Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10863 del 05/05/2010

Cassazione civile sez. II, 05/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 05/05/2010), n.10863

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19683/2004 proposto da:

G.M.I. (OMISSIS), P.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 28, presso lo studio dell’avvocato BASILI IVO, rappresentati e

difesi dall’avvocato INCANDELA Pietro;

– ricorrenti –

contro

C.F.G. (OMISSIS), C.D.

(OMISSIS), G.S. (OMISSIS),

C.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA GIUSEPPE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato SERGIO

LIO, rappresentati e difesi dall’avvocato GIAMBRONE Giuseppe;

– controricorrenti –

e contro

G.G. e per essa gli eredi P.N.

(OMISSIS), P.R. (OMISSIS),

PR.FR. (OMISSIS), elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA GIUSEPPE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato

SERGIO LIO, rappresentati e difesi dall’avvocato GIAMBRONE GIUSEPPE;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 484/2004 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 03/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/03/2010 dal Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI GELSO;

udito L’Avvocato LIO Sergio, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato GIAMBRONE Giuseppe difensore dei resistenti che ha

chiesto di depositate documenti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, il quale visto l’art. 375 c.p.c., chiede che l’Ecc.ma

Corte di Cassazione sezione seconda voglia dichiarare inammissibile

il ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.F.G., D., G., S. e M. convenivano in giudizio la germana G.M.I., nonchè Gi., F. e P.G. – quali eredi di G.N. – esponendo che, deceduti i genitori Ga.Gi. e C.R. e la sorella G. N., essi istanti in virtù delle relative successioni erano divenuti titolari ciascuno della quota di 48/336 dell’immobile sito in (OMISSIS) ed analoghe quote spettavano alla convenuta G.M.I. ed agli eredi di G.N..

Gli attori chiedevano quindi: a) pronunciarsi lo scioglimento della comunione intercorsa con i convenuti mediante attribuzione ad essi istanti della quota in natura o, in caso di indivisibilità, dell’intero immobile; b) la condanna dei convenuti, rimasti nell’esclusivo possesso del bene, alla restituzione dei frutti civili prodotti da detto bene.

I convenuti G.M.I., nonchè Gi., F. e P.G., rimanevano contumaci.

Con sentenza 10/10/1999 l’adito tribunale di Palermo: dichiarava aperta la successione dei coniugi Ga.Gi. e C. R.; dichiarava sciolta la comunione ereditaria relativa alle dette successioni avente ad oggetto l’immobile sito in (OMISSIS); attribuiva tale immobile per intero agli attori con obbligo di corrispondere a ciascun convenuto L. 10.500.000; rigettava la domanda concernente i frutti civili proposta dagli attori nei confronti di G.M.I. e P.F..

Avverso la detta sentenza proponevano appello F.G., D., G., S. e G.M..

C.M.I. resisteva al gravame e proponeva appello incidentale.

Con sentenza 3/5/2004 la corte di appello di Palermo rigettava l’appello incidentale e, in accoglimento di quello principale, condannava G.M.I. a corrispondere a ciascun attore Euro 667,17 a titolo di restituzione dei frutti percepiti dal godimento dell’immobile in questione. La corte di appello, per quel che ancora rileva in questa sede, osservava: che andava dichiarata la contumacia di P.F. e Pr.Gi., quali eredi di G.N. e di P.G.; che la costituzione di P.F. doveva essere ritenuta tardiva ed irrituale in quanto effettuata con comparsa di risposta depositata dopo la rimessione della causa al collegio per la discussione; che, con i motivi dell’appello incidentale. G.M.I. si era lamentata dell’incompletezza della divisione ereditaria per non essere stato considerato il cespite immobiliare sito in (OMISSIS) occupato dalla sorella G.F. G.; che la domanda di divisione dell’immobile di (OMISSIS) era stata proposta solo in sede di giudizio di gravame per cui era da considerare come nuova e quindi inammissibile ex art. 345 c.p.c..

La cassazione della sentenza della corte di appello di Palermo è stata chiesta da G.M.I. e da P.F. con ricorso affidato a due motivi. Hanno resistito con controricorso D., M., S. e G.F..

Con atto notarile 7/5/2009 i resistenti hanno conferito procura speciale all’avvocato Giuseppe Giambrone in sostituzione del precedente difensore avvocato Lorenzo Pecoraio al quale, con lo stesso atto, hanno conferito procura speciale P.N., P.F. e P.R. nella qualità di eredi di G.G. parte costituita nei giudizi di primo e di secondo grado.

All’udienza del 14/5/2009 questa Corte ha disposto l’integrazione del contraddittorio mediante notifica del ricorso a Pr.

G..

A norma degli artt. 366 e 375 c.p.c., gli atti sono stati trasmessi al Procuratore Generale il quale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In accoglimento della richiesta del Procuratore Generale il ricorso deve essere dichiarato inammissibile atteso che i ricorrenti, come emerge dalla certificazione della cancelleria in atti, non hanno provveduto ad integrare il contraddittorio ed è noto che l’inadempimento anche solo parziale al relativo ordine di integrazione determina l’inammissibilità dell’impugnazione e, come questa Corte ha avuto modo di precisare, non l’improcedibilità ex art. 371 bis c.p.c., che si riferisce al difetto del successivo adempimento del deposito del ricorso debitamente notificato (sentenze 2/7/2003 n. 10463: 4/4/2001 n. 4986: 12/6/1999 n. 5824).

Va solo precisato che l’integrazione del contraddittorio è stata disposta con riferimento a Pr.Gi. ritenuto litisconsorte necessario in quanto compartecipe della comunione ereditaria in questione ed indicato nell’intestazione della sentenza impugnata quale appellato contumace. Nel ricorso a pagina 4 si afferma che “con comparsa di risposta 17/11/2003” P. F. si sarebbe costituito quale unico erede di G. N., per avvenuto decesso di P.G. e di Pr.Gi.. Si tratta di circostanze non riportate nella sentenza impugnata, non documentate e peraltro neanche dedotte nella detta “comparsa di risposta 17/11/2003”.

Le spese del giudizio di cassazione vanno interamente compensate tra le parti in considerazione della posizione delle parti, della natura delle questioni trattate nei gradi di merito e del contrasto tra le pronunzie di primo e di secondo grado.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010

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