Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10861 del 04/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/05/2017, (ud. 07/04/2017, dep.04/05/2017),  n. 10861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10507-2016 proposto da:

S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ELIA CARINCI;

– ricorrente –

contro

M.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

avvocati ALESSANDRO PASCA, FILIBERTO PASCA;

– contro ricorrente –

avverso la sentenza n. 79/2016 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 02/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/04/2017 dal Consigliere Dott. LOMBARDO LUIGI

GIOVANNI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– S.L. ha proposto un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile, per intervenuta acquiescenza, l’appello da lui proposto avverso la pronuncia di primo grado, che ebbe a disporre la divisione dei beni tra il predetto e la di lui coniuge M.M.R.;

– M.M.R. ha resistito con controricorso; Considerato che:

– l’unico motivo di ricorso (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla intervenuta acquiescenza alla sentenza di primo grado a seguito dell’atto di vendita del bene assegnatogli) è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata ha deciso in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Sez. U, n. 763 del 12/11/1999; conf. Sez. L, n. 23529 del 16/10/2013) e il ricorrente non offre argomenti per mutare orientamento giurisprudenziale (art. 360 – bis c.p.c. n. 1);

– il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile (cfr. Cass., Sez. U, n. 7155 del 21/03/2017), con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato;

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2017

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