Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10865 del 08/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 08/06/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 08/06/2020), n.10865

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2134/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO;

– ricorrente –

contro

L.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6479/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 10/01/2013 R.G.N. 10547/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/02/2020 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso;

udito l’Avvocato VINCENZO STUMPO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva accolto la domanda proposta da L.R. finalizzata ad ottenere l’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti per l’anno 2000, inutilmente richiesta in sede amministrativa con domanda del 23/3/2001.

2. La Corte territoriale, per quello che qui ancora rileva, riteneva che sussistesse il requisito del c.d. minimo assicurativo previsto dal R.D.L. n. 636 del 1939, art. 19, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. n. 1272 stesso anno, ovvero di almeno due anni di assicurazione obbligatoria alla data di inizio della disoccupazione, in quanto, dovendosi il biennio calcolare a ritroso a partire dal 31 dicembre dell’anno per il quale viene richiesta la prestazione, la ricorrente poteva far valere al 31/12/2000 almeno due anni di anzianità assicurativa, avendo lavorato dall’aprile del 1999 e nell’anno 2000.

3. Per la cassazione della sentenza l’Inps ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui L.R. non ha opposto attività difensiva.

4. La causa, già chiamata all’udienza del 17.9.2019, è stata nuovamente fissata per l’udienza del 5.2.2020 dopo che questa Corte ha richiesto e ottenuto dall’UNEP presso la Corte d’appello di Roma l’indicazione della data in cui è stata richiesta la notifica del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Il ricorso è ammissibile: l’Ufficio UNEP presso la Corte d’appello di Roma ha riferito che il ricorso dell’Inps è stato avviato per la notifica in data 10.1.2014, e dunque nel termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza (avvenuta il 10.1.2013) previsto dall’art. 327 c.p.c., nel testo anteriore alla modifica apportata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17, applicabile ratione temporis in quanto il ricorso introduttivo è del 2003.

6. A fondamento del ricorso l’Inps deduce la violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.L. n. 86 del 1988, art. 7, comma 3, prima parte, convertito in L. n. 160 del 1988 e successive modificazioni e integrazioni, e del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, art. 19, comma 1, convertito in L. n. 1272 del 1939, come vigenti ratione temporis.

7. L’istituto sostiene che dal combinato disposto richiamato si ricaverebbe che l’anzianità assicurativa di due anni (requisito del cosiddetto minimo assicurativo) debba riferirsi al lasso di tempo che deve essere trascorso dalla data di iscrizione del lavoratore all’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione al 31 dicembre dell’anno di riferimento della prestazione (nel caso di specie, il 31.12.2000), non essendo sufficiente ad integrare il requisito un qualsiasi periodo d’ iscrizione nell’anno solare di riferimento della prestazione (nel caso di specie l’anno 2000) e nell’anno solare precedente (nel caso di specie l’anno 1999). Sostiene che nel caso, avendo la M. iniziato a lavorare nell’aprile 1999, non sussisterebbe il requisito del biennio al 31 dicembre 2000.

8. Il ricorso è fondato.

Il R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, art. 19, prevede che “In caso di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro, l’assicurato, qualora possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione, ha diritto a una indennità giornaliera fissata in relazione all’importo del contributo per l’assicurazione disoccupazione versati nell’ultimo anno di contribuzione precedente la domanda di prestazione”.

Questa Corte ha poi in proposito da tempo chiarito che “Il diritto all’indennità giornaliera di disoccupazione R.D.L. n. 636 del 1939, ex art. 19, sorge con il concorso di due requisiti: il primo è che alla data di inizio della disoccupazione l’assicurato possa far valere almeno due anni di assicurazione obbligatoria nella disoccupazione (requisito del minimo assicurativo); il secondo è che nel biennio immediatamente precedente l’inizio del periodo di disoccupazione (biennio che può non coincidere con quello richiesto per il minimo assicurativo) l’assicurato possa far valere almeno un anno di contribuzione o, quanto meno, di obbligo contributivo (requisito del minimo contributivo)” (Cass. 03/05/1984, n. 2694).

9. Per il computo del tempo, in assenza di diversa previsione, dovrà applicarsi il criterio generale previsto dall’art. 2963 c.c., comma 2, integrato con quello secondo cui i termini ad anno si computano secondo il calendario comune ex nominatione dierum (Cass. n. 13406 del 26/05/2017, Casss. n. 7386 del 09/08/1996, Cass. n. 757 del 27/01/1987), con la conseguenza che la scadenza di detto termine si ottiene mediante un conteggio a ritroso che deve proseguire fino all’ultimo istante del giorno, mese ed anno corrispondente a quello da cui esso decorre.

10. La Corte territoriale, che ha ritenuto integrato il biennio con riferimento al periodo dal 29.4.1999 al 31.12.2000, non si è attenuta al suddetto principio.

11. Il ricorso deve quindi essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame valutando il requisito dell’anzianità assicurativa nel senso indicato.

12. Al giudice designato competerà anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

13. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente vittorioso, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2020

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