Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10860 del 08/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 08/06/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 08/06/2020), n.10860

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16712/2014 proposto da:

I.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COPENAGHEN

10, presso lo studio dell’avvocato GIAMPAOLO PAGLIA, rappresentato e

difeso dall’avvocato MAURIZIO RUMOLO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PORTICI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2 C/O STUDIO PLACIDI,

rappresentato e difeso dagli avvocati IRENE COPPOLA, ROSANNA RUSSO,

che lo rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3366/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 22/06/2013 R.G.N. 6352/2010.

Fatto

RILEVATO

che:

I.R. ha agito davanti al Tribunale di Napoli nei confronti del Comune di Portici esponendo di avere lavorato, come custode con alloggio del mercato coperto, dal 1.7.1998 al 31.12.2005 e ciò per sette giorni consecutivi la settimana e senza mai godere del giorno di riposo, con prestazione che si concretizzava nel dovere di vigilanza dell’immobile, anche oltre l’orario di servizio di 36 ore settimanali, responsabilità sui locali e sull’area del mercato 24 ore su 24, dovendo a tal fine essere sempre reperibile presso il predetto alloggio;

egli rivendicava quindi il diritto al risarcimento del danno da maggiore usura psico-fisica per mancato godimento del riposto settimanale;

Il Tribunale di Napoli aveva accolto la domanda, riconoscendo a titolo di risarcimento un importo pari alla metà della retribuzione giornaliera quale esposta in ricorso;

la Corte d’Appello di Napoli, adita dal Comune cui si contrapponeva appello incidentale dell’ I., ha riformato la sentenza di primo grado, rigettando la domanda dispiegata;

la Corte territoriale rilevava come, a parte il servizio “attivo” di custodia svolto per 36 ore settimanali, l’ I., in forza del Regolamento di custodia degli Edifici Comunali, era tenuto al servizio “passivo”, ovverosia era responsabile per l’area del mercato, in quanto custode munito di alloggio gratuito;

la Corte aggiungeva altresì che il ricorrente, sempre secondo la disciplina regolamentare, aveva diritto ad una giornata di riposo settimanale, che non doveva coincidere con i giorni in cui egli prestava servizio “attivo”, durante la quale il Dirigente poteva dare incarico ad altro dipendente delle mansioni di custodia;

su tali premesse, nella sentenza impugnata si riteneva rilevante il fatto che l’ I., agendo per quanto conseguente al servizio “passivo” reso senza fruizione dei riposi nè delle ferie, non avesse nè spiegato “in che cosa consistessero le mansioni svolte e che orario di lavoro osservasse concretamente nel predetti sette giorni consecutivi” di servizio, come anche le ragioni per le quali non avesse goduto delle ferie e dei riposi, nè se le une e gli altri fossero stati chiesti e fossero stati negati e da chi, anche tenuto conto che mancavano disposizioni scritte che gli imponessero la presenza anche nel giorno deputato al riposo;

la Corte partenopea soggiungeva altresì come la mera presenza dell’ I. presso il proprio alloggio, goduto per servizio, non era in sè idonea a comprovare l’obbligatorietà del servizio reso, sicchè anche il richiamo ai principi affermati in altra sentenza passata in giudicato tra le parti e su cui il ricorrente faceva leva, non aveva rilievo, in quanto ivi si affermava semplicemente che il servizio passivo doveva considerarsi prestazione di lavoro, ma nel caso di specie non erano state allegate nè provate quali fossero state le modalità del servizio reso e l’obbligatorietà dello stesso per imposizione datoriale;

infine, quanto al danno rivendicato, la Corte riteneva insufficiente la mera affermazione di un’asserita usura psico-fisica tale da determinare danno biologico, essendo sempre necessaria l’allegazione e prova di un concreto danno alla salute;

l’ I. ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, resistiti da controricorso del Comune, che ha anche poi depositato memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione delle norme del Regolamento per il servizio di custodia degli edifici comunali (art. 360 c.p.c., n. 4) per avere ritenuto la Corte che il diritto rivendicato fosse subordinato all’esistenza di un ordine che avesse disposto il suo servizio continuativo, ovvero alla dimostrazione dell’avvenuta richiesta di permessi non concessi; secondo il ricorrente la disciplina regolamentare non richiedeva che fosse data prova di alcunchè oltre la presenza continuativa nel mercato ortofrutticolo sette giorni su sette, circostanza positiva allegata fin dal ricorso introduttivo e rispetto alla quale il Comune nulla aveva dimostrato in contrario;

il motivo non è fondato;

è incontestato, e la stessa Corte ne dà atto, che il Regolamento prevedeva la fruizione settimanale dei riposi, con interruzione anche del servizio “passivo”; così delineato il diritto al riposo, valgono però i principi, già affermati da questa Corte e sostanzialmente applicati nella sentenza impugnata, secondo cui il lavoratore che vanti diritti in ragione del mancato godimento di riposi (Cass. 7 marzo 2014, n. 5340; Cass. 20 marzo 2004, n. 5649) o delle ferie (Cass. 27 aprile 2015, n. 8521) è tenuto a dimostrare il loro mancato godimento, non essendo stata a tal fine ritenuta sufficiente dalla Corte la mera presenza fisica nell’alloggio, stante il fatto che il ricorrente godeva di esso a titolo gratuito per effetto del rapporto di lavoro e che le prestazioni “passive” consistevano nella mera disponibilità ad eventuali interventi ove resi necessari dal generico controllo sull’immobile;

quindi l’impostazione data dalla Corte territoriale alla controversia, sotto il profilo degli oneri probatori, è corretta;

con il secondo motivo di ricorso l’ I. adduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ovverosia l’omesso esame di un fatto decisivo con specifico riferimento alla prestazione del servizio passivo durante il giorno di riposo ed alla mancata prova, da parte del Comune, della concessione di riposi compensativi, anche sulla base delle risultanze delle prove testimoniali e della mancata contestazione delle circostanze allegate;

il motivo presenta plurimi profili di irritualità e di infondatezza;

esso infatti deduce sub specie di omesso esame di un fatto decisivo l’asserita ma insussistente per quanto sopra detto – violazione delle regole sul riparto degli oneri probatori in subiecta materia, che semmai integrerebbe violazione di legge (art. 2697 c.c.);

nè può integrare utilmente il motivo in questione il fatto che la Corte abbia asseritamente disatteso le prove testimoniali assunte o abbia omesso di valorizzare l’omessa contestazione dei fatti costitutivi del diritto affermati dal ricorrente e non negati dalla controparte;

l’erronea valutazione delle prove o della mancata contestazione, infatti, nulla ha a che vedere con l’omesso esame di un fatto storico di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5;

anche perchè la Corte non ha del tutto trascurato la deposizione testimoniale, pur intendendola come intesa a confermare la mera presenza dell’ I. nell’alloggio (pag. 7, primo periodo della sentenza), ritenendo evidentemente di non poter da ciò trarre prova idonea rispetto alla mancata fruizione di riposi, il che è espressione di un non implausibile convincimento di merito del giudice, certamente non vincolato ad ogni affermazione resa in sede testimoniale;

quanto alla mancata contestazione, a parte quello che si è sopra detto, il ricorrente, per farne valere gli effetti, avrebbe dovuto intanto trascrivere nel ricorso il tenore delle proprie allegazioni cui la controparte non avrebbe – a suo dire – mosso rilievi se non in forma generica, ponendo specificamente, nell’ambito del motivo, le une e gli altri in confronto critico;

infatti, per un verso, solo rispetto a fatti esattamente dedotti potrebbe desumersi un’eventuale mancanza di contestazione altrui valutabile in sede di legittimità per violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1 e art. 416 c.p.c., comma 3;

inoltre, anche la deduzione della erronea considerazione di una mancata contestazione soggiace alle rigorose regole di specificità di cui all’art. 366 c.p.c. (Cass. 24 aprile 2018, n. 10072) e di autonomia del ricorso per cassazione (Cass., S.U., 22 maggio 2014, n. 11308) che la predetta norma nel suo complesso esprime, con riferimento in particolare, qui, ai nn. 3 e 4 della stessa disposizione, da cui si desume la necessità che la narrativa e l’argomentazione siano idonee a manifestare pregnanza, pertinenza e decisività delle ragioni di critica prospettate, senza necessità per la S.C. di ricercare autonomamente negli atti i corrispondenti profili ipoteticamente rilevanti;

d’altra parte, lo stralcio della memoria difensiva del Comune trascritta nel ricorso per cassazione dimostra in realtà il contrario di quanto dedotto, perchè nel riferire che il ricorrente avrebbe affermato il mancato godimento del riposo, il Comune, in quel passaggio, replicava affermando che il ricorrente non aveva nè allegato nè provato l’avvenuta prestazione del servizio “passivo” in quei giorni il che, data la peculiarità della fattispecie (in cui l’ I. viveva stabilmente nell’alloggio posto sul luogo di lavoro), integra proprio la contestazione fattuale dei presupposti (prestazione ininterrotta del lavoro) su cui fondava la domanda del ricorrente;

con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 2909 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) per violazione del giudicato formatosi in altra causa tra le parti in cui si era a suo dire accertato che egli aveva lavorato, anche attraverso la mera custodia, per tutte le 52 domeniche cadenti in ciascuno degli anni esaminati;

il motivo è inammissibile, in quanto il ricorso, anche in questo caso in violazione dell’art. 366 c.p.c. e dei principi in proposito già sopra esposti (qui in relazione ai nn. 4 e 6), non contiene la trascrizione del contenuto di quella sentenza da cui si intenderebbero desumere effetti favorevoli;

risultano in proposito insufficienti gli scarni stralci di quella pronuncia riportati a pag. 3 e poi ripresi (de relato dalla sentenza di primo grado di questo giudizio e da quella di secondo grado, alle pagg. 4 e 17) in quanto da essi si desume soltanto l’affermazione, che non è stata messa in discussione nella sentenza qui impugnata, per cui anche il servizio “passivo” è prestazione di lavoro;

affermazione che non ha a che vedere con la questione decisiva consistente nell’effettivo svolgimento del servizio predetto da parte del ricorrente, su cui la sentenza qui impugnata ha ritenuto non fornita la prova;

infine, con il quarto motivo si censura la sentenza d’appello per errata interpretazione dell’art. 36 Cost. (art. 360 c.p.c., n. 3), per non avere ritenuto che il danno da usura psico-fisica, quale forma distinta dal danno biologico, non potesse esser desunto in sè dalla prestazione ininterrotta del lavoro senza fruizione dei dovuti riposi;

la reiezione dei motivi afferenti alla ritenuta insussistenza del comportamento illegittimo datoriale e della mancata fruizione di riposi e ferie comporta in effetti l’assorbimento del predetto motivo, in quanto destinato ad assumere rilevanza solo consequenzialmente all’eventuale fondatezza – insussistente – delle altre censure proposte;

le spese del grado restano regolate secondo soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2020

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