Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1087 del 20/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 1087 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso 13528-2011 proposto da:
CIONI ILVA (CNILVI48H55E468A) FRONTANI MARIO
FRNMRA52TO4F656F) ROMEI SILVANO M0SVN42E09F656X)
CIONI MARA (CNIMRA55B42E468S) elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 18, presso lo studio
dell’avvocato RICHIELLO UMBERTO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato PERONACI VITTORIO giusta procura
speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti contro

2’1Z7-

Data pubblicazione: 20/01/2014

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

avverso il decreto n. R.G. 576/10 V.G. della CORTE D’APPELLO di
GENOVA del 22/10/2010, depositato il 02/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA
SCALDAFERRI;
udito l’Avvocato Richiello Umberto difensore dei ricorrenti che si
riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso PQR.

In fatto e in diritto

Si t. klikftm4

.

Rilevato che uva Cioni, Ma> Rome9, Mais Cioni e Mario Frontani
ricorrono per cassazione nei confronti del decreto della Corte
d’appello di Genova, in epigrafe indicato, che ha rigettato la loro
domanda di equa riparazione per la durata irragionevole del giudizio
civile in materia possessoria iniziato nel maggio 2000, definito in primo
grado nel maggio 2004, proseguito in appello a seguito di
impugnazione notificata nel giugno 2005, ivi definito nel marzo 2009 e
proseguito in cassazione ove ancora pendeva;
che il Ministero della giustizia non ha svolto difese;
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione
semplificata;

Ric. 2011 n. 13528 sez. M1 – ud. 19-03-2013
-2-

– resistente –

Ritenuto che con l’unico motivo si censura il decreto impugnato nella
parte in cui ha immotivatamente ritenuto ragionevole la durata
complessiva di circa nove anni complessivi per due gradi di giudizio,
avendo considerato conforme agli standards normalmente applicati la
durata di quattro anni per il primo grado e di tre per il secondo e

la sentenza di primo grado e la notifica dell’appello, in violazione o
falsa applicazione dell’art.2 legge n.89/2001 e dell’art.6.1 della
C.E.D.U., come interpretati dalla Corte Europea e da questa Corte;
ritenuto che la censura è fondata;
che nella determinazione della durata ragionevole del giudizio
presupposto, onde verificare la sussistenza della violazione del diritto
azionato, il giudice di merito deve tenere presenti gli elementi indicati
dall’art.2.2 della legge n.89/2001, anche alla luce dei criteri di
determinazione applicati dalla Corte europea e da questa Corte,
secondo i quali la durata del giudizio di primo e secondo grado non
deve normalmente eccedere, rispettivamente, i tre e due anni; criteri
dai quali può discostarsi, purchè in misura ragionevole e dando conto
delle ragioni che lo giustifichino;
che inoltre, con riguardo all’accertamento della durata effettiva del
processo imputabile allo Stato, va applicato il consolidato
orientamento di questa Corte (cfr.ex multis n.23323/07; n.8287/10;
n.11307/10) secondo cui, dovendo sempre procedersi ad una
valutazione sintetica e complessiva del processo anche quando esso si
sia articolato in gradi, deve in tal caso detrarsi il tempo ascrivibile alla
condotta processuale della parte -e per ciò non imputabile allo Stato-,
quale il maggior tempo utilizzato dall’attore per la notifica degli atti di
impugnazione oltre quello che —tenendo anche conto di quanto
stabilito dall’art.325 c.p.c.- sarebbe stato ragionevolmente necessario,
Ric. 2011 n. 13528 sez. M1 – ud. 19-03-2013
-3-

scomputato integralmente il periodo di oltre dodici mesi intercorso tra

trattandosi di legittimo esercizio di una facoltà che tuttavia non può
ricadere sullo Stato;
che nel caso in esame la Corte di merito non si è attenuta a tali regole;
che infatti ha ritenuto ragionevole un sensibile scostamento di due anni
in più dai parametri standard per i due gradi di giudizio, senza

considerare la durata complessiva dei due gradi di giudizio;
che il decreto è pertanto cassato e, non essendo necessari ulteriori
accertamenti, la causa può essere decisa nel merito;
ritenuto che, applicando i suddetti principi nel caso in esame, dalla
durata complessiva di otto anni e dieci mesi del processo presupposto
nei due gradi di giudizio qui rilevanti deve detrarsi, in primo luogo, il
tempo addebitabile alla parte, determinabile, alla luce dei criteri
suindicati, in dieci mesi; quindi, detraendo dalla durata complessiva
addebitabile allo Stato di otto anni la durata ragionevole di cinque anni
complessivi, si giunge alla determinazione di tre anni di durata
irragionevole;
che, in ordine al quantum, va applicato il criterio, normalmente
adottato dalla giurisprudenza di questa Corte (tra molte: Sez. I, 14
ottobre 2009, n. 21840) a mente del quale l’importo dell’indennizzo
può essere di euro 750 per anno per i primi tre anni di durata
eccedente quella ritenuta ragionevole, in considerazione del limitato
patema d’animo che consegue all’iniziale modesto superamento del
termine ragionevole, mentre solo per l’ulteriore periodo deve essere
richiamato il parametro di euro 1.000 per ciascun anno di ritardo;
ritenuto quindi che l’importo dell’indennizzo per una durata
irragionevole di tre anni va liquidato in € 2.250, oltre gli interessi legali
dalla domanda sino al saldo;

Ric. 2011 n. 13528 sez. M1 – ud. 19-03-2013
-4-

giustificare peraltro la sua valutazione in alcun modo; ed ha omesso di

che le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e
si liquidano come in dispositivo, tenuto conto, per il giudizio di
legittimità (cfr.S.U.n.17406/12), di quanto stabilito dal D.M. 20 luglio
2012 in attuazione dell’art.9 comma 2 D.L. n.1/2012 conv. in Legge
n.271/2012, in particolare dei parametri indicati dalla Tabella A-

previsti dall’art.4 e della riduzione prevista dall’art.9 del Decreto citato.;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e,
decidendo nel merito, condanna il Ministero della giustizia al
pagamento in favore ri-Er Orrente della somma di €2.250,00 oltre agli
interessi legali dalla domanda al saldo; condanna inoltre il Ministero al
rimborso in favore del ricorrenti delle spese di entrambi i gradi, che
liquida, quanto al giudizio di merito, in complessivi C 806,00 -di cui C
311 per diritti e C 445 per onorari- oltre spese generali e accessori di
legge, e, quanto a questo giudizio di cassazione, in C 506,25 per
compenso ed C 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge, con
distrazione in favore degli avv.ti Umberto Richiello e Vittorio Peronaci
che se ne sono dichiarati antistatari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-1 Sezione civile
della Corte suprema di Cassazione, il 19 marzo 2013
L’estensore

I .resi – te

Avvocati per lo scaglione di riferimento, dei criteri di valutazione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA