Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10856 del 17/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 17/05/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 17/05/2011), n.10856

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4466/2009 proposto da:

P.F. (OMISSIS), titolare della omonima ditta

individuale elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ODERISI DA GUBBIO

18, presso lo studio dell’avvocato RUBINO GIUSEPPE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MONTALBANO Luigi giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE

(OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 124/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO del 24/10/07, depositata il 02/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/04/2011 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Sicilia ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di P.F.. Ha motivato la decisione ritenendo che l’acquisto di un’altra autovettura non fondasse il diritto al credito di imposta e che non ricorressero neppure i requisiti del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, per l’esclusione delle sanzioni.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, si è costituita con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c.. Il motivo è inammissibile per la mancanza del quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., introdotto dalla L. n. 40 del 2006, applicabile alla fattispecie essendo la sentenza impugnata pubblicata dopo il primo marzo 2006. Insegnano le SS.UU. con sentenza n. 7258 del 2007 che: E’ inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi non sia accompagnata dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o (Ndr: testo originale non comprensibile), rigetto del quesito formulato dalla parte.

Gli altri due motivi, deducendo il vizio di motivazione, censurano il primo l’interpretazione della L. n. 388 del 2000, art. 8, in ordine ai beni il cui acquisto da luogo al credito di imposta, il secondo l’interpretazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, in ordine al concetto di incertezza normativa oggettiva, sono inammissibili perchè prospettano questioni di diritto senza indicare il vizio di violazione di legge e formulare il quesito di diritto. Il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, concerne la motivazione sull’accertamento di fatti, per le questioni di diritto l’erroneità della motivazione non rileva potendo la Corte limitarsi alla correzione, art. 384 c.p.c., u.c..

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5, della manifesta infondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro ottocento, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2011

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