Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1087 del 20/01/2020
Cassazione civile sez. VI, 20/01/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 20/01/2020), n.1087
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30852-2018 proposto da:
M.N., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
ELENA PETRACCA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA SEZIONE DI VICENZA;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il
13/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 03/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAMPESE
EDUARDO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Nadim Mahmud ricorre per cassazione, affidandosi ad un motivo, avverso il decreto reso dal Tribunale di Venezia il 13/25 settembre 2018, reiettivo della sua istanza di rimessione in termini e dichiarativo della inammissibilità, per tardività, dell’impugnazione da lui promossa contro il diniego di protezione internazionale ed umanitaria pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale di Verona – Sezione distaccata di Vicenza. Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La formulata doglianza, rubricata “Violazione od errata applicazione dell’art. 35-bis del D.Lgs. n. 25 del 2008”, censura il mancato riconoscimento della rimessione in termini.
2. L’odierno ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2.1. Va rilevato, invero, che, con decreto ex art. 377 c.p.c., u.c., del 9/10 maggio 2019, il Coordinatore della ripartizione prima della Sesta sezione civile, rilevata la nullità dell’originaria notificazione del ricorso, nei confronti del Ministero dell’Interno, perchè avvenuta presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, ne ha ordinato la rinnovazione, da effettuarsi presso l’Avvocatura Generale dello Stato, assegnando, per tale adempimento, il termine di 40 giorni dalla comunicazione di detto decreto (ritualmente eseguita, a cura della Cancelleria, il 10 maggio 2019).
2.2. La Cancelleria ha attestato che, alla data del 18 settembre 2019, scaduto il termine predetto, “non risulta depositata la rinnovazione della notificazione nei termini prescritti”, nè, come verificato da questo Collegio nel corso dell’adunanza camerale del 3 dicembre 2019, si rinviene, nel fascicolo di ufficio, adeguata documentazione attestante l’effettuazione successiva, da parte del medesimo ricorrente, degli adempimenti impostigli.
2.3. Trova, pertanto, applicazione l’art. 371-bis c.p.c., riferibile non solo all’ipotesi in cui sia stata ordinata l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c., ma anche, in via estensiva, a quella in cui, come nella specie, sia stata disposta, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., la rinnovazione della notificazione nei confronti della parte intimata fin dall’origine ma attraverso una notifica affetta da invalidità (cfr. Cass. n. 9097 del 2019; Cass. n. 26141 del 2013; Cass. n. 13094 del 2012). Peraltro, non ricorrendo la fattispecie del deposito tardivo dell’atto d’integrazione del contraddittorio, ma quella, più radicale, dell’inottemperanza all’ordine impartito da questa Corte, la pronuncia deve essere d’inammissibilità e non già d’improcedibilità del ricorso (cfr. Cass. n. 9097 del 2019; Cass. n. 1930 del 2017).
3. Non vi è necessità di pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità, in assenza di costituzione del Ministero dell’Interno, mentre deve darsi atto, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (Dott. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017), e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 23535 del 2019 – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 3 dicembre 2019.
Depositato in cancelleria il 20 gennaio 2020