Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10859 del 18/05/2011

Cassazione civile sez. III, 18/05/2011, (ud. 13/04/2011, dep. 18/05/2011), n.10859

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato MATTINA

GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato CHIARELLI FELICE

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ALBERICO II 10, presso lo studio dell’avvocato SCORSONE

FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato FICANO ROSARIO giusta

delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

A.G., B.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 445/2006 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, 2^

Sezione Civile, emessa il 17/02/2006, depositata il 11/04/2006;

R.G.N. 1093/2003.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’Avvocato SCORSONE FRANCESCO (per delega dell’Avvocato FICANO

ROSARIO);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. T.S., proprietario confinante di un fondo, vedeva accolta dal Tribunale di Palermo la domanda di riscatto agrario avanzata, con citazione del 1992, rispetto a un fondo acquistato da B.L. (all’epoca minore).

L’appello, proposto dagli acquirenti – A.G. e B. S., nella qualità di esercenti la potestà sulla figlia minore L., poi divenuta maggiorenne – veniva accolto e la domanda di riscatto rigettata dalla Corte di appello di Palermo (sentenza 11 aprile 2006).

Il giudizio di merito ha riguardato la condizione della coltivazione del fondo e quella, negativa, della mancata vendita di terreni da parte del retraente.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione T.S. con sette motivi, corredati da quesiti e illustrati da memoria.

Ha resistito con controricorso B.L..

3. Il collegio ha deciso di adottare una motivazione semplificata.

3.1. Preliminarmente deve farsi una precisazione concernente il contraddittorio.

Dalla sentenza impugnata risulta che: i venditori, C. F. e S.P., sono stati convenuti in giudizio in primo grado dal retraente; gli acquirenti hanno chiesto di poterli chiamare in garanzia; il giudice di primo grado “rigettava la domanda di garanzia proposta dagli acquirenti non risultando essere stata portata a conoscenza dei venditori”; sono rimasti contumaci in appello.

Il retraente non ha intimato i venditori.

Tale circostanza non inficia l’integrità del contraddittorio del presente giudizio atteso che, sulla base della giurisprudenza consolidata, il venditore non è litisconsorte necessario (Cass. 4 giugno 2007, n. 12934) e, anche nell’ipotesi sia stato evocato in giudizio con domanda di garanzia impropria proposta dall’acquirente, è configurabile un caso di litisconsorzio facoltativo (Cass. 6 dicembre 2005, n. 26690). Nella specie, comunque, la domanda di garanzia è stata rigettata in primo grado, e nel giudizio di appello – che non ha riguardato la stessa – i venditori sono restati contumaci.

4. Il ricorso è inammissibile.

Ratione temporis è applicabile l’art. 366 bis cod. proc. civ., poichè la sentenza impugnata è stata pubblicata in data successiva al 2 marzo 2006.

Sulla base della giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass. 11 marzo 2008, n. 6420; Cass. 5 gennaio 2007, n. 36), i quesiti di diritto formulati a conclusione del primo, secondo, sesto e settimo motivo di ricorso, sono tutti inadeguati, perchè astratti e del tutto scollegati dalla fattispecie concreta; il sesto e settimo, in particolare, si limitano a fare riferimento alla norma di legge.

Rispetto al terzo e quinto motivo di ricorso, che deducono esclusivamente un vizio motivazionale, manca il necessario momento di sintesi richiesto dalla giurisprudenza consolidata ai fini della ammissibilità (Cass. 25 febbraio 2009, n. 4556). Analogo vizio presentano i motivi sesto e settimo nella parte in cui prospettano, anche, un vizio motivazionale.

Il quarto motivo, che pur formalmente deducendo anche un vizio di violazione di legge, nella parte descrittiva esplicita solo un vizio di insufficienza di motivazione, sarebbe – sotto il profilo dell’art. 366 bis c.p.c. – ammissibile, presentando il momento di sintesi richiesto.

Tuttavia, lo stesso è inammissibile per difetto di interesse.

Infatti, questo motivo denuncia un vizio di motivazione della Corte di merito rispetto all’analisi delle testimonianze volte a dimostrare il requisito della coltivazione del fondo da parte del retraente.

Poichè ai fini dell’accoglimento della domanda di riscatto devono sussistere tutti i requisiti, l’eventuale accoglimento del suddetto motivo non gioverebbe al ricorrente, stante l’inammissibilità del ricorso, con conseguente conferma della sentenza di merito, nella parte in cui negato le altre condizioni per il riconoscimento del diritto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna T.S. al pagamento, in favore di B.L., delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011

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