Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1086 del 18/01/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1086 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso 22516-2016 proposto da:
AGS CONSULTING SRL, in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C DE LUCA 10, presso lo
studio dell’avvocato TULLIO ELEFANTE, che la rappresenta e
difende;
– ricorrentecontro
AGENZIA DELLE ENTRATE CT. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
–
resistente
–
avverso la sentenza n. 2049/8/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 02/03/2016;
Data pubblicazione: 18/01/2018
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatti e ragioni della decisione
La ASG Consulting s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione,
impugnando la sentenza della CTR Campania indicata in
epigrafe che ha confermato la legittimità della cartella di
pagamento emessa a carico della contribuente per la ripresa di
IVA per l’anno 2008 già ritenuta dal giudice di primo grado.
Nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata.
Il procedimento può essere definito con motivazione
semplificata.
Il primo motivo di ricorso, con il quale si prospetta il vizio di
omessa pronunzia su un motivo di appello proposto dalla
società contribuente, concernente la spettanza del credito
d’imposta in relazione alla dichiarazione integrativa presentata
al fine di indicare tale voci erroneamente omessa nel Modello
Unico 2009, è manifestamente fondato.
Ed invero, la CTR ha riportato fra i motivi di appello quello
relativo alla necessità dell’invio della comunicazione
preventiva, ma non ha nè fatto cenno nello svolgimento del
processo, nè esaminato, nella parte motiva, la questione
relativa alla spettanza del credito d’imposta disconosciuto
dall’Ufficio per effetto della mancata compilazione del quadro
VF.
La censura è quindi fondata.
Il secondo motivo di ricorso è assorbito per effetto
dell’accoglimento del primo motivo.
Il terzo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione
dell’art.36 bis dPR n.600/73, è manifestamente infondato,
Ric. 2016 n. 22516 sez. MT – ud. 06-12-2017
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affidato a tre motivi, contro l’Agenzia delle entrate,
essendosi la CTR adeguata ai principi più volte espressi da
questa Corte sul tema della non necessità della comunicazione
preventiva in ipotesi di errori evidenziati dall’Ufficio risultanti
dalla dichiarazione compilata dal contribuente, in assenza di
incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione
“cartolare” che si basa sul mero controllo documentale di dati
direttamente riportati in dichiarazione dal contribuente-cfr.ex
plurimis, Cass.n.9463/2017-.
In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso,
assorbito il secondo e disatteso il terzo, la sentenza impugnata
va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Campania
anche per la liquidazione delle spese del giudizi di legittimità.
PQM
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo e
disatteso il terzo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della
CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizi
di legittimità.
Così deciso il 6.12.2017 in Roma.
Il
che non ricorre necessariamente nei casi di liquidazione