Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10857 del 04/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/05/2017, (ud. 05/10/2016, dep.04/05/2017),  n. 10857

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano President – –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18317-2015 proposto da:

D.R.S., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE, D’APPELLO di ROMA, emesso il

13/10/2014 e depositato il 13/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FALASCHI MILENA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla Corte di appello di Roma, depositato il 12 novembre 2010, S.M.C., + ALTRI OMESSI

La Corte d’appello, con il decreto depositato il 13 gennaio 2015, ha rigettato la domanda, ritenendo di poter escludere nella specie il pregiudizio non patrimoniale normalmente conseguente al protrarsi del giudizio oltre la durata ragionevole, in considerazione della presumibile consapevolezza circa la palese non competenza del giudice adito a conoscere della pretesa azionata nel giudizio presupposto, essendo funzionalmente e inderogabilmente competente il Tribunale fallimentare ai sensi della L. Fall. art. 24.

Avverso tale decreto è stato proposto ricorso a questa Corte dagli originari ricorrenti, articolato su due motivi, illustrati anche da memoria ex art. 378 c.p.c..L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti censurano con il primo motivo, sotto il profilo della violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, e dell’art. 6 par. 1 della CEDU e del vizio di motivazione, che la corte di merito abbia escluso la sussistenza del danno non patrimoniale presumendo la insussistenza ab origine di interesse al ricorso in ragione della palese incompetenza funzionale del giudice adito che evidenziava il possibile esito negativo dell’iniziativa giudiziale, nonchè insufficiente motivazione su un fatto decisivo quale l’asserita assenza di paterna d’animo, nonostante l’interesse dei ricorrenti alla trattazione.

Le censure mosse al decreto impugnato con il primo mezzo sono fondate.

Nella giurisprudenza di questa Corte il diritto all’equa riparazione è escluso per ragioni di carattere soggettivo: a) nel caso di lite temeraria (v. fra le tante, Cass. n. 28592 del 2011; Cass. n. 10500 del 2011 e Cass. n. 18780 del 2010), cioè quando la parte abbia agito o resistito in giudizio con la consapevolezza del proprio tono o sulla base di una pretesa di puro azzardo; b) nell’ipotesi di causa abusiva (cfr. tra le tante, Cass. n. 7326 del 2015; Cass. n. 529 del 2015; Cass. n. 23373 del 2014, non massimate, e Cass. n. 22873 del 2009), che ricorre allorchè lo strumento processuale sia stato utilizzato in maniera distorta, per lucrare sugli effetti della mera pendenza della lite; e c) in tutte le ipotesi in cui la specifica situazione processuale del giudizio di riferimento dimostri in positivo, per qualunque ragione, come la parte privata non abbia patito quell’effettivo e concreto pregiudizio d’indole morale, che è conseguenza normale, ma non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo (v. per tutte e da ultimo, Cass. n.7325 del 2015).

Il comma 2 – quinquies, aggiunto alla L. n. 89 del 2001, art. 2, dal D.L. n. 83 del 2012, art. 55, comma 1, lett. a), n. 3), convertito in L. n. 134 del 2012, ha previsto, con elencazione da ritenersi non tassativa, talune ulteriori ipotesi di esclusione dell’indennizzo, in presenza delle quali il giudice non dispone di margini d’apprezzamento della fattispecie. Tra queste non rientra quella della manifesta infondatezza della domanda.

Orbene, evidente l’estraneità al caso in esame delle lett. da b) ad e) del comma 2 – quinquies cit., va altresì esclusa sia la previsione di cui alla lett. a), che nega l’equa riparazione alla parte soccombente che sia stata condannata nel giudizio presupposto a norma dell’art. 96 c.p.c., sia quella di cui alla lett. f). Quest’ultima, in particolare, si riferisce ad ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato un’ingiustificata dilazione dei tempi processuali; e dunque ad una condotta interna al processo e di specifica incidenza sulla sua durata, lì dove, invece, la manifesta infondatezza costituisce null’altro che il giudizio critico o di verità che la sentenza di merito esprime sulla postulazione contenuta nella domanda.

Coordinando tra loro il dato positivo attuale (applicabile ai ricorsi successivi alla modifica della legge Pinto) e i precedenti indirizzi di questa Corte, si conferma, dunque, che solo se qualificata dal requisito ulteriore di temerarietà o di abusività la domanda manifestamente infondata osta al riconoscimento di un’equa riparazione.

La Corte di merito si è allontanata da tale ricostruzione della disciplina, poichè, nella fattispecie, non ha espresso un giudizio di temerarietà, ma si è limitata ad una valutazione circa la palese incompetenza funzionale del giudice adito. Motivazione, questa, che sostanzialmente sovrappone l’oggettività della norma sulla competenza all’opinione che la parte attrice aveva sull’estensibilità di questa al caso specifico, ma non include di per sè un accertamento della mala fede processuale, così come ritenuta dalla Corte di merito.

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e 6 par. 1 CF DU, per avere la corte di merito scomposto la durata dell’unico processo presupposto in “segmenti” di pertinenza, rispettivamente, del de cuius e degli eredi, militando per la unitarietà del processo presupposto anche la recente modifica di cui al D.L. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012, della L. n. 89 del 2001, art. 4.

La censura è infondata.

Rileva il Collegio che in tema di equa riparazione, ai sensi della L. n. 89 del 2001, l’erede ha diritto al riconoscimento dell’indennizzo, iure successionis, pro quota, per la parte eccedente la ragionevole durata del giudizio presupposto per il periodo decorrente dalla data della domanda fino a quella del decesso dell’attore originario, nonchè iure proprio, soltanto per il superamento della predetta durata verificatosi con decorrenza dal momento in cui, con la costituzione in giudizio, ha assunto a sua volta la qualità di parte, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la continuità della sua posizione processuale rispetto a quella del dante causa, prevista dall’art. 110 c.p.c., in quanto il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU e tradotto in norme nazionali dalla L. n. 89 del 2001 non si fonda sull’automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali, mediante indennizzi modulabili in relazione al concreto paterna subito, il quale presuppone la conoscenza del processo e l’interesse alla sua rapida conclusione (Cass. n. 23416 del 2009; Cass. n. 2983 del 2008). In altri termini, non può assumersi come riferimento temporale di determinazione del danno l’intera durata del procedimento, ma è necessario procedere ad una ricostruzione analitica delle diverse frazioni temporali al fine di valutarne separatamente la ragionevole durata, senza, tuttavia, escludere la possibilità di un cumulo tra il danno morale sofferto dal dante causa e quello personalmente patito dagli eredi nel frattempo intervenuti nel processo, non ravvisandosi incompatibilità tra il pregiudizio patito iure proprio e quello che lo stesso soggetto può far valere pro quota e iure successionis, ove già entrato a far parte del patrimonio del proprio dante causa” (in termini, Cass. n. 21646 del 2011; nello stesso senso: Cass. n. 10517 del 2013; Cass. n. 995 del 2012; Cass. n. 1309 del 2011; Cass. n. 13803 del 2011).

In proposito, giova ricordare che di recente (Cass. n. 4004 del 2014) questa Corte, nel ribadire il principio di cui sopra, ha chiarito che a diverse conclusioni in merito alla computabilità del periodo tra il decesso dell’originaria parte nel giudizio presupposto e la costituzione dei suoi eredi non può neanche pervenirsi, traendo spunto dalla recente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 585 del 2014, che, dirimendo un contrasto tra sezioni semplici in merito alla possibilità che il contumace nel processo presupposto possa far valere il diritto all’equa riparazione per la non congrua durata dello stesso, ha statuito la equiparazione – ai fini della possibile insorgenza del diritto al ristoro del danno non patrimoniale – tra parti costituite e parti chiamate a partecipare a quel giudizio, ma in esso non intervenute, proprio alla luce dei postulati predetti.

Non può neanche sottacersi che nella recente sentenza – di irricevibilità – della Seconda Sezione della CF DU del 18 giugno 2013, in causa Fazio e altri c. Italia, si è affermato che la qualità di erede di una parte nel procedimento presupposto non conferisce, di per sè, il diritto a considerarsi vittima della, eventualmente maturata, durata eccessiva del medesimo e che l’interesse dell’erede alla conclusione rapida della causa difficilmente è conciliabile con la sua mancata costituzione nello stesso, dato che solo attraverso l’intervento nel procedimento l’avente diritto ha l’opportunità di partecipare e di influire sull’esito dello stesso.

Nella specie risulta, quindi, logica e coerente la espunzione dal computo della durata complessiva del processo del tempo successivo al decesso del de cuius in cui gli odierni ricorrenti non hanno agito in proprio.

Per le considerazioni svolte, va accolto il primo motivo di ricorso, respinto il secondo ed il decreto impugnato va cassato con riferimento alla censura accolta, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma che provvederà anche sulle spese di cassazione.

PQM

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, respinto il secondo;

cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, che provvederà anche sulle spese di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, della 6 – 2^ Sezione Civile, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2017

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