Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1087 del 18/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1087 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 22526-2016 proposto da:
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, in persona del
legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dallO’avvocato GIOVANNI
GRILLETTO;
– ricorrente contro
CARDONE ROSMUNDA;
– intimata avverso la sentenza n. 2179/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI SEZIONE
DISTACCATA di SALERNO, depositata 1’08/03/2016;

Data pubblicazione: 18/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatti e ragioni della decisione
Equitalia servizi di riscossione spa propone ricorso per

Rosmunda, impugnando la sentenza della CTR Campania
indicata in epigrafe che ha rigettato l’appello principale dalla
stessa proposta, confermando, per quel che qui ancora rileva,
l’illegittimità dell’avviso di intimazione relativo a carico
tributario per l’anno 2001.
La parte contribuente e l’Agenzia delle entrate non si sono
costituite in giudizio.
Il procedimento può essere definito con motivazione
semplificata.
La censura proposta dalla società ricorrente, correlata alla
violazione dell’art.58 d.Lgs. n.546/1992, è manifestamente
fondata, posto che detta disposizione consente la produzione
nel giudizio di appello di qualsiasi documento, pur se già
disponibile in precedenza-Cass.n.22776/2015-.
A tale principio non si è uniformato il giudice di appello che ha
escluso di potere esaminare i documenti prodotti in appello
dalla società concessionaria.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata
va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Campania
anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad
altra sezione della CTR della Campania anche per la
liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Ric. 2016 n. 22526 sez. MT – ud. 06-12-2017
-2-

cassazione, affidato ad un unico motivo, contro Cardone

Così deciso il 6.12.2017 nella camera di consiglio dell sesta
sezione civile in Roma.

Il Prjsiiente

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