Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10859 del 23/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 23/04/2021, (ud. 28/10/2020, dep. 23/04/2021), n.10859

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giusep – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13845/2014 R.G. proposto da:

L.M., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paola Lumini ed

Enrico Ceriana, con domicilio eletto presso l’Avv. Attilio Pelosi in

Roma via Po n. 28, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 40/18/13, depositata in data 8 aprile 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 ottobre

2020 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

L’Agenzia delle entrate notificava alla società Ellesse Costruzioni Srl avviso di accertamento per Irap, Ires ed Iva per l’anno 2003 con il quale rideterminava i maggiori ricavi derivanti dalla vendita di immobili ad un prezzo inferiore a quello effettivo.

Autonomi avvisi per la ripresa del corrispondente reddito di partecipazione, trattandosi di società a ristretta base azionaria, erano notificati altresì ai singoli soci, L.M., B.P., B.S. e G.C..

Avverso l’avviso notificato alla società proponeva ricorso L.M. in qualità di ex liquidatore della stessa, deducendone l’avvenuta cancellazione a far data dal febbraio 2005 ed eccependo la nullità della notifica e l’infondatezza della pretesa. Pure gli ex soci proponevano ricorso avverso gli avvisi rispettivamente notificati.

La CTP di Treviso, previa riunione, accoglieva le impugnazioni.

La sentenza era parzialmente riformata dal giudice d’appello, che dichiarava cessata la materia del contendere quanto ai soci B.P., B.S. e G.C. per l’intervenuta definizione della lite D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39, comma 12, e la nullità dell’avviso emesso contro la società per la nullità della notifica, mentre riteneva fondata e legittima la ripresa nei confronti del socio L.M..

Il contribuente propone ricorso per cassazione con due motivi.

L’Agenzia delle entrate non si costituisce, depositando atto ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 45 (già art. 42) tuir e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 3.

Rileva, in particolare, che dalla statuita nullità, in sede giudiziale, dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società doveva derivare la nullità anche dell’avviso emesso nei confronti dell’ex socio, la cui giustificazione era costituita dalla presunzione di distribuzione della quota di utili percepiti e non contabilizzati, trattandosi di società di capitali a ristretta base sociale.

1.1. Il motivo è infondato.

Va premesso che, come rilevato dallo stesso ricorrente e dalla CTR, l’avviso è stato emesso quale ripresa della quota spettante al socio del maggior utile non denunciato dalla società, essendo questa – accertamento in fatto non contestato – a ristretta base azionaria, esito in linea, del resto, con la consolidata giurisprudenza della Corte (v. Cass. n. 24534 del 18/10/2017; Cass. n. 32959 del 20/12/2018; Cass. n. 1947 del 24/01/2019).

Ciò detto, l’annullamento dell’avviso di accertamento notificato alla società, sancito con sentenza passata in giudicato, spiega sì i suoi effetti a favore di tutti i soci, i quali possono quindi opporlo all’amministrazione finanziaria che è stata parte in causa nel relativo processo, ma tale efficacia non opera nei casi in cui l’annullamento sia stato pronunciato per vizi di notifica dell’atto impositivo o per altra causa non rapportabile ai soci (Sez. U, n. 14815 del 04/06/2008 in motivazione; Cass. n. 17368 del 24/07/2009; Cass. n. 21960 del 28/10/2015).

In tale evenienza è il giudizio sul merito della ripresa nei confronti della società che costituisce il presupposto in fatto per valutare, quanto alla distribuzione della quota di utili non denunciata, la ripresa nei confronti del socio, giudizio qui compiutamente operato dalla CTR (v. anche, in termini generali, Cass. n. 33976 del 19/12/2019, secondo la quale “per escludere l’operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, conseguiti e non dichiarati da una società a ristretta base partecipativa, non è sufficiente che il socio si limiti ad allegare genericamente la mancanza di prova di un valido e definitivo accertamento nei confronti della società, ma deve contestare lo stesso effettivo conseguimento, da parte della società, di tali utili”).

2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, comma 3, conv. nella L. n. 427 del 1993, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d).

Rileva, in particolare, l’errata valutazione degli elementi posti a fondamento della ripresa, attesa l’omessa valutazione della “gravità” dello scostamento rispetto allo studio di settore, l’assenza della dedotta antieconomicità (anche alla stregua di una relazione giurata prodotta in giudizio), l’irrilevanza delle risultanze sui mutui attesa l’esistenza di discordanze per uno solo di essi, altrimenti spiegabile, l’illegittimità del ricorso allo scostamento dai valori OMI, costituente, in realtà, l’unico criterio applicato dall’Ufficio.

2.1. Nell’articolazione del motivo, inoltre, deduce l’omessa pronuncia da parte della CTR sulle eccezioni formulate dal contribuente e in particolare:

– nullità dell’avviso per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, per non esser stata allegata la nota relativa ai valori OMI applicati;

– illegittimità dell’avviso con riguardo all’Iva per violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53, comma 3, come modificato dalla L. n. 88 del 2009, non essendo più consentita la rettifica Iva in base al valore normale degli immobili;

– irretroattività del D.L. n. 223 del 2006.

3. Il motivo è inammissibile.

La doglianza, pur dedotta come violazione di legge, attinge, in realtà, alla motivazione della sentenza e, anzi, alla valutazione operata dalla CTR degli elementi di prova ritualmente introdotti nel giudizio, in vista di una nuova valutazione di fatto non consentita in sede di legittimità.

Oltre a ciò, va sottolineata l’irrilevanza della gravità dello scostamento rispetto allo studio di settore, qui importante solo come elemento indiziario e non fondante l’accertamento stesso, l’effettività della valutazione di antieconomicità (desunta, tra l’altro, da vendite in passivo) e la carenza di autosufficienza con riguardo all’asserita relazione giurata. E’ del resto certa l’effettività della divaricazione tra valore di almeno uno dei mutui rispetto al valore della vendita, solo genericamente contestata, mentre, quanto ai valori OMI, la CTR ne ha apprezzato l’incidenza solo indiziaria, valutandoli unitamente agli altri elementi in giudizio.

3.1. Infine, parimenti inammissibile, per novità, è l’asserita omessa pronuncia sulle ulteriori questioni dedotte (irritualmente) nel motivo, nulla risultando dalla sentenza e, anzi, risultando dallo stesso ricorso che sia in primo grado (pag. 11 del ricorso) che in appello (pag. 14 del ricorso) le stesse non furono mai proposte dal L..

4. Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla per le spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2021

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