Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10862 del 23/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 23/04/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 23/04/2021), n.10862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico Maria – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta M.C. – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10865-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO

41, presso lo studio dell’avvocato PAOLA PEZZALI, che lo rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3/2013 della COMM. TRIB. REG. TOSCANA SEZ.

DIST. di LIVORNO, depositata il 25/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/11/2020 dal Consigliere Dott. ANDREA VENEGONI.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

Il contribuente A.G. impugnava davanti alla CTP di Livorno l’avviso di accertamento relativo ad irpef, irap ed iva per l’anno 2003, basato sull’analisi dei movimenti bancari.

La CTP di Livorno accoglieva il ricorso, ritenendo che il contribuente avesse fornito la prova contraria.

L’ufficio appellava la sentenza e la CTR rigettava l’appello, confermando la sentenza.

Contro quest’ultima sentenza ricorre l’ufficio sulla base di un motivo.

Resiste il contribuente con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo l’ufficio deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, e artt. 2697,2727 e 2779 c.c., e art. 7, comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La CTR ha errato sull’onere della prova tra le parti. Gli accertamenti basati sulle indagini finanziarie costituiscono, infatti, presunzione legale, per cui non era l’ufficio a dover riscontrare le risultanze di tali indagini con altri documenti, ma era il contribuente a dover fornire prova contraria, analitica e specifica.

Il contribuente eccepisce l’inammissibilità del ricorso sotto vari profili.

In primo luogo perchè tardivo.

La sentenza impugnata è stata depositata il 25.2.2013, e per il ricorso si applica il termine lungo di un anno. L’anno, pertanto, scadeva l’11 aprile 2014, mentre la notifica è del 14 aprile 2014.

L’eccezione, che va affrontata preliminarmente in quanto, se fondata, determinerebbe la definizione immediata del giudizio senza esame del merito, non può, però, essere accolta.

Il termine “lungo” per l’impugnazione è, in realtà, di un anno, un mese e quarantasei giorni, per cui scadeva il 12 aprile 2014, e non l’11 (25.2.2013 più un anno, 25.2.2014; più 46 giorni: 12 aprile 2014). Da un semplice riscontro su calendario, il 12 e 13 aprile 2014 cadevano di sabato e domenica, cosicchè il termine per la notifica slittava al successivo lunedì 14 aprile 2014. La L. 28 dicembre 2005, n. 263, infatti, con effetto dal 1 marzo 2006, ha inserito nell’art. 155 c.p.c., il comma 5, secondo cui là proroga prevista dal comma 4, – per cui se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza stessa è prorogata al primo giorno successivo non festivo – si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato.

Come secondo profilo deduce, poi, l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.

L’eccezione è infondata.

E’ vero che nel testo del ricorso non sono specificamente indicate le norme alla luce delle quali il vizio è dedotto, ma ritiene il collegio che questo aspetto formale sia superabile nel momento in cui il contenuto del motivo è chiaro, contestando l’applicazione delle norme sull’onere della prova.

Sotto il terzo profilo, deduce inammissibilità e/o infondatezza del ricorso per carenza del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come indicato al punto 1) dal ricorrente e per quanto disposto all’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

Il motivo tende ad una rivalutazione delle questioni di fatto.

L’eccezione è superata dalla considerazioni che seguono in ordine alla fondatezza o meno del motivo.

Nel merito del ricorso principale, il problema è quello della presunzione derivante dalle indagini bancarie nei confronti dei professionisti, ed in particolare dei versamenti compiuti da professionisti.

I punti in questione, infatti, dal ricorso appaiono due gruppi di versamenti che il contribuente aveva compiuto sul suo conto:

– uno di 9.583 Euro, che il contribuente afferma essere la restituzione di prestiti fatti ai dipendenti della moglie, di professione di notaio

– gli altri, che il ricorrente sostiene essere la restituzione di un prestito fatto a tal M. attraverso l’accollo di un debito di questi.

La CTP dà credito a questa versione, diffondendosi nell’analisi dei documenti. Quanto al rapporto con il M., esisteva una scrittura che attestava l’accollo da parte del contribuente di un debito di quest’ultimo, cosicchè i versamenti sarebbero la restituzione dell’importo da parte di questi.

L’ufficio aveva impugnato contestando la data certa e sostenendo che la versione del contribuente era inattendibile.

La CTR afferma in sentenza gli accertamenti bancari determinano presunzioni semplici, non sufficienti a fondare l’accertamento se non corroborate da altri elementi. Il contribuente deve solo provare che le somme non venivano dall’attività professionale esercitata. Nel caso di specie, il contribuente ha offerto questa prova in via documentale.

In ricorso l’ufficio replica che le indagini bancarie fondano presunzioni legali e non semplici, per cui erra la CTR quando conclude che le risultanze delle indagini bancarie devono essere corroborate da altri riscontri. E’ il contribuente che deve dare prova specifica di ogni movimento.

L’intervento normativo che ha esteso la presunzione legale alle risultanze delle indagini bancarie nei confronti dei professionisti è avvenuto con la L. n. 311 del 2004, che, con l’art. 1 comma 402, ha modificato il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, inserendo la parola “compensi” accanto a “ricavi”, e quindi ha compiuto uno specifico riferimento ai redditi dei lavoratori autonomi e non solo alle imprese, e ha dato rilievo non solo ai prelevamenti, ma anche “agli importi riscossi nell’ambito dei predetti rapporti od operazioni”.

Questa Corte (sez. V, n. 23709 del 2019) aveva affermato, con riferimento all’anno 2004, che:

Secondo la giurisprudenza pressochè unanime della Corte, alla quale questo Collegio intende dare continuità, già nella vigenza del testo antecedente alla modifica introdotta dalla L. 31 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 402, (che ha aggiunto la parola “o compensi”), la presunzione stabilita dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, secondo cui sia i prelevamenti che i versamenti operati sui conti correnti bancari vanno imputati ai ricavi conseguiti dal contribuente nella propria attività (se questo non dimostra di averne tenuto conto nella base imponibile oppure che sono estranei alla produzione del reddito) era applicabile non solo al reddito di impresa in senso stretto ma anche ai redditi di lavoro autonomo, dovendosi ritenere che il termini “ricavi” figura impiegato in una accezione ampia, riferibile non solo ai componenti positivi del reddito di impresa di cui agli artt. 85 e 109 Tuir, ma anche e più in generale ai proventi derivanti da ogni attività di lavoro autonomo di cui all’art. 53 Tuir. (conformi: Sez. 5, Sentenza n. 14041 del 27/06/2011, n. 4601/2002, n. 11750/2008, n. 430/2008, n. 11750/2008, n. 14026/2012; difforme n. 27845/2018).

Tuttavia, successivamente, è intervenuta la sentenza n. 228 del 2014 della Corte Costituzionale che, in sostanza, ha tolto rilevanza ai prelievi dei professionisti ai fini della determinazione del reddito, ma il principio è rimasto per i versamenti.

Nel caso di specie, tuttavia, l’anno che viene in rilievo è il 2003, e quindi un’annualità anteriore alla modifica del 2004 sopra indicata. Sul punto, altra giurisprudenza rispetto a quella sopra citata, ed alla quale questo collegio intende aderire, ha affermato che, poichè la presunzione legale sulle indagini bancarie in riferimento ai versamenti effettuati da professionisti ed autonomi è stata istituita solo nel 2004, non opera retroattivamente per gli anni precedenti.

Afferma, infatti, sez. V, ord. n. 27845 del 2018 che:

In tema di indagini bancarie, la presunzione legale relativa in favore dell’Amministrazione prevista, previa modifica del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, con riguardo ai versamenti effettuati su un conto corrente anche dai professionisti e dai lavoratori autonomi, non ha efficacia retroattiva, poichè, per un verso, si tratta di una norma che non riveste natura processuale, essendo quelle in tema di presunzioni abitualmente collocate, tra quelle sostanziali, nel codice civile, e, per un altro, una differente interpretazione potrebbe – in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., – pregiudicare l’effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione.

Si veda anche, al riguardo, sez. V n. 8266 del 2018.

Già queste considerazioni smentiscono, pertanto, il fondamento del ricorso. Inoltre, nel caso di specie, la ratio decidendi della sentenza è che, comunque, il contribuente ha offerto prova specifica contraria. A questo punto, la contestazione dell’ufficio diventa di puro merito, inammissibile in questa sede.

In altri termini, nel momento in cui la CTR afferma che nel caso specifico il contribuente ha offerto prova contraria specifica e la ritiene idonea a superare la presunzione, nessun vizio ai sensi del dedotto art. 360 c.p.c., n. 3, è più imputabile alla sentenza, attesto che la stessa si è mossa sulle linee dei principi di diritto sul tema e, con giudizio di puro fatto, non sindacabile in questa sede, ha ritenuto fondata la prova contraria offerta dal contribuente. La restante parte della contestazione della pronuncia diventa, a questo punto, una contestazione di merito, inammissibile nel giudizio di legittimità.

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza. Sono, di conseguenza, a carico dell’ufficio ricorrente e, tenuto conto del valore della causa, si liquidano in Euro 3.500, oltre accessori di legge.

Si dà, poi, atto della non debenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, essendo soccombente l’amministrazione pubblica, la quale prenota a debito, anzichè versare, il contributo suddetto (come confermato da sez. V, n. 23878 del 2020).

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 3.500, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA