Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10861 del 05/05/2010

Cassazione civile sez. II, 05/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 05/05/2010), n.10861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27102/2004 proposto da:

V.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA P. BLASERNA 9, presso lo studio dell’avvocato BIANCHI

ROMANO, rappresentato e difeso dall’avvocato BALDASSARRA Giampietro;

– ricorrente –

contro

AUTOCARROZZERIA CIAMPINI & REA SNC P.IVA (OMISSIS) in persona del

legale rappresentante pro tempore C.M., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA QUATTRO FONTANE 109, presso lo studio

dell’avvocato DE MATTIA PARIDE, rappresentato e difeso dall’avvocato

TAGLIENTI Pio;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 768/2004 del GIUDICE DI PACE di PROSINONE,

depositata il 11/08/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/03/2010 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito l’Avvocato PICA, Giovanni, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato G. BALDASSARRA difensore del ricorrente che ha chiesto

accoglimento del ricorsO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato in data 22.12.99 V.G. si opponeva al decreto ing. n. 490/99 con il quale, il G.d.P. di Frosinone gli aveva ingiunto il pagamento della somma di L. 980.000, oltre interessi e spese del giudizio monitorio, quale residua somma dovuta alla ricorrente Autocarrozzeria Ciampini & Rea snc per l’esecuzione di lavori di riparazione riguardanti la sua automobile. Deduceva l’opponente che i lavori concordati non erano stati tutti eseguiti sulla vettura, mentre quelli realmente effettuati non erano stati realizzati a regola d’arte (non essendo stati utilizzati pezzi di ricambio originali); chiedeva infine la corresponsione della somma di L. 500.000 corrispondenti alla spesa sostenuta per l’esecuzione degli ulteriori lavori di riparazione che non erano stati eseguiti dall’autocarrozzeria.

Si costituiva l’opposta società, che chiedeva il rigetto dell’opposizione, eccependo la decadenza e la prescrizione dell’azione per mancala denunzia dei vizi dell’opera entro il termine di cui all’art. 1667 c.c.; nel merito, deduceva l’infondatezza dell’opposizione, in quanto i lavori in questione in realtà non erano stati commissionati, ammettendo di avere utilizzato pezzi di ricambio usati al posto di quelli “originali” concordati, in quanto quest’ultimi non erano reperibili sul mercato; precisava però che i V. avrebbe comunque pagato l’importo complessivo pattuito a fronte della realizzazione di altri lavori.

Previa istruzione della causa il giudice adito, con sentenza n. 768/04 depos. in data 11.8.2004, rigettava l’opposizione confermando il decreto ing. opposto, condannando l’opponente al pagamento delle spese processuali. Secondo il giudicante l’opponente era decaduto dall’azione di garanzia relativa ai vizi e difformità dell’opera, non avendoli denunciati entro il prescritto termine, o per lo meno per non aver provato di averli denunciati, avendo accettato il lavoro e pagato l’anticipo pattuito.

Ricorre il V. per la cassazione di tale decisione sulla base di 4 motivi; resiste con controricorso l’intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Collegio che appare infondata la preliminare eccezione d’inammissibilità del ricorso per dedotta violazione delle norme in tema d’impugnazione (artt. 339 e 341 e 113 c.p.c.), atteso che, contrariamente a quanto ritenuto dalla controricorrente, il valore della domanda, anche dopo l’opposizione a D.I., rimane fissato nella “residua” somma di L. 980.000 ex art. 14 c.p.c., come richiesto dal ricorrente e come stabilito nel provvedimento monitorio opposto (Cass. n. 1789 del 3.03.1999).

Ciò premesso, si rileva che, con il primo motivo del ricorso, l’esponente denuncia l’insufficiente motivazione, in quanto il giudice non avrebbe precisato se i vizi (per i quali era stata rilevata la prescrizione dell’azione di garanzia e l’omessa denuncia) riguardavano la mancata esecuzione sull’auto dei lavori successivamente effettuati da parte di altri artigiani dopo la riconsegna della vettura riparata ad opera della convenuta, oppure se essi si riferivano alla mancata sostituzione delle due portiere e relative serrature, con i ricambi originali, perchè solo per i difetti riguardanti i primi lavori oggetto della riconvenzionale era mancata la prova della tempestiva denuncia (per cui non era dovuta la somma richiesta con la riconvenzionale); peraltro la stessa denuncia era effettuata nei termini di cui al citato art. 1167 c.c., e riguardava l’omessa sostituzione delle portiere con i ricambi originali.

Con il 2^ motivo de ricorso, l’esponente denunzia il difetto e la contraddittorietà della motivazione; il giudice avrebbe impropriamente richiamato l’art. 2226 c.c., ma ha poi ritenuto applicabile il più ampio termine di prescrizione biennale di cui all’art. 1667 c.c.. L’azione doveva ritenersi tempestiva perchè promossa prima della scadenza del termine biennale decorrente dalla consegna della vettura riparata. Nè il giudice aveva tenuto conto dell’accertamento tecnico svolto, su suo incarico, dal geom. D. G., all’esito del quale soltanto era risultato l’Impiego per le riparazioni della vettura di pezzi non originali; di conseguenza i vizi occulti in questione era denunziabili dal momento della scoperta e non della consegna dell’autovettura.

Con il 3^ motivo, la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 1667 c.c., poichè nonostante il richiamo fatto dai giudice a quo all’art. 2226 c.c., andava affermata la tempestività della denuncia e delazione di garanzia di cui all’art. 1667 c.c., atteso che l’Autocarrozzeria Ciampini e Rea non rientrava tra i piccoli imprenditori. Conseguentemente, ” la denuncia dei vizi occulti, riguardanti la mancata sostituzione delle parti danneggiate con pezzi di ricambio originali anzichè d’occasione, doveva considerarsi tempestiva ex art. 1667 c.c., comma 2, perchè proposta dal V. con l’atto d’opposizione a D.I. l’ottavo giorno successivo alla redazione della perizia del geom. D.G. che per primo aveva accertato tale difformità”.

I suddetti motivi – congiuntamente trattati, stante la loro stretta connessione,- sono tutti infondati. Essi muovono in sostanza da un presupposto di fatto controverso e incerto e cioè che il termine per far valere a garanzia di cui trattasi decorrerebbe dalla data di redazione della suddetta perizia del geom. D.G.. Sennonchè l’elaborato del detto geometra (che aveva ricevuto tale incarico in epoca successiva alla notifica del decreto ingiuntivo all’opponente) è indubbiamente privo di data certa per cui non può ritenersi provata la tempestività della denuncia per vizi.

Con il 4^ motivo del ricorso, infine, l’esponente denunzia a violazione e falsa applicazione dell’art. 653 c.p.c., essendo emerso, all’esito dell’istruttoria, che la controricorrente non aveva offerto la prova della esistenza del credito indicato nella ricevuta fiscale n. (OMISSIS), in base alla quale era stato emessa l’ingiunzione. Era invero rimasto provato che “… parte della somma riportata in tale documento contabile non era dovuta perchè tutti i pezzi di ricambio utilizzati per la riparazione della vettura … non erano stati sostituiti con quelli nuovi, così come invece indicato nel preventivo di spesa del 10.11.97 e nella ricevuta fiscale n. (OMISSIS), ma con quelli d’occasione reperiti presso un autodemolitore”.

La doglianza è fondata. Tale ultima circostanza è infatti pacifica essendo stata ammessa anche dall’intimata, che ha solo dedotto di avere eseguito “in via compensativa altri lavori di carrozzeria non previsti dal preventivo”, senza peraltro precisarne le caratteristiche ed allegare la relativa prova. Non v’è dubbio dunque che la somma riportata nell’indicata ricevuta fiscale posta a base del procedimento monitorio non fosse dovuta, essendo notorio e pacifico che i pezzi di ricambi usati (nella fattispecie “rimediati” presso un autodemolitore), hanno un costo di gran lunga inferiore rispetto a quelli originali, che le parti avevano pattuito di utilizzare. Ne consegue che il decreto ingiuntivo dev’essere revocato in parte qua, non essendo state peraltro richieste dalla stessa Autocarrozzeria, ulteriori somme per titoli diversi (per gli altri lavori di riparazione) in assenza di una riconvenzionale avanzata in proposito. Conclusivamente dev’essere accolto il 4^ motivo dei ricorso, rigettati gli altri, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della stessa, anche per le spese di questo giudizio, al Giudice di Pace di Frosinone, in persona di diverso magistrato.

PQM

la Corte accoglie il 4 motivo del ricorso; rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e la rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al Giudice di Pace di Frosinone, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010

 

 

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