Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10863 del 04/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/05/2017, (ud. 25/01/2017, dep.04/05/2017),  n. 10863

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15542-2015 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. RAMUSIO,

6, presso lo studio dell’avvocato ALFONSO TINARI, rappresentato e

difeso dall’avvocato NICOLA TARIDDI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1331/7/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’ABRUZZO, SEZIONE DISTACCATA di PESCARA, depositata il

02/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

D.M. ricorre, affidandosi a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale -in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento emesso D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 4, relativo ad irpef per l’anno 2007- aveva, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, riformato la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., e di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, il ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, laddove la Commissione tributaria regionale avrebbe ritenuto specifici i motivi di appello avanzati dall’Agenzia.

1.1. La censura è infondata laddove la C.T.R., valutando la specificità dell’impugnazione siccome esplicitante le ragioni della non condivisione dell’argomentare del primo Giudice, si è uniformata al costante orientamento di questa Corte in materia (cfr. tra le tante Cass. n. 27354/2013).

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. nonchè la violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c..

2.1. Le violazioni di legge e gli errores in procedendo dedotti sono insussistenti.

2.1.1. In ordine alle dedotte violazioni di legge è sufficiente rilevare che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, disciplina il metodo di accertamento sintetico del reddito e, nel testo vigente ratione ternporis (cioè tra la L. n. 413 del 1991, e il D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010), prevede, da un lato (comma 4), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (in sostanza, un accertamento basato sui presunti consumi); dall’altro (comma 5), contempla le “spese per incrementi patrimoniali”, cioè quelle – di solito elevate – sostenute per l’acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente.

Resta salva, in ogni caso, ai sensi dell’art. 38 cit., comma 6, la prova contraria, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (con riferimento alla complessiva posizione reddituale dell’intero suo nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli, soprattutto minori: Cass. n. 5365 del 2014), o, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. nn. 20588 del 2005, 9539 del 2013).

Nella specifica materia, poi, questa Corte (Cass. n. 1909/2007) ha ritenuto che il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici “elementi indicatori di capacità contributiva” esposti dall’Ufficio, non ha il potere di togliere a tali “elementi” la capacità presuntiva “contributiva” che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile o perchè già sottoposta ad imposta o perchè esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma”. E, in via generale, che l’accertamento sintetico, con metodo induttivo, consentito all’amministrazione finanziaria dalle norme contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, commi 4 e 5, consiste nell’applicazione di presunzioni semplici, in virtù delle quali l’ufficio finanziario è legittimato a risalire da un fatto noto a quello ignorato (sussistenza di un certo reddito e, quindi, di capacità contributiva). La suddetta presunzione semplice genera, peraltro, l’inversione dell’onere della prova, trasferendo al contribuente l’impegno di dimostrare che il dato di fatto sul quale essa si fonda non corrisponde alla realtà. (Cass. n. 5991/2006 – richiamata di recente da Cass. n. 2015/2014).

2.2. La sentenza impugnata è conforme a tali principi laddove – nel valutare che le spese sostenute per la ristrutturazione dell’abitazione principale e per il finanziamento dell’acquisto di un’autovettura, nonchè per il possesso di altre autovetture fossero da ritenersi idonea presunzione di capacità contributiva rispetto alla quale il contribuente non aveva fornita, attraverso idonea documentazione, giustificazione – ha considerato tutti gli elementi presuntivi e l’inidoneità allo scopo delle diverse contrarie argomentazioni svolte dal contribuente.

2.3 Nè può apprezzarsi la dedotta violazione dell’artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., laddove, a fronte del contenuto della sentenza impugnata (la quale nella parte relativa allo svolgimento del processo esplicita il contenuto dell’avviso di accertamento basato anche 3) le spese gestionali relative ai beni e servizi di cui sosteneva in tutto o in parte le spese), il mezzo, per tale parte, è carente in autosufficienza non riportando il contenuto dell’avviso di accertamento.

3. Conclusivamente, il ricorso va rigettato.

4. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

5. Ai sensi dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale/ dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale/ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre ad eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi dal D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale/ dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale/ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2017

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