Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10867 del 05/05/2010

Cassazione civile sez. I, 05/05/2010, (ud. 26/11/2009, dep. 05/05/2010), n.10867

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Z.B., elettivamente domiciliato in Roma, via Celimontana 38,

presso l’avv. Panariti Benito, che lo rappresenta e difende, insieme

con l’avv. Tino Goglino del Foro di Alessandria, giusta delega in

atti,

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI ASTI, in persona del Prefetto pro tempore;

– intimata –

avverso il decreto del Giudice di Pace di Asti in data 16 giugno

2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26 novembre 2009 dal relatore, cons. Dr. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, Dott. PIVETTI Marco, che nulla ha osservato.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore del ricorrente:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. Z.B., cittadino albanese, ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso il decreto in dataci giugno 2008, con il quale il Giudice di pace di Asti ha respinto l’opposizione dello straniero al decreto di espulsione emesso il 5 aprile 2008 dal Prefetto di Asti, in quanto lo straniero medesimo, già destinatario di un provvedimento di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno, non vi ha ottemperato, protraendo la propria permanenza in Italia in condizione di clandestinità;

1.1. la Prefettura di Asti non ha svolto attività difensiva;

OSSERVA:

2. con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 296 del 1998, art. 28 e formula il seguente quesito di diritto: “dica la Corte Suprema che al coniuge del cittadino comunitario non è applicabile il D.Lgs. n. 286 del 1998, in conformità a quanto disposto dal citato D.Lgs., art. 28”;

2.1. con il secondo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 20 e si formula il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte Suprema che per disporre l’allontanamento del coniuge di un cittadino comunitario occorre applicare i criteri dettati dal D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 20”;

3. entrambi i motivi appaiono inammissibili, in quanto i quesiti di diritto formulati ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie ratione temporis, si risolvono nella mera richiesta di accoglimento del motivo, o comunque nell’interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata ed alla violazione di determinate norme di legge, ma non contiene la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal giudice di merito e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass. S.U. 2008/2658; Cass. 2008/19769; 208/24339); il ricorrente, inoltre, non ha censurato una delle autonome rationes decidendi poste a base del decreto impugnato, ossia che a carico dello straniero risultano fatti gravi e “sospette frequentazioni di cui alla L. n. 1423 del 1956”, di guisa che la sua pericolosità “non può essere sottovalutata”;

4. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilevi formulati al punto 3, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione, rilevando peraltro che il decreto impugnato è stato depositato il 16 giugno 2008 e non il 6 giugno 2008, come indicato nella relazione medesima;

rilevato che le osservazioni che precedono conducono alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso e che tuttavia nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo la Prefettura intimata svolto difese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010

 

 

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