Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10862 del 08/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 08/06/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 08/06/2020), n.10862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 515/2014 proposto da:

G.A.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 24, presso lo studio dell’avvocato

ROBERTO GIOVANNI ORESTE MODENA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende

ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3681/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/07/2013, R.G.N. 331/2010.

Fatto

RILEVATO

1 che, con sentenza del 3 luglio 2013, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e rigettava la domanda proposta da G.A.C. nei confronti del Ministero dell’Interno, avente ad oggetto la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle differenze maturate a titolo di assegno alimentare dovuto in relazione alla sospensione cautelare disposta a suo carico per il periodo 4.8.1993/5.2.1999 o, in subordine, 1.7.1998/5.2.1999;

2 che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, a motivo del passaggio in giudicato del relativo capo della sentenza di primo grado non fatto oggetto di impugnazione, l’insussistenza, per mancanza di funzionalità del rapporto di lavoro, già sospeso, allorchè il G., dipendente del Ministero dell’Interno, si trovava ad operare fuori ruolo presso il Cesis (Organo di sicurezza della Presidenza del Consiglio), dal momento della restituzione nei ruoli del Ministero e fino alla risoluzione del rapporto di lavoro, del diritto del medesimo alla ricostruzione della carriera ai sensi del D.P.C.M. n. 7 del 1980, art. 7, con conseguente esclusione del diritto del G. alla liquidazione dell’assegno alimentare in relazione alla posizione stipendiale ricostruita e, comunque l’irrilevanza ai fini del mantenimento dell’assegno alimentare nella misura inizialmente liquidata dal SISDE, della circostanza che la sospensione cautelare avesse operato senza soluzione di continuità, derivandone, pertanto, la spettanza dell’assegno alimentare nella misura del 50% della qualifica di provvisorio inquadramento corrispondente a quelle di funzionario amministrativo contabile;

3 che per la cassazione di tale decisione ricorre il G., affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il Ministero;

4 che il ricorrente ha poi presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

5 che, con il primo motivo, così rubricato “Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) se non addirittura nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., n. 4)” il ricorrente imputa alla Corte territoriale di essere incorsa nel fraintendimento della domanda proposta – assumendo che la stessa fosse intesa a richiedere la ricostruzione della carriera ai fini della riliquidazione dell’assegno alimentare, in modo che questo, una volta avvenuto il rientro del G. nei ruoli del Ministero dell’Interno, fosse computato in base alla qualifica spettantegli tenuto conto dei compiti svolti presso il SISDE e non direttamente la rideterminazione dell’assegno medesimo nella misura già riconosciutagli presso il predetto organo di sicurezza all’atto della disposta sospensione cautelare in quanto da intendersi quale provvidenza assistenziale – e così nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, tale da indurre anche la nullità dell’impugnata sentenza;

6 che, con il secondo motivo, il ricorrente, nel denunciare il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, lamenta al di là dell’errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nell’aver ritenuto il passaggio in giudicato, per difetto di impugnazione, del capo della sentenza di prime cure che sanciva l’insussistenza del diritto alla ricostruzione di carriera, l’erroneità del convincimento espresso dalla stessa Corte circa la definitività del pronunciamento di cui alla sentenza n. 1683/1999 resa dal Consiglio di Stato, sez. IV, che, riconoscendo la legittimità dell’inquadramento provvisorio attribuito al G. dal Ministero dell’Interno all’atto del suo rientro in ruolo, negava, a quel momento, il diritto del G. stesso alla ricostruzione della carriera, per essere, al contrario, la questione ancora sub iudice, stante la pendenza innanzi a questa Corte del giudizio promosso dall’odierno ricorrente innanzi al giudice ordinario per l’impugnazione del decreto 10.5.2000, che escludeva in via definitiva il diritto del medesimo alla ricostruzione della carriera;

7 che, con il terzo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 3 del 1957, art. 82, in una con il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente lamenta la non conformità a diritto della lettura della norma emarginata accolta dalla Corte territoriale volta a ritenere la legittimità della riduzione dell’assegno alimentare quale originariamente liquidato dal Sisde;

8 che il primo motivo deve ritenersi inammissibile, non valendo gli argomenti su cui il ricorrente basa le censure mosse a cogliere la reale ratio decidendi sottesa alla pronunzia della Corte territoriale;

9 che, in effetti questa ha correttamente ritenuto, alla luce del D.P.R. n. 3 del 1957, art. 82, l’assegno alimentare disciplinato in termini tali da risulatre ancorato al trattamento economico spettante, di modo chesancità legittimità della riduzione dell’importo dell’assegno alimentare attribuito presso il SISDE in relazione allo stipendio spettante quale direttore di divisione dell’organismo di sicurezza è ricollegata alla variazione in diminuzione dello stipendio spettante al ricorrente allorchè questi è rientrato nei ruoli del Ministero dell’Interno vedendosi, come si vedrà, legittimamente attribuire la qualifica originaria, ovvero quella posseduta in epoca anteriore al collocamento fuori ruolo, di direttore di sezione di ragioneria, senza poter beneficiare, stante la permanente operatività, all’atto del rientro, della sospensione cautelare disposta già presso il SISDE, della ricostruzione di carriera ai sensi del D.P.C.M. n. 7 del 1980, che avrebbe consentito l’allineamento dell’importo dell’assegno alimentare a quello fruito presso il SISDE;

10 che inconferenti si rivelano, pertanto, le censure con il predetto motivo sollevate a carico della Corte territoriale circa l’errata qualificazione della domanda ed il conseguente scostamento dal principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato;

11 che parimenti inammissibile si rivela il secondo motivo, non dando conto il ricorrente, tramite l’allegazione o la trascrizione del contenuto degli atti su cui fonda l’avanzata censura, ferma restando, alla luce del pronunciamento di questa Corte (cfr. Cass. 27 marzo 2014, n. 12106) nel giudizio instaurato dal G. per l’impugnazione del decreto 10.5.2000, la definìtività della statuizione in ordine all’insussistenza del diritto del medesimo alla ricostruzione della carriera ed il passaggio in giudicato del capo della sentenza del Consiglio di Stato circa la vigenza della sospensione cautelare tra la data di rientro del G. all’amministrazione di appartenenza e quella del provvedimento di conferma da parte del Ministero dell’Interno della sospensione cautelare e del suo perdurare fio alla data del licenziamento;

12 che inammissibile risulta anche il terzo motivo, che parimenti prescinde dal riferimento all’effettiva ratio decidendi dell’impugnata sentenza, non valendo l’affermata natura assistenziale dell’assegno alimentare a fondare, tenuto conto del disposto del D.P.R. n. 3 del 1957, art. 82, la tesi qui sostenuta dal ricorrente per cui l’assegno medesimo, originariamente determinato in relazione all’importo dello stipendio dal G. percepito presso il SISDE, non avrebbe dovuto essere riparametrato in base al nuovo stipendio dovuto in base alla qualifica spettante al momento del rientro nei ruoli dell’amministrazione datrice;

13 che, pertanto, il ricorso va rigettato;

14 che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 6.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2020

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