Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1086 del 18/01/2011

Cassazione civile sez. III, 18/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 18/01/2011), n.1086

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Avv. I.S.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione

ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 2, patrocinato da sè medesimo;

– ricorrente –

contro

RAS ASSICURAZIONE s.p.a., in persona del legale rappresentante,

domiciliato in Nicosia, Piazzetta Leone II n. 4, presso lo studio

dell’avv. Michele Emanuele;

– intimata –

avverso la sentenza del Tribunale di Nicosia n. 113/06 in data 8

maggio 2006, pubblicata in data 23 maggio 2006.

Udita la relazione del Consigliere Dott. Giancarlo Urban;

udito il P.M., in persona del Cons. Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che

ha concluso per l’inammissibilità e in subordine per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 5 maggio 2003 l’avv. I. S.G. aveva convenuto in giudizio la società R.A.S. – Assicurazione s.p.a. avanti al Giudice di Pace di Nicosia, lamentando che la stessa il 20 gennaio 2002 alla scadenza di una polizza per responsabilità civile da circolazione di un’autovettura, aveva fatto recapitare all’assicurato una nuova polizza richiedendo il pagamento del premio assicurativo di Euro 972,50, in misura pari ad oltre il doppio di quello pagato in precedenza; giustificava la richiesta con il fatto che si era proceduto alla liquidazione danni in favore di tali L.G.M. e F.M., in occasione di due diversi incidenti stradali, che avevano coinvolto l’automobile dell’assicurato. L’avv. I. sosteneva che gli incidenti si sarebbero verificati non per colpa propria o comunque per colpa del guidatore del proprio autoveicolo e che invece la responsabilità dei sinistri fosse da ascrivere ad altri; riteneva pertanto ingiustificato e vessatorio il comportamento della società assicuratrice che aveva aumentato il premio assicurativo e modificato la polizza nel senso di porre l’assicurato nella classe di merito 16 B/M. La convenuta società assicuratrice, costituitasi in giudizio, eccepiva l’infondatezza delle doglianze avversarie, rilevando in primo luogo la incompetenza territoriale del giudice adito, dovendo invece ritenersi competente il Giudice di Pace di Enna e, nel merito, sosteneva che in mancanza di prova circa l’assenza di responsabilità nei sinistri, correttamente aveva disdetto la polizza assicurativa, proponendone un’altra con classe 16 B/M. Con sentenza pubblicata il 21 maggio 2004, il Giudice di Pace di Nicosia condannava la R.A.S. s.p.a. a ripristinare il contratto di assicurazione con la classe di merito 11 B/M intercorrente tra la compagnia di assicurazione e I.S.G. prima del 20 gennaio 2002, compensando tra le parti le spese di lite.

Il Tribunale di Nicosia, con sentenza pubblicata il 23 maggio 2006, in accoglimento dell’appello proposto da R.A.S. s.p.a. dichiarava la legittimità della disdetta del contratto di assicurazione e condannava l’appellato al pagamento delle spese del doppio grado.

Propone ricorso per cassazione I.S.G. con otto motivi.

La R.A.S. s.p.a. non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La sentenza impugnata è stata pubblicata in data 23 maggio 2006 e quindi a norma del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2006, entrato in vigore il 2 marzo 2006), è soggetta all’obbligo della formulazione del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., a pena di inammissibilità del ricorso.

Il ricorso non ha assolto all’onere di indicare i quesiti di diritto, limitandosi a enunciare, per ogni motivo, alcuni principi astratti, senza alcun riferimento alle singole questioni poste con l’impugnazione.

Il ricorso è quindi inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c.; nulla per le spese poichè1 la parte intimata non ha svolto difese.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Civile, dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA