Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1086 del 20/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 20/01/2020), n.1086

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2452-2018 proposto da:

M.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 62,

presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO OLIVA, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC. COOP. ARL, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CASTROVILLARI 4, presso lo studio dell’avvocato LUIGI DE

VITIS, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

V.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 11787/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 09/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI

ALBERTO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 31565/2012 il Giudice di pace di Roma accoglieva parzialmente l’opposizione a precetto presentata da M.O. avverso la Banca di credito cooperativo di Roma soc. coop. a r.l. riducendo a Euro 3.089,13 l’entità dell’importo di cui l’istituto di credito aveva intimato il pagamento;

2. il Tribunale di Roma, con sentenza depositata in data 9 giugno 2017, respingeva l’appello proposto dal M., ritenendo che quest’ultimo avesse parzialmente estinto il proprio debito soltanto nella misura di Euro 8.000 già indicata dal primo giudice, e condannava l’appellante alla rifusione in favore della banca appellata delle spese di lite, che liquidava in Euro 250.000;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso M.O. prospettando quattro motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso la Banca di credito cooperativo di Roma soc. coop. a r.l.;

l’intimato V.F. non ha svolto alcuna difesa;

parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4.1 il secondo mezzo lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un documento decisivo, costituito dal bonifico di Euro 1.000 effettuato in data 25 giugno 2017, che sarebbe stato completamente ignorato dal giudice di merito in violazione dell’art. 116 c.p.c. e art. 2697 c.c.;

4.2 il quarto motivo di ricorso si duole, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, del carattere meramente apparente della motivazione offerta, in quanto il Tribunale, senza tenere conto delle risultanze di causa, avrebbe omesso ogni effettivo esame delle risultanze istruttorie recependo acriticamente le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio;

4.3 i motivi, da esaminarsi congiuntamente perchè entrambi volti a lamentare – l’uno sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto storico risultante dal documento prodotto, l’altro in relazione alla motivazione offerta rispetto a tale esame – la mancata valutazione del bonifico risultante dalla documentazione prodotta nel corso del giudizio di primo grado, sono, a giudizio di questo collegio, fondati;

il mancato esame della contabile da cui risulterebbe il pagamento, tramite bonifico (eseguito in data 25 giugno 2017), di un importo ulteriore rispetto a quelli tenuti in considerazione dal C.T.U. era senza dubbio denunciatile a mente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: secondo la giurisprudenza di questa Corte infatti il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di portata tale da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. 16812/2018, Cass. 19150/2016);

il Tribunale, pur a fronte della produzione avvenuta nel corso del giudizio di primo grado e delle esplicite doglianze sollevate nell’atto di appello in merito al mancato esame del documento prodotto, si è limitato ad affermare che “la documentaione bancaria acquisita….. non sembra eviden:ziare pagamenti per l’appellato per un importo maggiore”, ma non ha dato una esplicita e chiara risposta in ordine alla portata dimostrativa della contabile di bonifico posta alla sua attenzione;

una simile motivazione da un lato non attesta un effettivo esame del fatto storico risultante dal documento prodotto dall’altro, con un argomentare esitante (“la valutaione del consulente tecnico d’ujficio… appare attendibile”, “la documentazione bancaria acquisita….. non sembra evideniare”), non offre una motivazione sostanziale sulla questione posta dall’appellante, che consisteva nel verificare se il pagamento fosse stato effettivamente eseguito e se lo stesso fosse stato tenuto in considerazione nel corso delle operazioni peritali;

una simile motivazione rimane al di sotto del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, per il suo tenore apparente, dato che rispetto al fatto storico posto all’attenzione del giudice dell’impugnazione espone argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito per la formazione del convincimento raggiunto (Cass., Sez. U., 22232/2016);

5. i precedenti argomenti hanno carattere assorbente e rendono superfluo l’esame degli ulteriori motivi di ricorso;

la sentenza impugnata andrà dunque cassata, con rinvio della causa al Tribunale, il quale, nel procedere al suo nuovo esame alla luce dei principi sopra illustrati, avrà cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e il quarto motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 20 gennaio 2020

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