Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1087 del 18/01/2011

Cassazione civile sez. III, 18/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 18/01/2011), n.1087

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in Roma, Via dei Gracchi n. 126, presso lo studio

dell’avv. MARTINO Riccardo, che la rappresenta e difende unitamente

all’avv. Sergio Erasmo Dati giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.C., domiciliato in Casale Monferrato, Via Pinelli n. 8/D,

presso lo studio dell’avv. Carlo Ranaboldo;

– intimato –

e contro

F.M., domiciliato in Casale Monferrato, Piazza Rattazzi n.

9, presso lo studio dell’avv. Pietro Caire;

– intimato –

e contro

M.S., domiciliato in Casale Monferrato, Piazza

Rattazzi n. 9, presso lo studio dell’ avv. Pietro Caire;

– intimata –

avverso la sentenza del Tribunale di Casale Monferrato n. 37/06 in

data 22 febbraio 2006, pubblicata in data 2 marzo 2006.

Udita la relazione del Consigliere Dott. Giancarlo Urban;

udito il P.M., in persona del Cons. Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che

ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.C. proponeva opposizione agli atti esecutivi avanti al Tribunale di Casale Monferrato, chiedendo la revoca dell’ordinanza con la quale il G.E. aveva rigettato la istanza di conversione del pignoramento, presentata al decimo giorno successivo alla aggiudicazione provvisoria del bene esecutato.

Con sentenza pubblicata in data 2 marzo 2006 il Tribunale di Casale Monferrato accoglieva parzialmente l’opposizione e dichiarata la tempestività dell’istanza di conversione proposta dal debitore, pronunziava la nullità del decreto di rigetto del G.E. in data 1 ottobre 2004 nonchè del decreto di trasferimento del 10 dicembre 2004 e dichiarava l’estinzione della procedura esecutiva; compensava le spese.

Propone ricorso per cassazione il creditore D.M. con tre motivi.

Nessuno degli intimati ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si rileva la erronea pronuncia della sentenza impugnata sulla estinzione della procedura esecutiva, che non poteva essere assunta dal giudice dell’opposizione, ma era riservata al Giudice dell’esecuzione, il quale, peraltro, continuerebbe nello svolgimento della procedura.

Con il secondo motivo si denunzia l’erronea pronunzia della sentenza impugnata che aveva dato atto che la creditrice D. era rimasta insoddisfatta solo per diritti ed onorari dell’esecuzione, mentre in realtà il G. risulta insolvente per Euro 2.622,08 per capitale, oltre le spese dell’esecuzione.

Con il terzo motivo si denuncia l’omessa motivazione in relazione alla compensazione delle spese.

I tre motivi vanno trattati congiuntamente, in quanto connessi.

Il ricorso è fondato, essendo stata erroneamente dichiarata l’estinzione della procedura esecutiva dal giudice dell’opposizione agli atti esecutivi anzichè dal giudice dell’esecuzione, senza che fosse stata realizzata alcuna delle ipotesi previste (e cioè la rinuncia agli atti del processo “ex” art. 629 cod. proc. civ., l’inattività delle parti “ex” art. 630 cod. proc. civ., la mancata comparizione delle parti a due udienze successive “ex” art. 631 cod. proc. civ., e le cause espressamente previste dalla legge, anche speciale); al contrario, risulta che la ricorrente era creditrice non soddisfatta sia per la sorte capitale, sia per gli interessi che per le spese e quindi non poteva essere dichiarata l’estinzione, tant’è vero che lo stesso giudice dell’esecuzione avrebbe fissato le udienze in prosecuzione della procedura, anche per date successive alla pubblicazione della sentenza impugnata.

La sentenza impugnata merita quindi di essere cassata con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Civile, accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Casale Monferrato in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2011

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