Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10861 del 18/05/2011

Cassazione civile sez. III, 18/05/2011, (ud. 13/04/2011, dep. 18/05/2011), n.10861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARRADI ENRICO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), in persona dei suoi Legali

Rappresentanti, Rag. T.A.B. e Dott. D.T.

D., elettivamente domiciliata in ROMA, V. CICERONE 49, presso lo

studio dell’avvocato BERNARDINI SVEVA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ARMENTO SALVATORE giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1011/2007 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

Sezione 4^ Civile, emessa il 20/02/2007, depositata il 06/04/2007;

R.G.N. 797/2005.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito l’Avvocato MARRADI ENRICO; udito l’Avvocato ARMENIO SALVATORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. P.F. propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati con memoria, avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 6 aprile 2007, che, riformando quella di primo grado, ha respinto la domanda di pagamento d’indennizzo proposta dal predetto ricorrente nei confronti delle Assicurazioni Generali relativa al furto subito nella propria abitazione tra il 26 e 27/8/2000, ritenendo che il quadro indiziario non reggeva ad una ponderata disamina e si mostrava decisamente inadeguato a sostenere la tesi dell’odierno ricorrente, che una pluralità di elementi, di natura oggettiva e soggettiva, fattuale e logica, facevano ritenere inverosimile, tanto da lasciare largamente insoddisfatto l’onere probatorio. L’intimata compagnia resiste con controricorso, illustrato da memoria, e chiede dichiararsi inammissibile e, comunque, rigettarsi il ricorso.

2.1. Il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. chiedendo ala Corte di verificare se, in una controversia relativa al pagamento di un danno da furto da parte della compagnia di assicurazione al danneggiato, gli oneri probatori relativi al reato di furto ed a quello di simulazione di reato (per lo stesso fatto) debbano considerarsi equivalenti e che quindi debbano essere assolti indipendentemente per ciascuna delle due ipotesi di reato, o se invece la mancata dimostrazione della simulazione del furto – quando in assenza di un’ipotesi di simulazione il furto appaia pacifico o comunque provato – implichi il riconoscimento che si sia verificato il furto stesso.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi del giudizio, osservando che dall’esame degli elementi relativi a. allo stato dei luoghi ed alle modalità di accesso e di fuga; b. alle modalità di asportazione della cassaforte; c. alla persona del P., elementi tutti controvertibili, si possa negare il furto solo ipotizzando la simulazione, che nessuno di tali elementi è sufficiente ad affermare. Sostiene che non sarebbe stato portato alcun elemento idoneo a provare la simulazione del reato ma solo ad avanzare dei dubbi, sicchè il furto deve essere considerato provato in modo idoneo; la motivazione della sentenza di primo grado, secondo cui in questo giudizio non si trattava di dimostrare la simulazione di reato ma il furto, secondo l’onere che incombe all’istante ex art. 2697 c.c., mentre altrove si dovrà semmai verificare l’ipotesi di simulazione, appare contraddittoria con uno sviluppo della stessa motivazione che tratta essenzialmente dell’ipotesi della simulazione cercando di avvalorarla, come sospetto, senza peraltro avere l’onere di dimostrarla.

3. I motivi si rivelano entrambi inammissibili per inidoneità del quesito formulato alla fine del primo e per difetto del “momento di sintesi” che avrebbe dovuto corredare il secondo, come emerge chiaramente da quanto sopra riportato. Essi sono pertanto privi dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile nella specie nel testo di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo.

3.1. I quesiti, come noto, non possono consistere in una domanda che si risolva in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni illustrate nel motivo e porre la Corte di cassazione in condizione di rispondere al quesito con l’enunciazione di una regula iuris (principio di diritto) che sia suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. A titolo indicativo, si può delineare uno schema secondo il quale sinteticamente si domanda alla corte se, in una fattispecie quale quella contestualmente e sommariamente descritta nel quesito (fatto), si applichi la regola di diritto auspicata dal ricorrente in luogo di quella diversa adottata nella sentenza impugnata (Cass. S.U., ord. n 2658/08). E ciò quand’anche le ragioni dell’errore e della soluzione che si assume corretta siano invece – come prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 4 adeguatamente indicate nell’illustrazione del motivo, non potendo la norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. interpretarsi nel senso che il quesito di diritto possa desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, poichè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (Cass. 20 giugno 2008 n. 16941). Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede, pertanto, che, con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed averne indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto, formulato in modo tale da circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (v.

Cass., 17/7/2008 n. 19769; 26/3/2007, n. 7258). Occorre, insomma che la Corte, leggendo il solo quesito, possa comprendere l’errore di diritto che si assume compiuto dal giudice nel caso concreto e quale, secondo il ricorrente, sarebbe stata la regola da applicare.

3.2. Non si rivela, pertanto, idoneo il quesito formulato alla fine del primo motivo, dato che non contiene adeguati riferimenti in fatto (indica l’oggetto della controversia, ma non sintetizza gli sviluppi della stessa), nè espone chiaramente le regole di diritto che si assumono erroneamente applicate e, quanto a quelle di cui s’invoca l’applicazione, si limita ad enunciazioni di carattere generale ed astratto che, in quanto prive di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, non consentono di dare risposte utili a definire la causa (Cass. S.U. 11.3.2008 n. 6420). Del resto, il quesito di diritto non può risolversi – come nell’ipotesi – in una tautologia o in un interrogativo circolare, che già presuppone la risposta, ovvero in cui la risposta non consente di risolvere il caso sub iudice (Cass. S.U. 2/12/2008 n. 28536). Inoltre, come rilevato in controricorso, il quesito, per poter proporre l’auspicata regola da applicare, finisce con il dare per presupposta la stessa circostanza da provare, vale a dire la sussistenza del furto, con evidente “petizione di principio”, che dimostra l’inidoneo ancoraggio del quesito alla vicenda processuale in esame.

3.3. I motivi con cui si deducono vizi di motivazione, a completamento della relativa esposizione, devono indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (Cass. 17/7/2008 n. 19769, in motivazione). Orbene, nel caso, con riferimento al secondo motivo con il quale vengono denunziati vizi di motivazione, il ricorrente ha formulato le sopra riportate osservazioni, che non contengono un momento di sintesi, così esprimendosi secondo un modello difforme da quello normativamente delineato nei termini sopra esposti, sostanziandosi invero in meramente generiche ed apodittiche asserzioni non rispettose del disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4. Il motivo non reca, invero, la “chiara indicazione” del “fatto controverso” e delle “ragioni” che rendono inidonea la motivazione a sorreggere la decisione, l’art. 366 bis c.p.c., che come da questa Corte precisato richiede un quid pluris rispetto alla mera illustrazione del motivo, imponendo un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002). L’individuazione del denunziato vizio di motivazione risulta perciò impropriamente rimessa all’attività esegetica del motivo da parte di questa Corte, oltre che consistere in un’inammissibile “diversa lettura” delle risultanze probatorie, apprezzate con congrua motivazione nella sentenza impugnata. Senza contare che entrambe le censure rivelano un ulteriore profilo d’inammissibilità, dal momento che si limitano ad impugnare la premessa metodologica contenuta nella sentenza impugnata – relativa al rapporto tra prova del reato e della sua simulazione – senza specificamente censurare, se non indirettamente, la ricostruzione e l’apprezzamento degli indizi del furto operata dalla Corte territoriale (che, peraltro, non sono in contrasto con gli elementi di fatto desumibili dalla sentenza Cass. pen. n. 25087/10, che, pur dichiarando prescritto il reato di simulazione del furto in questione, rigettava i motivi relativi alla valutazione degli indizi proposti dal P. e dal suo difensore) e senza dedurre quali altri elementi sarebbero stati, invece, pretermessi o sottovalutati (sia pure nei limiti del sindacato effettuabile su tali punti in questa sede).

4. Pertanto, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 7.200=, di cui Euro 7.000= per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011

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