Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10863 del 08/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 08/06/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 08/06/2020), n.10863

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11203/2014 proposto da:

V.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA TOMMASO DE

CRISTOFORIS 1, presso lo studio dell’avvocato PIETRO BOGNETTI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato VINCENZO BELLUCCI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA, C.F. (OMISSIS), in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1248/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 31/10/2013, R.G.N. 1238/2012.

Fatto

RILEVATO

1 che, con sentenza del 31 ottobre 2013, la Corte d’Appello di Firenze confermava la decisione resa dal Tribunale di Firenze e rigettava la domanda proposta con distinti ricorsi da V.C., già dirigente tecnico dell’Ufficio scolastico regionale della Toscana, nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, volta, in via principale, all’impugnazione del provvedimento 16.9.2010 con cui il Ministero aveva dichiarato privo di effetto il trattenimento in servizio già in precedenza deliberato in suo favore e del successivo provvedimento 10.3.2011, con cui il Ministero aveva comunicato la cessazione del rapporto di lavoro per raggiungimento del limite di età di 65 anni a decorrere dall’1.7.2011 ed, in via subordinata, all’ottenimento dell’indennizzo ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 21 quinquies;

2 che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata la pretesa azionata in via principale, non potendo la stessa ritenersi sorretta da una lettura dell’originario provvedimento con cui l’Amministrazione concedeva al V. il trattenimento in servizio fino al 67 anno di età in collegamento con il provvedimento di attribuzione al medesimo dell’incarico di dirigente tecnico presso l’Amministrazione di appartenenza e portare ad escludere l’operatività del D.L. n. 78 del 2010, art. 9, comma 31, conv. in L. n. 122 del 2010, che sanciva l’inefficacia dei trattenimenti in servizio disposti, come nel caso di specie, con decorrenza successiva all’1.1.2011 nonchè parimenti infondata la domanda subordinata per essere l’indennizzo richiesto dovuto solo nel caso in cui i rapporti vengano incisi da provvedimenti autoritativi di revoca emessi dalla Pubblica Amministrazione in via di autotutela;

3 che per la cassazione di tale decisione ricorre il V., affidando l’impugnazione a quattro motivi, in relazione alla quale il Ministero intimato si è limitato a rilasciare delega per la difesa nel corso dell’udienza di trattazione.

Diritto

CONSIDERATO

4 che, con il primo motivo, così rubricato “Nullità della sentenza per carenza dei requisiti indispensabili al raggiungimento del suo scopo in riferimento agli artt. 112, 132 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 2, in relazione alla decorrenza del trattenimento in servizio ed alla prevista inefficacia del D.L. n. 78 del 2010, ex art. 9, comma 31, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122”, il ricorrente imputa alla Corte territoriale il difetto assoluto di motivazione per aver fondato la pronunzia sulla prevista inefficacia del trattenimento in servizio con decorrenza successiva all’1.1.2011 senza nulla argomentare circa il convincimento maturato, ancorchè il trattenimento in servizio fosse stato disposto nel marzo 2010 ed, in quanto frutto di accordo tra le parti, esplicasse effetti con decorrenza immediata;

5 che, con il secondo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e segg., con particolare riferimento all’art. 12 preleggi, artt. 1323,1184-1186 c.c., D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 16, nel testo modificato dal D.L. n. 112 del 2008, art. 72, comma 7, conv. in L. n. 133 del 2008 e delle disposizioni riguardanti i dirigenti tecnici di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, in relazione al disposto del D.L. n. 78 del 2010, art. 9, comma 31, conv. in L. n. 122 del 2010, imputa alla Corte territoriale l’erronea interpretazione, alla luce delle norme invocate, di quello che il ricorrente qualifica come accordo di prosecuzione del rapporto;

6 che, con il terzo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 97 e 98 Cost., nonchè del principio di ragionevolezza, il ricorrente lamenta la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale non avendo la Corte territoriale privilegiato una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 9, comma 31, in questione sotto il profilo della ragionevolezza della discriminazione posta e della garanzia del principio di buon andamento della pubblica amministrazione;

7 che nel quarto motivo la violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 21 quinquies, in relazione all’art. 3 Cost., anche considerati gli artt. 1 bis e 11 aggiunti dalla L. n. 15 del 2005, lamenta l’erroneità, anche sotto il profilo del contrasto con il principio di non discriminazione, dell’interpretazione accolta con riguardo alla norma invocata, rientrando l’ipotesi qui in considerazione, relativa al provvedimento imposto da una norma sopravvenuta, nel novero di quelle suscettibili di indennizzo ai sensi della norma in questione;

8 che i primi tre motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati, risultando la sentenza impugnata sostenuta da adeguata motivazione, data dall’ancoraggio del pronunciamento della Corte territoriale all’interpretazione letterale della norma in questione, il D.L. n. 78 del 2010, art. 9, comma 31, conv. nella L. n. 122 del 2010, che qualifica privi di effetto i trattenimenti in servizio, pur disposti antecedentemente all’entrata in vigore della norma predetta, ma con decorrenza successiva all’1.1.2011, da qui derivando, infatti, tenuto conto della decorrenza del trattenimento in servizio dall’1.7.2011, data di maturazione da parte del ricorrente dell’età pensionabile, l’inefficacia del medesimo, rispetto alla quale resta del tutto ininfluente sia la concessione nel marzo 2010, ancorchè si tratti di data antecedente all’entrata in vigore della richiamata norma, del trattenimento in servizio, sia il preteso collegamento, certamente privo di carattere negoziale, tra l’atto il predetto atto di carattere gestionale e quello di natura provvedi mentale di attribuzione dell’incarico dirigenziale per un periodo ulteriore rispetto alla data di raggiungimento dell’età pensionabile ed altresì le originarie ragioni di interesse pubblico in base alle quali l’amministrazione si era determinata per l’attribuzione al ricorrente del predetto incarico, ragioni poi superate da quelle poste a base dell’emanazione della legge sopravvenuta secondo un meccanismo di prevalenza ampiamente legittimo sul piano costituzionale;

9 che parimenti infondato risulta il quarto motivo, dovendosi ritenere corretta l’interpretazione della L. n. 241 del 1990, art. 21 quinquies, accolta dalla Corte territoriale, non derivando la modificazione della situazione giuridica del soggetto inciso dalla scelta dell’amministrazione da una rivalutazione dell’atto di esercizio di un potere discrezionale alla stessa facente capo sulla base di un diverso apprezzamento nel merito dell’interesse pubblico, bensì da un comportamento di gestione del rapporto di impiego imposto dall’osservanza di una norma di legge;

10 che, pertanto, il ricorso va rigettato, senza attribuzione delle spese per non aver svolto il Ministero intimato alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2020

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