Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10870 del 08/06/2020

Cassazione civile sez. I, 08/06/2020, (ud. 31/10/2019, dep. 08/06/2020), n.10870

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. LIBERATI Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29510/2018 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in Campobasso, via Mazzini

122, presso l’avvocato Ennio Cerio, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il

31/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

31/10/2019 da Dott. LIBERATI GIOVANNI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Campobasso ha respinto la domanda del ricorrente, B.S., nato in (OMISSIS), di riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria e in ulteriore subordine della protezione umanitaria, confermando le conclusioni della Commissione territoriale di Salerno, Sezione di Campobasso.

Il Tribunale ha ritenuto poco credibile il racconto del richiedente, di essersi allontanato dalla Costa d’Avorio a seguito dell’assassinio del padre, avvenuto in circostanze sospette in relazione alla sua attività di sindacalista, e del fatto di essere stato maltrattato dalla matrigna per questioni ereditarie, ragione che lo aveva indotto a non tornare in patria, anche per timore di persecuzioni da parte degli assassini del padre, ritenendo intrinsecamente poco credibile tale vicenda, per la estrema vaghezza di quanto riferito. Ha quindi escluso il riconoscimento dello status di rifugiato, perchè il ricorrente aveva rappresentato il timore per la propria incolumità in modo generico.

E’ stata poi esclusa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, essendo cessati la guerra intestina, gli atti di violenza civile e di rappresaglia armata verificatisi in Costa d’Avorio dopo le elezioni presidenziali del 2010, in quanto le successive elezioni del 2015 si erano svolte senza gravi e significativi episodi di violenza, come risulta dal rapporto Amnesty International 2014 – 2015, sottolineando peraltro che il richiedente aveva dichiarato di non essersi mai occupato di politica, e che la fragilità politica della Costa d’Avorio emergente dal rapporto 2017 – 2018 di Amnesty International non integra la condizione di conflitto armato o internazionale.

Il Tribunale ha, infine, escluso la protezione umanitaria, non essendo stata prospettata alcuna particolare patologia del ricorrente, nè suoi legami specifici con l’Italia.

Stante la manifesta infondatezza del ricorso è stata disposta la revoca della ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

2. Il ricorrente chiede la cassazione del decreto del Tribunale di Campobasso sulla base di un unico articolato motivo, mediante il quale denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, anche in relazione a quanto stabilito nella circolare n. 3716 del 30/7/2015 della Commissione nazionale per il diritto di asilo.

Si censura, in particolare, la valutazione di quanto risultante dalle fonti informative menzionate nello stesso decreto impugnato, dalle quali emergeva l’esistenza di una situazione di violenza generalizzata in Costa d’Avorio, idonea a consentire il riconoscimento della protezione umanitaria, in quanto la suddetta circolare della Commissione nazionale per il diritto di asilo riconosce la necessità di garantire la protezione umanitaria nel caso di temporanea impossibilità di rimpatrio a causa della insicurezza del paese o della zona di origine, non riconducibile alle previsione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), cosicchè avrebbe dovuto essere maggiormente approfondito l’esistenza di una tale situazione in Costa d’Avorio.

3. Il Ministero dell’Interno, ritualmente intimato, non si è costituito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Osserva il Collegio che il motivo proposto è manifestamente infondato perchè si risolve in generiche deduzioni di fatto volte a sollecitare un inammissibile riesame del merito della vicenda.

5. Va ricordato che la protezione umanitaria, prevista in generale dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, richiesta al questore o all’autorità giudiziaria, in entrambi i casi al di fuori del sistema della protezione internazionale, è un istituto di salvaguardia introdotto dalla L. n. 40 del 1998 e poi trasfuso nel predetto D.Lgs.. La successiva entrata in vigore della protezione sussidiaria ad opera del D.Lgs. n. 251 del 2007, in parte ne ha assorbito l’ambito operativo, ma l’istituto mantiene una sua autonomia come misura atipica di protezione umanitaria, il cui fondamento risiede nel principio di non refoulement del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1, per ragioni umanitarie nuove o diverse da quelle già oggetto del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale. Il D.L. n. 113 del 2018, ha eliminato la clausola inerente ai presupposti per il rilascio della protezione umanitaria, salvo che ricorrano i motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, altresì espungendo, ovunque necessario, le parole “umanitaria” e “protezione umanitaria”. Le uniche ipotesi eccezionalmente riconoscibili ai fini della tutela sono a) il permesso di soggiorno in casi speciali, per motivi di protezione sociale dell’art. 18, per le vittime di violenza domestica di cui all’art. 18-bis ed il permesso di soggiorno per particolare sfruttamento lavorativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, comma 12 quater; b) il permesso di soggiorno per cure mediche di cui all’art. 19, comma 2, lett. d-bis; c) il permesso di soggiorno per protezione speciale, rilasciato dal questore nei limiti del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1 e 1.1.; il permesso di soggiorno per contingente ed eccezionale calamità naturale di cui all’art. 20-bis; il permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile di cui all’art. 42-bis, quest’ultimo di durata biennale. Secondo la giurisprudenza, si tratta di un catalogo aperto di ipotesi ricomprendenti i seri motivi umanitari, gli obblighi costituzionali e gli obblighi internazionali. In particolare, secondo Cass., Sez. 1, n. 4455/2018, Rv. 647298, sono ricomprese in tale tipo di tutela la salute, l’instabilità politica e sociale nel Paese d’origine, la povertà e l’integrazione sociale. L’inserimento sociale nel Paese, tuttavia, non è da solo sufficiente per giustificare il rilascio del permesso umanitario, essendo necessaria un’effettiva valutazione comparativa della situazione oggettiva del Paese d’origine e soggettiva del richiedente, alla luce delle peculiarità della vicenda personale.

Ciò premesso in via generale, osserva il Collegio che il decreto di rigetto risulta idoneamente motivato, non essendo state indicate condizioni patologiche o di altro genere del ricorrente tali, per natura, gravità e durata, da impedire il rimpatrio; d’altra parte, non sono stati allegati elementi sufficienti a ritenere compromesso o leso il diritto alla salute nè sono ravvisabili condizioni di vulnerabilità, a seguito della comparazione del sistema del Paese d’origine con quello ospitante. Infine, il Tribunale ha accertato non ricorrere il requisito dell’integrazione sul territorio dello Stato, mancando legami specifici e personali con l’Italia.

Ne consegue, in definitiva, la manifesta infondatezza delle, peraltro generiche, censure formulate dal ricorrente.

6. Sussistono, nella specie, i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2020

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