Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10857 del 17/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 17/05/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 17/05/2011), n.10857

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11200/2009 proposto da:

REGIONE LOMBARDIA (OMISSIS), in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BONCOMPAGNI 71-C,

presso lo studio dell’avvocato POMPA Giuliano, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CEDERLE MARCO, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA, già UCB Socabail Immobiliare Spa

conferitaria della BNP Paribas Lease Group Spa, già UFB Leasing

Italia Spa ed incorporante della Evergo Spa, già Finer Italia Spa,

nella persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PANAMA 52, presso lo Studio dell’avvocato BARTOLOMUCCI

Sandro, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

ANDERLONI ALESSANDRO VIRGINIO, BELLETTI ANDREA, giusta delega a

margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 52/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di MILANO del 18/06/08, depositata il 15/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/04/2011 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

udito l’Avvocato Pompa Giuliano, difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che nulla

osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Lombardia ha rigettato gli appelli riuniti della Regione Lombardia nei confronti di BNP Paibas Lease Group s.p.a. accogliendo i ricorsi della società avverso avvisi di accertamento per tasse auto 2000, 2001 2002. Ha ritenendo poi che obbligato al pagamento del tributo a sensi del D.L. n. 953 del 1982, art. 5, come convertito da L. n. 53 del 1983, era il possessore in base ad un contratto di locazione finanziaria.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo la Regione, si è costituita con controricorso la contribuente.

Con l’unico motivo la Regione formula il seguente quesito di diritto:

se il termine di proprietà di cui al D.L. n. 953 del 1982, art. 5, comprenda anche l’utilizzatore nel contratto leasing. La risposta richiede la lettura delle norme.

La prima recitava sino all’entrata in vigore il 15.8.209 della L. n. 99 del 2009: al pagamento delle tasse di cui al comma precedente sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del ministro delle finanze da emanarsi ai sensi della L. 21 maggio 1955, n. 463, art. 18, risultano essere proprietari dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti.

Con la L. n. 99 del 2009, art. 7, l’articolo è stato così modificato: Al pagamento delle tasse di cui al comma precedente sono tenuti coloro che….. risultino essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti.

La norma regionale recita: 1. La tassa automobilistica regionale di proprietà si applica ai veicoli di proprietà, o sui quali sussista diritto reale di godimento di persone, fisiche o giuridiche, residenti nel territorio della Regione per effetto della loro iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). La tassa automobilistica regionale di proprietà si applica ai veicoli di proprietà, o sui quali sussista diritto reale di godimento di persone, fisiche o giuridiche, residenti nel territorio della Regione per effetto della loro iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

L’art. 39 della citata legge aggiunge: 1. Al pagamento delle tasse automobilistiche regionali di cui all’art. 38, sono tenuti coloro i quali, al momento della costituzione del presupposto d’imposizione, risultano essere proprie tari o titolari di diritto reale di godimento dal PRA, per i veicoli in esso iscritti.

Dall’esame delle norme e della loro successione nel tempo risulta evidente che proprietario del bene all’epoca degli atti opposti era il titolare del corrispondente diritto reale secondo la legge nazionale e quella regionale e non l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, come rende evidente la modifica della norma introdotta nel 1999 che estendendo a questi soggetti l’obbligo di pagamento ha implicitamente affermato che essi in precedenza non erano obbligati non essendo proprietari in senso tecnico giuridico.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5, della manifesta fondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata. La causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

Il mutamento della normativa è motivo per compensare le spese dei gradi di merito, quelle di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del contribuente, compensa le spese dei gradi di merito e condanna la soccombente alle spese del presente giudizio che liquida in Euro 800,00 per onorario e Euro 100,00 per spese vive oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2011

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