Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10862 del 04/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/05/2017, (ud. 25/01/2017, dep.04/05/2017),  n. 10862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7788-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

SPRITZ SNC DI A. D. B. G. E T. S.;

– intimata-

avverso la sentenza n. 4693/66/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata

il 18/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. CRUCITTI ROBERTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nella controversia concernente l’impugnazione da parte della Società in intestazione di diniego ad istanza di rimborso e di cartella di pagamento portante IVA ed altro per l’anno di imposta 2007, l’Agenzia delle Entrate ricorre, su tre motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con cui la C.T.R. della Lombardia, rigettandone l’appello, aveva confermato integralmente la decisione di primo grado di accoglimento dei ricorsi riuniti. Il Giudice di appello, accertata (anche per la mancata contestazione da parte dell’Agenzia) l’esistenza del credito IVA, ribadiva che la contribuente, seppur tardivamente, aveva posto rimedio al mancato rispetto di adempimenti meramente formali.

2. La Società non ha svolto attività difensiva.

3. A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., laddove la C.T.R., nel riconoscere il diritto della contribuente al rimborso, aveva del tutto ignorato il motivo con cui l’Ufficio aveva evidenziato che il credito Iva (2006) del quale si chiedeva il rimborso era già stato utilizzato dalla contribuente in compensazione nel corso degli anni di imposta 2007, 2008 e 2009.

2. Con il secondo motivo -rubricato: violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30, 54, 54 bis e 55, – la ricorrente, premesso che in fatto era pacifico che la contribuente avesse presentato la sola comunicazione dati del 26.2.2007 IVA per l’anno 2006, censura la C.T.R. per avere, pur riconoscendo l’omissione della dichiarazione per il periodo di imposta 2006, ritenuto detraibile il credito, maturato in quell’anno, nell’anno successivo.

3. Infine, con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, laddove la C.T.R. aveva ritenuto che l’Ufficio producendo la copia della comunicazione dei dati IVA avesse riconosciuto l’esistenza del credito IVA.

4. Sulla materia, oggetto del contendere, sono intervenute, di recente, le Sezioni Unite di questa Corte le quali hanno statuito, in materia, che la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario, se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio di impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili” (v. Cass. Sez. U. n. 17757/16).

5. Applicando tali principi alla fattispecie meritano accoglimento il secondo ed il terzo motivo di ricorso, dovendosi demandare al Giudice di merito l’accertamento in fatto sulla sussistenza dei requisiti sostanziali per la detrazione.

6. Egualmente, va disposto il rinvio al Giudice di merito, in accoglimento del primo motivo di ricorso, risultando omessa la pronuncia sullo specifico motivo di appello relativo al diniego opposto all’istanza di rimborso.

7. Conclusivamente, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Giudice di merito affinchè provveda al riesame, adeguandosi ai superiori principi, e regoli le spese processuali.

PQM

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2017

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