Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10869 del 18/05/2011

Cassazione civile sez. un., 18/05/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 18/05/2011), n.10869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Pres.te f.f. –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente sezione –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.R.M., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato DI MARIO NICOLA, per delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 186/2010 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA

MAGISTRATURA, depositata il 17/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. CENICCOLA

Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha dichiarato la dr. D.R.M. responsabile di incolpazioni concernenti ritardi nel deposito di decisioni giurisdizionali;

il magistrato propone ricorso per cassazione, attraverso due motivi, al quale non resiste l’intimato Ministero della Giustizia;

il primo motivo sostiene che la decisione avrebbe omesso di valutare la componente soggettiva dell’illecito, ai sensi dell’art. 1218 c.c.;

il secondo motivo censura la decisione per avere omesso di valutare una serie di prove offerte dall’incolpata, che avrebbero dimostrato il suo totale assorbimento nella funzione giudiziaria; osserva che:

queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di spiegare che l’accertamento svolto dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura in relazione ad illecito per il ritardo nel deposito dei provvedimenti ha natura valutativa e si sottrae a censura in sede di giudizio di legittimità, ove la relativa motivazione non risulti incongrua o del tutto carente (Sez. un. 24 marzo 2010, n. 7000); nella specie, alla dr. D.R. sono stati contestati ritardi che vanno da 200 a 999 giorni nel deposito della motivazione di 84 sentenze, nonchè un ugual ritardo nel deposito di un certo numero di sentenze non ancora depositate;

la decisione impugnata spiega che le tre condizioni previste dal D.Lgs. n. 109 del 2006, artt. 1 e 2, comma 1, lett. Q) (reiterazione, gravità ed assenza di giustificazione), perchè il ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni giudiziarie costituisca illecito disciplinare, sussistono tutte nella fattispecie in esame;

la motivazione a riguardo (che in questa sede non è neppure il caso di ripetere) è congrua e logica;

in particolare, quanto all’assenza di cause di giustificazione (sulle quali particolarmente insiste il ricorso) sono stati valutati sia il numero, sia l’importanza dei procedimenti trattati dall’incolpata, sia l’impegno extragiudiziario (componente della commissione esaminatrice per l’abilitazione all’esercizio della professione forense) da lei sostenuto, per dedurre che tutte quelle circostanze non erano idonee a giustificare il ritardo di due anni e più nel deposito delle decisioni;

il ricorso deve essere, dunque, respinto, senza alcun provvedimento in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011

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