Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10864 del 08/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 08/06/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 08/06/2020), n.10864

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28855/2014 proposto da:

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA

PEPOLI 4, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO CARACUZZO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PASQUALE MAROTTA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA, C.F. (OMISSIS), in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2842/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 09/06/2014, R.G.N. 6888/2010.

Fatto

RILEVATO

1 che, con sentenza del 9 giugno 2014, la Corte d’Appello di Napoli, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, rigettava la domanda proposta da P.R. nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto all’incarico di presidenza relativamente all’anno scolastico 2004/2005 presso la scuola media statale (OMISSIS), la rimodulazione, in conseguenza, del punteggio nella nuova graduatoria relativa agli incarichi per l’anno scolastico 2005/2006, il diritto all’incarico di presidenza relativo all’anno scolastico 2005/2006, il diritto alla liquidazione delle conseguenti differenze economiche spettanti;

2 che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata la pretesa al conferimento dell’incarico di presidenza ai sensi dell’O.M. n. 39 del 2004, art. 5 comma 2, ovvero con attribuzione dell’incarico resosi disponibile e vacante entro il ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni sulla base della graduatoria provinciale, trovando nella specie applicazione dell’art. 5, comma 12, per cui ove la vacanza e disponibilità della sede di direzione si verifichi nel corso dell’anno questa andrebbe assegnata ad un docente in servizio presso la stessa scuola ed avendo l’amministrazione operato in tal senso e correttamente per essersi la sede di direzione presso la scuola media statale predetta disponibile e vacante a far data dall’1.10.2004, data di notifica del recesso per giusta causa al precedente titolare, restando irrilevante, stante la presa di servizio da parte di questi, la circostanza che il medesimo non avesse proceduto alla sottoscrizione del contratto;

3 che per la cassazione di tale decisione ricorre il P., affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, il Ministero.

Diritto

CONSIDERATO

4 che, con il primo motivo, il ricorrente nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c., imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente disatteso l’eccezione sollevata dall’allora appellato circa l’inammissibilità del gravame per acquiescenza alla decisione del primo giudice sopravvenuta alla proposizione dell’appello;

5 che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’O.M. n. 39 del 2004, nonchè del D.Lgs. n. 165 del 2001, il ricorrente l’incongruità logica e giuridica del convincimento espresso dalla Corte territoriale della permanenza in capo al destinatario dell’incarico di presidenza della titolarità del medesimo pur in difetto della stipula del contratto;

6 che nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione dell’O.M. n. 39 del 2004, del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 12 del CCNL per il personale dell’Area V della dirigenza scolastica relativo al biennio economico 1.9.2000/31.12.2001 è prospettata con riguardo al ritenuta rilevanza ai fini della titolarità del posto della mera presa di servizio pur avvenuta in contrasto con quanto previsto dalla disciplina collettiva circa l’automatica risoluzione del contratto in caso di mancata assunzione in servizio alla data di decorrenza prevista dal predetto contratto;

7 che con il quarto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’O.M. n. 39 del 2004, del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 12 del CCNL per il personale dell’Area V della dirigenza scolastica relativo al biennio economico 1.9.2000/31.12.2001, il ricorrente lamenta l’incongruità, alla luce delle censure già formulate con i precedenti motivi, dell’iter logico giuridico in base al quale la Corte territoriale è giunta ad escludere la riconducibilità della fattispecie all’ipotesi contemplata dell’O.M. n. 39 del 2004, art. 5, comma 2 e dunque l’operatività della regola per cui l’attribuzione dell’incarico sarebbe dovuta avvenire sulla base della graduatoria provinciale;

8 che, rilevata l’infondatezza del primo motivo, atteso che la Corte territoriale correttamente ha escluso l’acquiescenza dell’amministrazione alla decisione di prime cure, ritenendo non smentita la volontà della medesima di impugnazione di quella decisione espressa con il deposito dell’appello dall’assunzione di provvedimenti indotta dall’esito di ulteriori procedure o dal determinarsi delle condizioni che, ai sensi di legge, ne giustificavano l’adozione e passando all’esame congiunto dei successivi tre motivi, consentito dalla stretta connessione dei medesimi, si deve parimenti giungere a ritenerne l’infondatezza, dovendosi convenire con la valutazione che ha portato la Corte territoriale a sancire l’applicabilità nella specie dell’O.M. n. 39 del 2004, art. 5, comma 12, valutazione per la quale l’incarico di presidenza presso la scuola media (OMISSIS) poteva ritenersi vacante, non entro i venti giorni successivi al 1″ settembre, data di inizio dell’anno scolastico, evenienza che avrebbe imposto di attingere, ai fini dell’affidamento dell’incarico, alla graduatoria provinciale, nella quale era utilmente collocato il ricorrente, ma solo a seguito dell’assunzione di efficacia dell’atto di recesso per giusta causa, da ricondursi alla data di ricevimento dell’atto medesimo, nella specie l’1.10.2004, intimato al soggetto originariamente destinatario del conferimento dell’incarico relativo al predetto posto dirigenziale, dovendosi escludere la vacanza del posto con riguardo al periodo anteriore compreso tra l’1.9 e l’1.10.2004 in relazione alla circostanza che, mentre si era dato seguito al provvedimento amministrativo di conferimento dell’incarico all’originario destinatario con la presa di servizio da parte del medesimo, era ancora in corso la procedura per la formalizzazione del contratto, quale atto di gestione del rapporto che a quello accede, poi sfociata, oltre il termine dei venti giorni successivi al 1 settembre, nella mancata stipula del medesimo, con conseguente estinzione del rapporto;

9 che, pertanto, il ricorso va rigettato;

10 che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2020

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