Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10857 del 23/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 23/04/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 23/04/2021), n.10857

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. SAJIA Salvatore – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 13194 del ruolo generale dell’anno 2014

proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui

uffici in Roma, via dei Portghesi, n. 12, è domiciliata;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) s.p.a., in persona del curatore;

– intimato –

e nei confronti di Equitalia Nord s.p.a.;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Piemonte, n. 112/22/13, depositata in data 14 novembre

2013;

udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 14 ottobre

2020 dal Consigliere Giancarlo Triscari.

 

Fatto

RILEVATO

che:

dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato al fallimento (OMISSIS) s.p.a. una cartella di pagamento con la quale, fra l’altro, a seguito di liquidazione relativa agli anni 2007, 2008 e 2009 ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, e D.P.R. n. 633 del 1972, 54-bis, aveva recuperato il credito Iva sorto nel 2007, in quanto fatto valere nell’anno 2009 nonostante il fatto che era stata omessa la dichiarazione; avverso la cartella di pagamento il fallimento aveva proposto ricorso che era stato parzialmente accolto dalla Commissione tributaria provinciale dichiarando non dovuti gli importi richiesti a titolo di iva nonchè le conseguenti sanzioni e interessi; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello principale e il fallimento appello incidentale su questioni formali;

la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha rigettato sia l’appello principale che quello incidentale, in particolare ha ritenuto che: il diritto alla detrazione dell’Iva poteva essere esercitato, come nel caso di specie, entro il secondo anno successivo a quello in cui il credito era sorto, anche in caso di omessa dichiarazione del detto anno; il suddetto credito, inoltre, risultava dalle liquidazioni periodiche e l’amministrazione finanziaria si era limitata a disconoscere il credito iscrivendo a ruolo l’importo, senza accertare la reale esistenza del medesimo; erano infondati i motivi di ricorso incidentale relativi alla nullità della cartella di pagamento per omessa notifica alla società fallita e di nullità della cartella per difetto di motivazione; era da rigettarsi, infine, la domanda di risarcimento del danno proposta ai sensi dell’art. 96, c.p.c.;

l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a due motivi di censura;

il fallimento (OMISSIS) s.p.a. e Equitalia Nord s.p.a. sono rimasti intimati.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 30 e 54-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, artt. 2, commi 7 e 8, nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, per avere erroneamente ritenuto che, in caso di mancata presentazione della dichiarazione annuale, sia comunque possibile recuperare il credito Iva maturato per quell’anno di imposta in un periodo di imposta successivo, potendo, invece, il contribuente solo chiedere l’importo a rimborso;

con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 30 e 54-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 7, e art. 8, nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, per avere ritenuto che la esistenza del credito Iva era stata dimostrata mediante le liquidazioni effettuate sul registro vendite mentre era necessaria la produzione di ulteriori documenti (fatture di acquisto e di vendite, distinte di versamento, ecc.) idonei a dimostrare effettivamente l’ammontare del credito Iva;

i motivi, che possono essere esaminati unitariamente in quanto attengono alla questione dei limiti entro cui il contribuente può esercitare il diritto alla detrazione Iva in caso di omessa dichiarazione, sono fondati per quanto di ragione;

invero, con riferimento alle questioni di diritto prospettate, relative al diritto al credito per eccedenza detraibile Iva in caso di omessa dichiarazione annuale, va evidenziato che questa Corte (Cass. Sez. U., 8 settembre 2016, n. 17757) ha enunciato il principio secondo cui “la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicchè, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili” (in senso conforme, Cass. civ., 4 settembre 2020, n. 18393; Cass. civ., 23 febbraio 2018, n. 4392; Cass. civ., 3 aprile 2018, n. 8131);

quindi, in termini generali, in base a tale principio, nel giudizio di impugnazione della cartella di pagamento emessa a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione, il diritto alla detrazione dell’eccedenza Iva non può essere disconosciuto per il solo fatto che il contribuente – il quale abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione – non abbia presentato la dichiarazione annuale per il periodo in cui essa è maturata, semprechè detto diritto alla detrazione sia esercitato, come avvenuto nella specie, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto;

per le Sezioni unite, quindi, il fatto costitutivo del rapporto tributario con il fisco è ravvisato nella effettività e liceità dell’operazione, mentre gli obblighi di registrazione, la dichiarazione ed altro hanno una diversa funzione meramente illustrativa e riepilogativa dei dati contabili, finalizzata ad agevolare i controlli dell’amministrazione finanziaria per l’esatta riscossione dell’imposta;

pertanto, l’esercizio del diritto di detrazione dell’eccedenza Iva, che deve essere tutelato in modo sostanziale ed effettivo, va riconosciuto a fronte di una reale operazione sottostante, la cui prova certa può essere acquisita dai dati risultanti dalle fatture o da “altro documento equivalente”, come la “documentazione contabile”, essendo, invece, tal fine poco rilevante l’osservanza degli obblighi dichiarativi;

ed è tale ulteriore profilo che comporta l’accoglimento dei motivi di ricorso;

invero, ai fini del legittimo esercizio del diritto alla detrazione Iva, anche ove fatto valere in data successiva all’anno di imposta in cui lo stesso è maturato, purchè entro il biennio di maturazione, occorre, quindi, che sia il contribuente a fornire la prova dell’esistenza contabile del credito non dichiarato, con la produzione all’ufficio competente di idonea documentazione, quindi con l’esibizione dei registri Iva, delle relative liquidazioni, della dichiarazione cartacea relativa all’annualità omessa, delle fatture e di ogni altra documentazione utile allo scopo (in tal senso anche Cass. civ., 17 marzo 2017, n. 6921);

se il contribuente, infatti, non si attiene alle prescrizioni formali e contabili disciplinate dall’ordinamento interno, è onere dello stesso, a fronte della contestazione di omissioni o irregolarità, fornire adeguata prova dell’esistenza delle condizioni sostanziali cui la normativa comunitaria ricollega l’insorgenza del diritto alla detrazione;

il contribuente, quindi, deve comunque dimostrare che, in quanto destinatario di transazioni commerciali e debitore dell’Iva, è titolare del diritto di detrarre l’imposta, con un accertamento in fatto da parte del giudice di merito, da compiersi con la latitudine suggerita dalla stessa Corte di giustizia (Causa C85/95, Reisdorf) e, a tal proposito, non sono sufficienti le sole avvenute liquidazioni periodiche, ma occorre anche l’esibizione dei registri Iva e delle relative liquidazioni, delle fatture e di ogni altra documentazione utile;

nella fattispecie, il giudice del gravame ha posto a carico dell’amministrazione finanziaria l’onere di dare la prova della effettiva esistenza del credito, senza, tuttavia, compiere l’accertamento in fatto, sulla base della documentazione prodotta dal fallimento, della reale esistenza delle operazioni sottostanti che avevano legittimato alla detrazione dell’Iva;

ne consegue l’accoglimento dei motivi di ricorso e la cassazione della sentenza con rinvio alla Commissione tributaria regionale anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio;

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2021

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