Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10859 del 08/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 08/06/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 08/06/2020), n.10859

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12030/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ELISABETTA LANZETTA, CHERUBINA CIRIELLO, SEBASTIANO CARUSO,

FRANCESCA FERRAZZOLI e GIUSEPPINA GIANNICO;

– ricorrente –

contro

C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIO

EMANUELE II 18, presso lo studio dell’avvocato GIAMMARCO GREZ,

rappresentato e difeso dall’avvocato ENRICO BARTOLINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 91/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 05/03/2014, R.G.N. 617/2013.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza in data 20 febbraio – 5 marzo 2014 n. 91 la Corte d’appello di Brescia confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva accolto la domanda proposta da C.E., dipendente INPS inquadrato nella posizione C4, per il risarcimento del danno derivato dalla mancata attribuzione di una posizione organizzativa all’esito della selezione indetta dall’ente nel dicembre 2011.

2. La Corte territoriale rilevava essere incontestato che il C. aveva presentato domanda di partecipazione per due posizioni organizzative e che non aveva superato il colloquio di idoneità; il Tribunale aveva dichiarato la illegittimità della condotta dell’Istituto, che dopo aver ritenuto non-idonei i dipendenti con inquadramento C4 e C5 aveva attribuito le posizioni organizzative ai dipendenti con inquadramento C3 ritenuti idonei.

3. Tale giudizio era corretto; le modalità di attribuzione delle posizioni organizzative erano disciplinate- ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 2 – dal combinato disposto dell’art. 7 CCNL integrativo del 2006 e dagli artt. 6 e 8 della circolare INPS n. 2/2001; i principi da essi ricavabili erano stati ribaditi nel verbale di intesa sottoscritto dalli INPS e dalle organizzazioni sindacali in data 10 aprile 2009.

4. Da tali disposizioni derivava che in presenza di funzionari delle categorie C4 e C5 l’INPS aveva l’obbligo e non solo il potere di attribuire a tali funzionari la responsabilità delle posizioni organizzative, essendo prevista la attribuzione dell’incarico a funzionari C3 solo in assenza di domande di funzionari di livello superiore. Nella valutazione della contrattazione collettiva i funzionari delle categorie C4 e C5, se disponibili a ricoprire le posizioni organizzative, erano di per sè idonei a rivestirle, avendo già espletato un concorso con prove oggettive.

5. I due passaggi del bando invocati dall’INPS – che, comunque, non avrebbero potuto derogare alla disciplina della contrattazione collettiva – non erano da intendersi nel senso voluto dall’ente.

6. Restava assorbita ogni censura in ordine alla asserita non – idoneità del C., che sarebbe venuta in rilievo solo in caso di domande di due legittimati apicali per la medesima posizione organizzativa.

7. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza l’INPS, articolato in un unico motivo, cui ha opposto difese C.E. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con l’unico motivo l’INPS ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 18 CCNL ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI per gli anni 1998-2001, degli artt. 16 e 17 CCNL ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI per gli anni 2006-2009 nonchè dell’art. 1362 c.c., in relazione:

– agli artt. 3 e 7 CCNI 2006; agli artt. 5 e 6 del bando di selezione del 18 gennaio 2012 per l’attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa; agli artt. 6 ed 8 della circolare INPS 4 gennaio 2001 n. 2 ed all’art. 4 circolare INPS 25 ottobre 2001 n. 188.

2. Richiamate le previsioni degli artt. 17 e 18 del CCNL 1998/2001 e degli artt. 16 e 17 dei CCNL 2006/2009 nonchè l’art. 7 del contratto collettivo nazionale integrativo, l’ente ha dedotto che il conferimento della responsabilità delle posizioni organizzative è riservato, sulla base della lettera delle disposizioni contrattuali, a tutti i dipendenti dell’area C e che la sola appartenenza alla categoria C4 non esonera il candidato dallo svolgimento di una selezione comparativa. Le circolari n. 2/2001 (punto 6 e punto 8) e n. 188/2001 (punto 4) dovevano essere lette alla stregua di tali canoni. Ha parimenti assunto che nello stesso senso si esprimeva il bando di concorso (artt. 5 e 6).

3. In sostanza, la locuzione “in mancanza di funzionari disponibili” delle posizioni C4 e C5 doveva intendersi nel senso di mancanza di funzionari “idonei” e gli appartenenti alle qualifiche C4 e C5 non potevano ritenersi ontologicamente “idonei”.

4. Ha aggiunto che dopo la entrata in vigore del CCNL 2006/2009 in ogni area erano individuati soltanto diversi livelli economici e che era erroneo il presupposto, da cui muoveva la Corte territoriale, di sovra-ordinazione gerarchica dei funzionari C4 rispetto ai funzionari C3.

5. Il ricorso è inammissibile.

6 Per il comparto degli enti pubblici non economici la disciplina delle posizioni organizzative è stata dettata dagli artt. 17 e 18 del CCNL 16/2/1999 (il cui contenuto è stato poi ripreso dagli artt. 16 e 17 del CCNL 1.10.2007), con i quali le parti collettive hanno previsto che “Nell’ambito dell’area C gli enti, sulla base dei propri ordinamenti ed in relazione alle esigenze di servizio, possono conferire ai dipendenti ivi inseriti incarichi che, pur rientrando nell’ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità, che comportano l’attribuzione di una specifica indennità di posizione organizzativa”.

7. Il contratto ha subordinato l’istituzione di dette posizioni alla previa ridefinizione delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche, all’attivazione dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione ed alla fissazione dei criteri generali e delle procedure per il conferimento e la revoca degli incarichi (art. 18, comma 1).

8. L’art. 19 CCNL 1998/2001 ha riservato all’ente, sia pure previa informazione e concertazione con le organizzazioni sindacali, la individuazione dei criteri generali per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizioni organizzative; analoga disposizione è contenuta nell’art. 22 CCNL 2006/2009.

9. Ai fini della soluzione della questione di causa sono, pertanto, decisive le disposizioni del CCNI del 2006 e delle circolari INPS (n. 2 del 4 gennaio 2001 e n. 188 del 25 ottobre 2001) oltre che del bando della selezione.

10. L’errore di interpretazione di tali atti è stato correttamente qualificato in rubrica sotto il profilo della violazione dei canoni di ermeneutica dei contratti, in quanto si tratta di atti rispetto ai quali non si esercita l’attività interpretativa norriofilattica di questa Corte, che è stata estesa con la riforma del 2006 soltanto ai contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro, tra i quali non sono compresi i contratti collettivi integrativi (in termini, per tutte: Cassazione civile sez. lav., 09/06/2017, n. 14449).

11. Tuttavia al fine di dedurre in sede di legittimità una violazione sotto il profilo richiamato occorre – ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4 – precisare per quali ragioni il giudice del merito si sia discostato dal canone legale asseritamente violato mentre la parte ricorrente non espone in che modo il giudice dell’appello avrebbe violato il criterio interpretativo di cui all’art. 1362 c.c..

12. Inoltre, in ossequio al principio di specificità del ricorso enunciato dallo stesso art. 366 c.p.c., al n. 6, le censure che investono l’interpretazione di un atto negoziale devono essere accompagnate dalla trascrizione delle clausole che individuano l’effettiva volontà dell’autore o degli autori.

13. Il ricorrente INPS, invece, contesta la correttezza della interpretazione adottata dalla Corte territoriale limitandosi ad argomentare la preferenza per una interpretazione diversa, in astratto o sulla base della mera estrapolazione di alcune parole dal testo del bando, senza ancorare tali argomentazioni allo specifico testo dell’atto interpretato. In tal modo la censura si riduce alla contrapposizione di un significato negoziale ad un altro piuttosto che nella denuncia della violazione dei criteri legali di interpretazione.

14. Il ricorso deve essere conclusivamente dichiarato inammissibile.

15. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

16. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 5.500 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2020

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