Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10865 del 18/05/2011
Cassazione civile sez. un., 18/05/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 18/05/2011), n.10865
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Primo Pres.te f.f. –
Dott. DE LUCA Michele – Presidente sezione –
Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI, in persona del Sindaco pro-tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 195, presso lo
studio dell’avvocato MAZZEI LUIGI, che lo rappresenta e difende, per
delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
DOLCEZZE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELL’ELETTRONICA 20, presso lo
studio dell’avvocato GIUSEPPE PIERO SIVIGLIA, rappresentata e difesa
dall’avvocato TINAGLIA FRANCESCO, per delega a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la decisione n. 95/2010 del CONSIGLIO DI GIUSTIZIA
AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA – PALERMO, depositata il
04/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/04/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;
udito l’Avvocato Luigi MAZZEI;
udito il P.M. in persona dell’avvocato Generale Dott. CENICCOLA
Raffaele, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 7 giugno 2007 il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia respinse la domanda di risarcimento di danni che la s.r.l. Dolcezze aveva proposto nei confronti del Comune di Piana degli Albanesi, il quale e aveva assegnato un lotto di terreno destinato alla costruzione di uno stabilimento industriale, inutilizzabile a tale scopo per la presenza di una conduttura interrata. Ritenne il Tar che la giurisdizione competesse al giudice amministrativo, poichè il pregiudizio lamentato derivava dall’esercizio di potestà autoritative, ma che per questa stessa ragione l’esercizio dell’azione risarcitoria fosse impedito, per non essere stati a suo tempo impugnati i provvedimenti asseritamente lesivi.
Adito dalla società soccombente, con decisione del 4 febbraio 2010 il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha accolto la domanda di risarcimento, richiamando la giurisprudenza di questa Corte relativa all’infondatezza della tesi della cd.
“pregiudiziale amministrativa” e rilevando che il Comune era incorso in colpa, per aver ignorato la presenza della conduttura nella predisposizione del piano per gli investimenti produttivi.
Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Piana degli Albanesi, in base a un motivo, poi illustrato anche con memoria. La s.r.l. Dolcezze si è costituita con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il motivo addotto a sostegno del ricorso il Comune di Piana degli Albanesi lamenta che il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana non ha rilevato che la cognizione della controversia compete al giudice ordinario, poichè l’asserita propria negligenza, nella redazione del piano per gli investimenti produttivi, non attiene all’esercizio di attività provvedimentale e il rapporto sorto tra le parti in seguito all’assegnazione del lotto alla s.r.l. Dolcezze ha natura paritaria.
L’esame della doglianza è precluso dal giudicato che si è formato sull’appartenenza della giurisdizione al giudice amministrativo, espressamente affermata con la sentenza di primo grado, la quale non ha formato oggetto di impugnazione sul punto (v., tra le più recenti, Cass. 28 gennaio 2011 n. 2067.
Il ricorso viene pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in 200,00 Euro, oltre a 4.000,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 200,00 Euro, oltre a 4.000,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011