Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10863 del 23/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 23/04/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 23/04/2021), n.10863

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29608-2015 proposto da:

MASCALZONE LATINO SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PINCIANA N. 25, presso lo studio dell’avvocato GRIMALDI STUDIO

LEGALE, rappresentata e difesa dagli avvocati DAVIDE GIORGIO

CONTINI, BARBARA AMADEO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4485/2015 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA,

depositata il 12/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2020 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Mascalzone Latino s.r.l. ha impugnato l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) concernente Ires, Irap ed Iva per l’anno 2012. La decisione della CTR della Campania n. 4485/33/2015, confermativa della sentenza di rigetto del ricorso proposto dalla contribuente, è stata impugnato con ricorso per cassazione. Nelle more del giudizio di cassazione Equitalia s.p.a. ha notificato la cartella di pagamento n. (OMISSIS) per il pagamento della somma di cui all’avviso di accertamento impugnato.

In data 20 febbraio 2017 Mascalzone Latino s.r.l. ha presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6. Equitalia s.p.a. ha accolto la domanda di adesione quantificando la somma dovuta da pagare in cinque rate. La contribuente ha provveduto ad effettuare i versamenti alle scadenze previste.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Osserva la Corte che la contribuente ha provato a mezzo della documentazione versata in causa di essere stata ammessa alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193 del 2016, art. 6, e di aver pagato la somma determinata dall’ente esattore. La contribuente ha altresì rinunciato al giudizio. Il procedimento va, perciò, dichiarato estinto con compensazione delle spese.

P.Q.M.

La corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale da remoto, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2021

 

 

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