Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1087 del 21/01/2021
Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 21/01/2021), n.1087
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19893-2019 proposto da:
H.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato ANTONINO CIAFARDINI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);
– intimato –
avverso l’ordinanza n. 9648/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di
ROMA, depositata il 05/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/11/2020 dal Presidente Relatore Dott. SCALDAFERRI
ANDREA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
rilevato che il signor H.M. ha chiesto la correzione di errore materiale della ordinanza n. 9648/2019 di questa Corte, depositata in data 5 aprile 2019, con la quale è stato accolto il ricorso dal medesimo proposto avverso la sentenza n. 2243/2017 emessa dalla Corte d’appello di L’Aquila nel giudizio per riconoscimento di protezione internazionale instaurato nei confronti del Ministero dell’Interno;
considerato che viene richiesta la correzione dell’errore materiale nella motivazione della ordinanza, là dove questa Corte ha inesattamente indicato il nome della parte ricorrente ed il numero della sentenza impugnata;
ritenuto che la richiesta è fondata;
ritenuto che, secondo l’orientamento più volte espresso da questa Corte, l’omessa, incompleta o inesatta indicazione, nella sentenza o nella ordinanza decisoria, del nominativo di una delle parti in causa, non è motivo di nullità, ma costituisce mero errore, emendabile con la procedura prevista per la correzione degli errori materiali, qualora dagli atti sia individuabile inequivocamente la parte pretermessa o inesattamente indicata, e dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza tale identificazione (cfr. Cass. Sez. 3 n. 4796/2006; Sez. 2 n. 5660/2015);
che, nella specie, l’inesattezza dell’indicazione del nominativo del ricorrente e della sentenza impugnata risulta evidente dal confronto delle espressioni erronee con la epigrafe della ordinanza, ove il ricorrente viene esattamente indicato con il suo nome, e la sentenza impugnata viene esattamente indicata con il suo numero;
che non vi è luogo per provvedere sulle spese di questo procedimento (cfr. Cass. n. 8103/08).
P.Q.M.
La Corte dispone la correzione degli errori materiali contenuti a pag. 2 della motivazione della ordinanza n. 9648/2019 di questa Corte nel senso che là dove è scritto ” G.N.” si legga ” H.M.”, e dove è scritto “sentenza n. 2246 del 7.12.2017” si legga “sentenza n. 2243 del 7.12.2017”, fermo il resto.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021