Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10862 del 05/05/2010
Cassazione civile sez. II, 05/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 05/05/2010), n.10862
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 3670/2007 proposto da:
M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI
RIZZO 36, presso lo studio dell’avvocato CARRIERI CARLO,
rappresentata e difesa dall’avvocato BARTALINI Guido;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI MILANO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA LARGO 545 TEMISTOCLE SOLERA 7/10, presso lo
studio dell’avvocato PIROCCHI Francesco, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati SURANO MARIA RITA, SAVASTA ELENA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 16482/2006 del GIUDICE DI PACE di MILANO,
depositata il 31/05/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
25/03/2010 dal Presidente Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FEDELI Massimo, che è concorde alle richieste come da relazione ai
sensi dell’art. 380 bis c.p.c., depositato in cancelleria dal
relatore in data 18/12/2009.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso:
– che M.M. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Giudice di pace di Milano depositata in data 31 maggio 2006, con la quale veniva accolta l’opposizione dalla stessa proposta contro due verbali di infrazione al codice della strada redatti a suo carico dalla polizia municipale di Milano;
– che la ricorrente si è lamentata della compensazione delle spese;
– che il Comune di Milano ha resistito con controricorso.
Rilevato che, come dedotto con la relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., per effetto dell’abrogazione (D.Lgs. n. 400 del 2006, art. 26) del disposto di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c., le sentenze pubblicate, come nella specie, dopo il 2 marzo 2006, emesse nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, sono diventate appellabili;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento, nei confronti del Comune di Milano, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella complessiva somma di Euro 700,00, di cui Euro 500,00 per onorari, ed oltre accessori.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010