Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10870 del 18/05/2011
Cassazione civile sez. un., 18/05/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 18/05/2011), n.10870
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Primo Pres.te f.f. –
Dott. DE LUCA Michele – Presidente sezione –
Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
ECOBETON S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DOMENICO CHELINI 20, presso lo
studio dell’avvocato CALABRESE MARCO, che la rappresenta e difende,
per delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI, in persona del
Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
e contro
PROVINCIA DI CATANZARO, REGIONE CALABRIA, COMUNE DI BOTRICELLO;
– intimati –
avverso la decisione n. 8373/2009 del CONSIGLIO DI STATO, depositata
il 18/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/04/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE.
La Corte:
Fatto
PREMESSO IN FATTO
Che:
– si è proceduto nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c.;
– la relazione depositata in cancelleria è del seguente tenore:
“La s.r.l. Ecobeton, proprietaria di un terreno in (OMISSIS), impugnò davanti al Tribunale amministrativo regionale della Calabria Il provvedimento in data 20 settembre 2001, con cui il Soprintendente per i beni culturali e ambientali di Cosenza aveva annullato il nulla osta paesaggistico rilasciato il 22 febbraio 2001 dalla Provincia di Catanzaro per la costruzione su quel fondo di un impianto di produzione di calcestruzzo: chiese l’annullamento dell’atto e la condanna delle amministrazioni intimate al risarcimento dei danni.
Nel corso del giudizio, all’esito di una conferenza di servizi nella quale era stato documentato il pagamento, da parte della s.r.l.
Ecobeton, della sanzione relativa alla violazione del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 164, fu rilasciata la concessione edilizia per la realizzazione dell’opificio. Con sentenza n. 3339/2001 il Tribunale amministrativo regionale dichiarò improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, quanto alla domanda di annullamento; lo rigettò per mancanza di prova di un effettivo pregiudizio, quanto alla domanda di risarcimento.
Adito in appello dalla s.r.l. Ecobeton, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame, con decisione n. 8373/2009, per l’assorbente ragione che “l’esame complessivo dei fatti di causa palesa che nel caso di specie difetti proprio il carattere illegittimo del provvedimento impugnato, con la conseguenza che non risulti integrato uno degli elementi costitutivi della fattispecie oggettiva dell’illecito foriero di danno risarcibile”. Contro tale decisione la s.r.l. Ecobeton ha proposto ricorso per cassazione, in base a un motivo. Il Ministero per i beni e le attività culturali si è costituito con controricorso. Il Comune di Botricello, la Provincia di Catanzaro e la Regione Calabria non hanno svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.
Con il motivo addotto a sostegno del ricorso la s.r.l, Ecobeton, richiamando il principio enunciato da Cass. s.u. 23 dicembre 2008 n. 30254, contesta che il Consiglio di Stato “abbia erogato concretamente giustizia, esercitando la giurisdizione rispettandone il contenuto essenziale nell’esercizio del suo potere giurisdizionale attinente la fattispecie concreta”. La doglianza appare inammissibile, non vertendosi nella ipotesi di “diniego di giurisdizione”, alla quale si riferisce il precedente invocato dalla ricorrente: il Consiglio di Stato non ha rifiutato di provvedere sulle domande proposte dall’appellante, ma le ha esaminate nel merito e le ha giudicate infondate, stante la ritenuta legittimità del provvedimento in questione. I contrari assunti della ricorrente (la quale sostiene che il pagamento da parte sua della sanzione non implica, contrariamente a quanto ha ritenuto il giudice a quo, la confessione dell’imputabilità a sè stessa dei ritardi con cui le è stata rilasciata la concessione edilizia) denunciano semmai un error in iudicando, che non comporta il superamento dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa.
Si ritiene pertanto che il giudizio possa essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1″. – la ricorrente ha presentato una memoria; ritenuto che:
– il collegio concorda con le argomentazioni svolte nella relazione, che non sono efficacemente contrastate dalle obiezioni formulate dalla s.r.l. Ecobeton nella sua memoria, con la quale si insiste nella tesi – smentita dal contenuto della sentenza impugnata – secondo cui il Consiglio di Stato avrebbe rifiutato di esercitare il proprio potere giurisdizionale, relativamente alla domanda di risarcimento di danni;
– il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente a rimborsare al resistente le spese prenotate a debito e gli onorari, che si liquidano in 3.000,00 Euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare a resistente le spese prenotate a debito e gli onorari, liquidati in 3.000,00 Euro.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011