Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10862 del 18/05/2011

Cassazione civile sez. un., 18/05/2011, (ud. 26/10/2010, dep. 18/05/2011), n.10862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Pres.te f.f. –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

OAKLEY INC., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAZIO 20-C, presso lo studio

dell’avvocato COGGIATTI CLAUDIO, che la rappresenta e difende, per

procura speciale del notaio dott. Tricia Dhanraj di New York del

06/10/2009, in atti;

– ricorrente –

contro

BANCA IFIS S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TEMBIEN 33,

presso lo studio dell’avvocato GALIENA ALESSANDRO, che la rappresenta

e difende unitamente agli avvocati LEOPOLDO CONTI, BRUNO BAREL, per

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

4792/2009 del TRIBUNALE di VENEZIA;

uditi gli avvocati Claudio COGGIATTI, Alessandro GALIENA;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/10/2010 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Libertino Alberto RUSSO, il quale chiede che le Sezioni unite della

Corte rigettino il ricorso e dichiarino la giurisdizione del giudice

italiano.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. – Il giudizio pendente in primo grado.

Con atto di citazione consegnato per la notifica il 23 marzo 2009, la Oakley Inc., società di diritto statunitense, convenne innanzi al Tribunale di Venezia la Banca Ifis s.p.a., proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale era stata condannata al pagamento della somma di Euro 525.513,9969, oltre interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002 e spese, a titolo di corrispettivo per la vendita di montature per occhiali, credito ceduto dalla venditrice Celes Optical s.r.l. alla banca opposta in virtù di un contratto di factoring concluso il 30 gennaio 2007 e confermato, per effetto di specifiche confirmation letters sottoscritte dalla debitrice, nella primavera del 2007.

L’opponente, in via pregiudiziale, eccepì il difetto di giurisdizione del giudice italiano, argomentando poi variamente nel merito in ordine alla (predicata) infondatezza della domanda avversa.

La banca creditrice, nel costituirsi, chiese il rigetto dell’eccezione e dell’opposizione, nonchè, in via riconvenzionale subordinata, la condanna al risarcimento del danno, avendo essa banca eseguito anticipazioni alla Celes Optical s.r.l. in base all’affidamento riposto nelle menzionate confirmation letters.

2. – Il ricorso per regolamento di giurisdizione.

Nel proprio ricorso per regolamento ex art. 41 c.p.c., la Oakley inc. ha chiesto dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla base dei seguenti argomenti: 1) l’art. 12 del contratto originario, concluso fra la venditrice Celes Optical s.r.l.

ed essa acquirente Oakley prevedeva che ogni controversia fosse dibattuta “esclusivamente innanzi alle corti statali o federali situate in Orange County, California, e le parti … rinunciano al loro diritto di proporre ricorso o tentare azioni concernenti questo accordo in diverso luogo” (shall He exclusively with the state of federai courts located in Orange County, California, and the parties consent to be subject to the jurisdiction ofsaid courts and waive their righi to have any action under this agreement brought or tried elsewhere;

2) la clausola, contenuta nelle confirmation letters – secondo cui “le previsioni del presente accordo saranno governate dalla legge italiana ed ogni controversia dovrà essere intrapresa innanzi alla Corte di Giustizia di Venezia – Italia” – non era configurabile in termini di vero e proprio patto sulla giurisdizione, in quanto: a) le lettere non costituivano un accordo (proposta e accettazione) sottoscritto da entrambi i contraenti; b) per conto della Oakley, esse risultavano sottoscritte da soggetto non avente legale rappresentanza e privo di ogni potere rappresentativo per la società, come invece richiesto dall’art. 11, comma 2 del contratto originario per qualsiasi modifica allo stesso, nè esse erano state comunicate al rappresentante legale della società, come richiesto dall’art. 11, comma 5; e le lettere erano prive del timbro identificativo della società e della qualifica del sottoscrittore, mancavano della specifica approvazione per iscritto, ai sensi degli art. 1341 e 1342 cod. civ., non facevano riferimento al contratto principale ed alla volontà di derogarvi; d la menzione del “presente accordo” riguardava il contratto di factoring; 3) nessuno dei criteri stabiliti dalle sezioni 2^, 3^ e 4^ della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 – ora Regolamento CE 44/2001, cui rinvia la L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 3 – consentiva di invocare la giurisdizione italiana, perchè la Oakley Inc. non aveva in Italia nè la sede nè un rappresentante abilitato a stare in giudizio, mentre, ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. b), la giurisdizione in materia di compravendita era individuata dal luogo della consegna dei beni, avvenuta, dopo la loro specificazione, negli U.S.A..

3. – Il controricorso.

La controricorrente ha chiesto il rigetto del ricorso e l’accertamento della giurisdizione italiana, a sua volta evocando:

1) l’inopponibilità della clausola di scelta del foro californiano contenuta nel contratto-quadro originario – nell’avverso assunto qualificato come contratto di deposito fiduciario (cui avevano fatto seguito una molteplicità di distinti ed autonomi contratti di compravendita) -, attesane la natura di accordo inter alios, privo di data certa e distinto dai successivi, autonomi contratti di compravendita;

2) l’espressa rinuncia, da parte della debitrice ceduta, nelle confirmation letters, ad avvalersi delle eccezioni contrattuali;

3) l’efficacia e validità della clausola sulla giurisdizione contenuta nelle confirmation letters, che costituivano atti autonomi rispetto tanto alle notification letters (queste ultime già idonee a rendere nota la cessione del credito), quanto alla clausola – di difforme tenore – contenuta nel contratto di deposito fiduciario: le confirmation letters, difatti, si caratterizzavano per la indubbia natura negoziale, conseguente sia alla loro genesi (essendo state predisposte da Celes Optical s.r.L, inviate dalla banca factor e restituite firmate dalla ceduta per accettazione), sia al loro complessivo contenuto dispositivo (integrante manifestazioni di autonomia negoziale a vario titolo, per contenere esse un negozio confessorio, una ricognizione di debito, la rinuncia a sollevare eccezioni, la scelta del foro e della legge applicabile), sia alla loro funzione concreta, in guisa di accordo bilaterale atipico/misto, dal contenuto (anche) novativo, funzionale non già e non solo a rendere efficace la cessione, ma posto in essere proprio nel factoring internazionale per fornire al cessionario garanzie adeguate. Quanto, infine, agli art. 11, comma 2 e 11, comma 5 del contratto di deposito fiduciario, la prima clausola conteneva un generico riferimento ai rappresentanti delle parti, mentre la seconda non forniva alcuna utile indicazione per identificarli.

4) il principio di tutela dell’affidamento incolpevole e dell’apparenza del diritto, essendo state tutte le confirmation letters inviate e rispedite dalla Oakley Inc., nella sua sede legale in California, sempre con la stessa sottoscrizione (difficilmente decifrabile), nonchè onorate sia pur soltanto in parte. Nè la banca, in mancanza di un sistema pubblicitario come quello previsto dalla legge italiana, aveva motivo di dubitare circa la sottoscrizione, richiesta sin dalle notification letters inviate alla Oakley Inc., mentre la mancanza del timbro appariva senz’altro addebitabile alla stessa Oakley, oltre a risultare irrilevante in assenza di contestazione dell’imputazione delle lettere alla persona giuridica (identificata a stampa nell’intestazione dell’atto);

5) la L. n. 218 del 1995, art. 4, che non pone requisiti di forma per la scelta della giurisdizione italiana, ma solo per la deroga ad essa;

6) l’impredicabilità di qualsivoglia vizio formale delle confirmation letters, non essendo necessaria la sottoscrizione di entrambe le parti, ma potendo la deroga alla giurisdizione desumersi anche da un comportamento concludente, senza peraltro integrare esse gli estremi della clausola vessatoria, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.;

7) l’applicabilità, in ogni caso, dell’art. 5, n. 1, lett. a), Regol. CE n. 44/2001, che da rilievo al luogo di esecuzione dell’obbligazione, in quanto il rapporto giuridico derivante dalle confirmation letters rientrava pieno iure nella materia contrattuale – giusta l’ampia accezione fatta propria dalla Corte di Giustizia -, avendo ad oggetto l’obbligazione dedotta in rapporto il pagamento di una somma di denaro, da effettuare in Italia – sede della banca creditrice – per espressa previsione contenuta nelle notification e nelle confirmation letters, ai sensi dell’art. 1182 cod. civ. (lex loci nella specie applicabile);

8) la limitazione del proposto regolamento alla sola domanda di pagamento di cui al ricorso monitorio, e non anche alla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, per la quale la giurisdizione andava individuata ai sensi dell’art. 5, n. 3, Regol.

CE 44/2001, avendo la Banca Ifis patito il danno in Italia, dove era stato data esecuzione al finanziamento alla cedente.

4. – Le conclusioni scritte del P.G..

Il Procuratore Generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto alla Corte che venisse accertata e dichiarata la giurisdizione del giudice italiano.

5. – La decisione.

E’ convincimento di queste sezioni unite che la giurisdizione appartenga, nella specie, al giudice italiano.

Queste le considerazioni in diritto che fondano tale convincimento:

– la questione sollevata in limine dall’istituto di credito oggi resistente questione afferente alla pretesa inopponibilità di eventuali clausole accessorie contenute in un contratto di cessione – è stata oggetto di indagine da parte di queste sezioni unite (con l’ordinanza n. 10312 del 2006), ed è stata risolta, in linea generale, nel senso che il soggetto che succede nel diritto dedotto in giudizio non può avere nei confronti del convenuto, che aveva liberamente assunto un obbligo, una diversa e più “forte ” posizione rispetto a quella del suo dante causa, salvo (ovviamente) che a ciò abbia espressamente aderito il convenuto stesso. Il principio di diritto affermato dalla Corte (dal quale questo collegio non vede motivo di discostarsi) è, pertanto, quello secondo il quale la clausola di proroga della giurisdizione ha efficacia anche nei confronti dei soggetti cessionari del credito che siano succeduti nella posizione del creditore cedente verso il debitore ceduto alla (determinante) condizione che a ciò abbia espressamente aderito il convenuto stesso;

– rilievo assorbente assume allora la questione della validità ed efficacia delle pattuizioni contenute nelle successive confirmation letters intervenute tra le parti, convenzioni con le quali, tra l’altro, si prevedeva la devoluzione di ogni controversia alla competenza giurisdizionale del giudice italiano (oltre che alla competenza interna ratione loci del tribunale di Venezia);

– tutte le contestazioni svolte dalla ricorrente in ordine alla validità di tali pattuizioni – poichè non sottoscritte da soggetto fornito di poteri rappresentativi, poichè sfornite dell’apposizione del timbro della compagnia, poichè non sottoscritte dalla controparte, ed infine poichè non espressamente approvate per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. – non colgono nel segno, volta che la ricorrente Ifis aveva provveduto alle notifiche dell’avvenuta cessione con invito rivolto alla Oakley a restituire, da prassi, le lettere di conferma, contenenti alcune condizioni, indicate con sicuro rilievo tipografico, dal carattere e dal contenuto certamente negoziale (come sta ad indicare inconfondibilmente il termine agreement), tra le quali quella relativa alla giurisdizione esclusiva del giudice italiano (by italian laws) ed al foro territorialmente competente (the Court of justice of Venice), lettere restituite con debita apposizione di data e firma nello apposito spazio riservato al debitore ceduto;

di tal che, se, in linea di principio, la competenza nei rapporti tra cessionario e contraente ceduto è disciplinata dall’eventuale clausola di proroga contenuta nel contratto da cui deriva il credito oggetto di cessione, un diverso patto può tuttavia legittimamente ed efficacemente intervenire con il contraente ceduto in sede di adesione alla cessione, onde diversa risulti la individuazione dell’autorità giudiziaria competente;

nè maggior pregio pare assumere la doglianza svolta dall’odierna resistente volta a contestare la validità della clausola poichè non sottoscritta da persona rivestente poteri rappresentativi, attesone, a tacer d’altro, il patente difetto di autosufficienza (non essendo in alcun modo esplicitato il nome la qualità i compiti della persona che materialmente ebbe ad apporre la firma in dichiarata rappresentanza della società all’atto della restituzione delle lettere alla banca, nè specularmente indicato il soggetto in ipotesi a ciò deputato per competenza funzionale), mentre del tutto irrilevante si appalesa la ulteriore circostanza della mancanza del timbro sociale, elemento di certo non essenziale per una più che certa riconducibilità dell’atto all’accettante;

nessuna invalidità potrebbe ancora derivare, alla ancor oggi contestata vicenda negoziale, dalla mancata indicazione di una espressa approvazione per iscritto della clausola di proroga. A tacere del dictum del giudice delle leggi in tema di clausole di proroga della giurisdizione (Corte cost. 628/2000, che escluse in parte qua l’illegittimità costituzionale della legge 218 1995), non è a sottacersi come la banca cessionaria avesse espressamente invitato controparte ad approvare le clausole successive alla cessione contenute nelle confirmation letters, che furono puntualmente sottoscritte e restituite senza alcuna contraria osservazione, onde la conformità a diritto della scelta dell’autorità giurisdizionale domestica risponde pienamente ai consolidati principi di diritto vivente di correttezza, buona fede, apparenza;

– nessun rilievo spiega, pertanto, la mancata sottoscrizione delle predette lettere da parte della banca oggi ricorrente, che sono state ritualmente (ed esaustivamente) prodotte in giudizio (Cass. ss. uu.

22223/06, 13548/06);

– restando assorbita entro tali, dirimenti considerazioni ogni altra questione proposta alla Corte, va in conclusione affermata la giurisdizione del giudice italiano.

P.Q.M.

La corte dichiara la giurisdizione del giudice italiano e rimette al giudice del merito la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011

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