Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10863 del 18/05/2011
Cassazione civile sez. un., 18/05/2011, (ud. 26/10/2010, dep. 18/05/2011), n.10863
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Primo Pres.te f.f. –
Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sezione –
Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –
Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
S.D., W.W., elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA BOEZIO 45, presso lo studio dell’avvocato MEISSNER
EGMONT, che li rappresenta e difende, per procure speciali del notaio
dott. Mareike Sundberg di Berlino del 26/01/2007, in atti;
– ricorrenti –
contro
C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI
11, presso lo studio dell’avvocato STELLA RICHTER PAOLO, che lo
rappresenta e difende, per delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.
396/2006 del TRIBUNALE di NUORO;
udito l’avvocato STELLA RICHTER Paolo;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/10/2010 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.
Eduardo SCARDACCIONE, il quale chiede che la Corte di cassazione, in
camera di consiglio ed a Sezioni unite, dichiari il ricorso
inammissibile, con le conseguenze di legge.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
E’ (ri)proposta dinanzi a questa corte istanza di regolamento preventivo di giurisdizione da parte dei coniugi S. con riferimento ad un giudizio di merito promosso nei loro confronti dall’odierno resistente, C.V., dinanzi al tribunale di Nuoro, avente ad oggetto la compravendita di un terreno sito in (OMISSIS).
Preliminarmente va rilevata l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal contro ricorrente (e fatta propria del P.G. nelle sue conclusioni scritte) per essere stato già proposto in precedenza altro regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., deciso da queste sezioni unite nel senso della sua inammissibilità (ordinanza 19446/09) per carenza di procura speciale.
Nessuna preclusione risulta, difatti, essersi verificata all’esito della prima pronuncia di solo rito, conseguente ad un rilevato difetto di procura, situazione processuale del tutto differente da quella decisa dalla corte di legittimità con l’ordinanza di queste stesse sezioni unite n. 8527 del 2007, la cui pronuncia di inammissibilità del successivo ricorso scaturiva dalla preesistenza di una declaratoria di giurisdizione (nella specie, del giudice amministrativo).
Nel merito, il ricorso è infondato.
La giurisdizione appartiene, difatti, al giudice italiano.
Quanto al dedotto inadempimento del patto di prelazione di cui alla scrittura privata del 4.2.1981, difatti, un accordo di deroga alla giurisdizione risulta espressamente contenuto nell’ultimo foglio della scrittura privata (accordo in cui viene all’uopo indicato come competente il tribunale di Nuoro): esso ad per oggetto, indiscutibilmente, tanto la prelazione quanto la conseguente controversia risarcitoria. Trattasi, nella specie, di espressa e non equivoca convenzione dimostrativa di una chiara e precisa formazione del consenso tra le parti in ordine alla eventualità dell’insorgere di contestazioni e dell’autorità giudiziaria (il giudice italiano) ritenuta competente a dirimerle.
Quanto al pur dedotto profilo di difetto di giurisdizione del giudice italiano giusta disposto dell’art. 5, n. 1 lett. a) del regolamento CE n. 44 del 2001, gli stessi ricorrenti (f. 8 del ricorso), dopo aver riconosciuto che tale norma richiama la lex causae (onde l’applicabilità del diritto sostanziale italiano, poichè la prelazione si riferisce ad un immobile sito in Italia), ne invocano, in iure, la conseguenza di cui all’art. 1182 c.c., comma 4, indicativo, come luogo dell’adempimento, del domicilio del debitore.
Essi omettono del tutto di considerare, peraltro, che, al patto derogatorio di cui poc’anzi si è detto, nel caso di controversia in ordine al suo possibile inadempimento, era stata collegata, ex ore partium, una disciplina processuale specificamente oggetto di clausola derogativo-esplicativa contenuta nella scrittura contenente proprio il patto di prelazione (onde la irrilevanza del preteso, mancato accordo sul luogo dell’inadempimento).
Quanto alla concorrente domanda, pur dedotta in giudizio, relativa all’illecito aquiliano conseguente alla vendita del 17 gennaio 2006, la competenza del giudice italiano appare del pari legittimamente predicabile, ai sensi del citato art. 5, n. 3 del citato regolamento CE del 2001.
L’illecito in parola (e la conseguente pretesa risarcitoria del C.), difatti, avrebbe origine dall’annullamento della vendita in favore della società Delta 55 ed alla Immobiliare ESSE B, effettuata dall’odierno resistente in qualità di procuratore speciale.
E’ di tutta evidenza come tale, ipotetico illecito, abbia avuto a consumarsi in Italia, onde i suoi ipotetici effetti dannosi sarebbero destinati a prodursi in relazione ad un immobile ubicato in territorio italiano (id est, nel circondario della provincia di Nuoro), atteso, inoltre, che l’azione proposta, oltre che di mero accertamento, risulta anche caratterizzata da una chiara portata condannatoria (azione che, pur esclusane tale ultima natura, e limitatane la funzione al mero accertamento, riguarderebbe pur sempre l’accertamento di una condotta illecita funzionale alla produzione – a detta dell’attore della fase di merito di un danno ingiusto, così rientrandosi pieno iure nel novero delle azioni risarcitorie di cui alla norma del regolamento comunitario da ultima citata).
P.Q.M.
La corte dichiara la giurisdizione del giudice italiano e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 2200,00 (di cui 200,00 per spese generali), e degli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011