Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10866 del 05/05/2010

Cassazione civile sez. I, 05/05/2010, (ud. 26/11/2009, dep. 05/05/2010), n.10866

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.P., elettivamente domiciliato in Roma, piazza

Gentile da Fabriano 3, presso l’avv. Raffaele Cavaliere, che lo

rappresenta e difende, insieme con l’avv. CERRA Giuseppe Fr., del

Foro di Lamezia Terme, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Salerno, cron. n. 943/07,

del 13 giugno 2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26 novembre 2009 dal relatore, cons. Dr. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, Dott. PIVETTI Marco, che nulla ha osservato.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori del ricorrente:

“IL CONSIGLIERE RELATORE;

letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. F.P. ha proposto ricorso per cassazione avverso il Decreto in data 13 giugno 2007, con il quale la Corte di appello di Salerno ha rigettato il ricorso da lui proposto nei confronti del Ministero della Giustizia per conseguire l’indennizzo per il superamento del termine di ragionevole durata di un processo promosso davanti al Tribunale di Lamezia Terme in data 11 marzo 1991 e definito con sentenza del 12 aprile 2006;

1.1. il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva;

OSSERVA:

2. la Corte di appello di Salerno ha respinto la domanda, ritenendo che l’abnorme durata del processo non era da ascrivere a responsabilità dell’Amministrazione della Giustizia, ma a comportamenti delle parti processuali;

3. il ricorrente censura il decreto impugnato con un solo motivo, illustrato da due quesiti, con i quali chiede se il giudice nazionale, nella equitativa ponderazione del danno non patrimoniale, sia vincolato ai criteri elaborati dalla CEDU e se nella specie la Corte territoriale per la liquidazione del danno non patrimoniale si sia attenuta alla regola di diritto della Corte di Strasburgo, secondo la quale detta liquidazione va effettuata sulla base di 1.000,00/1.500,00 Euro per ogni anno di durata del processo con un incremento di Euro 2.000,00 in considerazione della posta in gioco;

4. il ricorso appare inammissibile, in quanto notificato il 12 gennaio 2008, oltre il termine di legge decorrente dalla data di notifica del decreto impugnato, che dagli atti risulterebbe essere quella del 12 novembre 2007; il ricorso appare comunque inammissibile, anche perchè i quesiti di diritto formulati ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., concernenti i criteri di determinazione del danno, non appaiono attinenti alla ratio della decisione impugnata, incentrata sulla non ascrivibilità all’Amministrazione della Giustizia la responsabilità del superamento del termine ragionevole di durata del processo (Cass. n. 2008/8466);

5. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilevi formulati al punto 4, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione;

rilevato che le osservazioni che precedono conducono alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso e che tuttavia nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo il Ministero intimato svolto difese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010

 

 

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