S.R.L., fusa per incorporazione nella COMMERCIALE

GICAP S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TARVISIO 2, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO CANONACO, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIULIETTA CATALANO;

– ricorrente –

contro

D.L.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati MARIA TERESA VINCENZI, LUDOVICO MASSIMO RUSSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 779/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 27/05/2017 R.G.N. 1344/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/11/2020 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

D.L.A. adiva il Tribunale di Cosenza ed esponeva di essere stato assunto dalla s.r.l. Calabria Discount con contratto a tempo determinato per il periodo 6/12/2006-30/4/2007; deduceva altresì che il rapporto di lavoro era stato rinnovato verbalmente sino al 30/9/2007, allorquando gli era stato comminato licenziamento in forma orale. Sulla scorta di tali premesse chiedeva accertarsi l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e condannarsi la società alla reintegra nel posto di lavoro ed, in subordine, al pagamento di un’indennità pari a quindici mensilità della retribuzione globale di fatto percepita, oltre alla corresponsione di differenze retributive e dell’indennità di mancato preavviso.

Costituitasi la società contestava le domande chiedendone la reiezione.

Il giudice adito respingeva il ricorso. Detta pronuncia veniva riformata dalla Corte d’appello di Catanzaro che, con sentenza resa pubblica il 27/5/2017, accertava l’esistenza fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far tempo dal 11/5/2007, dichiarava l’inefficacia del licenziamento intimato e condannava la società al risarcimento del danno in favore del lavoratore, liquidato in misura corrispondente alla retribuzione globale di fatto dovuta dal 3/12/2007 al 20/11/2008.

Nel pervenire a tali conclusioni, per quanto ancora qui rileva, il giudice del gravame osservava che: a) la proroga del contratto a termine intercorso fra le parti non poteva desumersi nè dalla documentazione prodotta nè dalle prove testimoniali richiamate; b) la lettera di proroga risultava sottoscritta dal solo datore di lavoro e non anche dal lavoratore, nè ne risultava dimostrato l’invio al Centro per l’Impiego; c) in mancanza di forma scritta l’effetto di conversione del contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato era diretta conseguenza della disposizione di legge (L. n. 368 del 2001, art. 5); d) la comunicazione inviata oralmente della scadenza del nuovo termine illegittimamente stabilito dal datore di lavoro equivaleva ad un licenziamento orale inefficace, ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 2, comma 3.

Avverso tale decisione la Commerciale Gicap s.p.a. incorporante la Calabria Discount s.r.l. interpone ricorso per cassazione affidato a tre motivi ai quali oppone difese l’intimato.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Deve in via preliminare respingersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla parte controricorrente.

Questa premette che la Calabria Discount srl con atto notarile registrato il 13/1/2014 era stata incorporata dalla Gicap Commerciale s.p.a. e che, ciò nonostante, la Calabria Discount si era costituita nel giudizio di appello con memoria 25/1/2016 benchè fosse già stata cancellata dal registro delle imprese.

Deduce, poi, che il presente giudizio è stato instaurato dalla Commerciale Gicap s.p.a. quando, in virtù dell’atto di incorporazione, la Calabria Discount s.r.l. si era già estinta. Soggiunge che, essendo rimaste le stesse le parti costituite in giudizio in sede di delibazione della sentenza di secondo grado, “l’interesse ad agire e quindi, l’interesse all’impugnazione dell’attuale società ricorrente sarebbe potuta sussistere se la Gicap si fosse regolarmente costituita in sede di appello, quanto meno al momento della decisione della causa in appello, poichè è in relazione a tale decisione che va valutato detto interesse”.

In difetto, si prospetta l’inammissibilità del ricorso per carenza dell’interesse ad agire, perchè in quel giudizio, pur avendo già incorporato la Calabria Discount s.r.l., la Gicap s.p.a. non si era costituita. Legittimati all’impugnazione come a resistervi, sono infatti solo i soggetti che abbiano assunto la veste di parte nel previo giudizio di merito sicchè nel caso in cui un soggetto che, come nella specie, non sia stato parte del giudizio di appello, proponga impugnazione avverso la decisione adottata, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile.

2. L’eccezione è priva di fondamento.

Secondo i principi affermati da questa Corte, ed ai quali va data continuità, in tema di fusione per incorporazione, l’art. 504-bis c.c., nel testo modificato dal D.Lgs. n. 6 del 2003, nel prevedere la prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, in capo al soggetto unificato quale centro unitario di imputazione di tutti i rapporti preesistenti, risolve la fusione in una vicenda evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che, pur in presenza di un nuovo assetto organizzativo, conserva la propria identità (vedi ex aliis, Cass. Sez. U. 17/09/2010 n. 19698, Cass. 16/5/2017 n. 12119, Cass. 10/12/2019 n. 32208). Ne consegue che a seguito della fusione si ha la prosecuzione dei rapporti giuridici nel soggetto unificato quale centro unitario di imputazione di tutti l’rapporti precedenti (Cass. 15/2/2013 n. 3820).

Non appare, dunque, pertinente alla vicenda giuridica considerata, la prospettazione di una carenza di legittimazione, ad impugnare e di interesse ad agire in capo alla società ricorrente, giacchè la stessa si palesa quale centro di imputazione di tutti i rapporti preesistenti alla fusione per incorporazione, anche di natura processuale, ed è portatrice di un qualificato interesse, concreto ed attuale, alla impugnazione della pronunzia a sè sfavorevole, emessa dalla Corte distrettuale.

3. Del pari priva di fondamento è l’ulteriore eccezione sollevata dal D.L., con riferimento alla inammissibilità del ricorso per la nullità della procura speciale alle liti, ex art. 83 c.p.c., comma 3, conferita all’avv. Giulietta Catalano dal legale rappresentante della società la cui sottoscrizione è stata qualificata come illeggibile ed il cui nominativo non sarebbe evincibile nè dalla intestazione nè dal contesto dell’atto.

Deve, infatti, darsi continuità all’indirizzo espresso da questa Corte secondo cui l’illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell’atto con cui sta in giudizio una società, esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa, dalla certificazione d’autografia resa dal difensore o dal testo dell’atto o anche quando sia con certezza desumibile dall’indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese (vedi per tutte Cass. 29/3/2019 n. 8930).

Nella fattispecie delibata, deve ritenersi la ritualità della sottoscrizione resa dal legale rappresentante della società Gicap che non solo non risulta illeggibile ma che è anche attestata dalla certificazione di autografia resa dal difensore ed è identificabile per il tramite delle risultanze del registro delle imprese, sicchè l’eccezione sollevata al riguardo, in quanto destituita di fondamento, deve essere respinta.

4. Con il primo motivo di ricorso si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si criticano gli approdi ai quali è pervenuto il giudice del gravame per aver trascurato di considerare che il fatto controverso sul quale si fonda la qualificazione della domanda, non è costituito dalla esistenza della proroga, quanto dalla validità del consenso prestato oralmente dal lavoratore, non risultando sottoscritta la comunicazione di scadenza del nuovo termine.

Dalla lettura del ricorso introduttivo emergeva chiaramente che il ricorrente non contestava la circostanza che il contratto fosse stato prorogato sino al 30/9/2007, ma che tale proroga fosse stata disposta verbalmente. Si deduce al riguardo che per la validità della proroga non è prescritta alcuna forma ad substantiam in quanto la normativa in vigore richiede il consenso del lavoratore, nella specie desumibile per facta concludentia dal comportamento del lavoratore stesso.

5. Il secondo motivo prospetta violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1 e 4, ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Si deduce l’erroneità della statuizione con la quale la Corte ha sostenuto la necessità di forma scritta della proroga del contratto a termine. In tema di rapporto di lavoro a termine, per la proroga del contratto non è necessaria la forma scritta ad substantiam ai sensi delle disposizioni summenzionate, potendo l’accordo fra le parti essere manifestato in forma orale o risultare da comportamenti concludenti ed al riguardo si rimarca come, dalla medesima prospettazione di parte ricorrente, richiamata dalla Corte di merito anche nello storico di lite, si evinceva che il rapporto di lavoro era stato “rinnovato verbalmente” fra le parti.

Si osserva come la circostanza che non fosse stata sottoscritta dal lavoratore la proroga, non poteva escludere nè la sussistenza della proroga stessa, nè la validità del consenso che può essere manifestato anche per facta concludentia.

6. Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..

Ci si duole che la Corte distrettuale, pur accogliendo parzialmente il ricorso del lavoratore rigettando le domande volte a conseguire il pagamento di differenze retributive e della indennità di preavviso, in presenza di una situazione di reciproca soccombenza, non abbia disposto la compensazione delle spese di lite.

7. La Corte intende esaminare con priorità il secondo motivo di ricorso.

Invero, secondo i consolidati approdi ai quali è pervenuta la giurisprudenza di questa Corte, il principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., comporta che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre; si impone infatti, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c. (così Cass. 28/5/2014 n. 12002, cui adde Cass. 11/5/2018 n. 11458, Cass. 9/1/2019 n. 363).

In tale prospettiva, va, dunque esaminato detto secondo motivo.

8. Esso è fondato e meritevole di accoglimento peri le ragioni di seguito esposte.

Come questa Corte insegna il D.Lgs. n. 368 del 2001 (art. 4) non prevede, a differenza di quanto stabilito dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 22, comma 2, in tema di somministrazione di lavoro (su cui cfr. Cass. 10.10.2014 n. 21520), che la proroga del contratto a tempo determinato debba avvenire per iscritto.

Peraltro, neppure nell’impianto di cui alla L. n. 230 del 1962, era previsto che la pattuizione di una proroga dovesse avvenire con atto scritto, anche se in quel caso la mancata prescrizione di forma era superflua, posto che la prosecuzione del contratto oltre la durata iniziale comportava tout court la trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato (L. n. 230 del 1962, art. 2), salva evidentemente la prova di una proroga concordata (cfr. Cass. 3/7/1990 n. 6797).

In tale contesto, come rimarcato in più occasioni da questa Corte, deve ritenersi che la mancata previsione della forma scritta per la proroga sia oggi bilanciata dai nuovi e più flessibili meccanismi sanzionatori descritti, comportanti maggiorazioni retributive per la prosecuzione del rapporto oltre la scadenza iniziale, oltre alla trasformazione del contratto in rapporto a tempo indeterminato qualora tale prosecuzione superi i detti limiti di venti o trenta giorni (a seconda che la durata iniziale del contratto sia inferiore o superiore a sei mesi), lasciando intatto l’onere in capo al datore di lavoro di provare l’esistenza delle ragioni obiettive che giustificano la proroga (vedi Cass. 21/1/2016 n. 1058, Cass. 4/5/2020 n. 8443).

Si è anche ritenuto, di conseguenza, che la suddetta disposizione, inserendosi in. un complessivo articolato regime probatorio e sanzionatorio, corredato da limiti temporali massimi, non si pone in contrasto con la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che, come affermato dalla Corte di Giustizia (sentenza 26 gennaio 2012, C-586/10), mira a limitare il ricorso a una successione di contratti o rapporti a tempo determinato attraverso l’imposizione agli Stati membri dell’adozione di almeno una delle misure in essa enunciato.

Deve allora osservarsi che il nostro legislatore, con il D.Lgs. n. 368 del 2001 (anche nel testo vigente all’epoca dei fatti causa), non solo ha previsto obiettive ragioni per l’assunzione a termine (art. 1) e per la sua proroga, addossando sul datore di lavoro la prova della loro sussistenza (art. 4), ma ha previsto altresì (sempre nel testo vigente all’epoca dei fatti) una durata massima del rapporto di lavoro in caso, di proroga, oltre a meccanismi sanzionatori per l’ipotesi di successione di contratti (art. 5):

La Corte di merito, nel suo incedere argomentativo, laddove ha affermato che in mancanza di forma scritta della proroga, il contratto a termine si converte in contratto a tempo indeterminato, non si è conformata agli enunciati principi.

Il motivo va pertanto accolto, restando logicamente assorbite le ulteriori censure.

La sentenza va, quindi, cassata con rinvio alla Corte designata in dispositivo la quale esaminerà la vicenda sottoposta al suo scrutinio, applicando i principi summenzionati e disponendo anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 5 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA