Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10856 del 08/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 08/06/2020, (ud. 10/12/2019, dep. 08/06/2020), n.10856

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11034/2016 proposto da:

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE FROSINONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DI S. AGATA 13, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO VENTURINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO D’AMBROSIO;

– ricorrente –

contro

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBA

12/A, presso lo studio dell’avvocato CARLO ALESSANDRINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LOREDANA DI FOLCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2741/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/05/201 r.g.n. 155/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/12/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO Alessandro, che ha concluso per: cessazione materia del

contendere;

udito l’Avvocato ALESSANDRO D’AMBROSIO;

udito l’Avvocato LOREDANA DI FOLCO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza in data 24 marzo – 22 maggio 2015 n. 2741 la Corte d’Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Frosinone, che aveva accolto la domanda proposta da B.M., dirigente medico dell’AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FROSINONE (in prosieguo: AUSL) e condannato la AUSL pagamento delle differenze maturate sulla retribuzione di posizione (Euro 6.640,24).

2. Preliminarmente la Corte territoriale respingeva la eccezione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio; evidenziava che nel ricorso erano indicate le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda, essendo specificate la qualifica e le mansioni svolte e richiamate le disposizioni, di legge e di contratto, che venivano in rilievo.

3. Nel merito rigettava l’appello.

4. Ricostruito il quadro normativo e contrattuale, evidenziava che il Tribunale aveva accolto la domanda proposta in via subordinata, per la condanna della AUSL al pagamento della retribuzione di posizione minima – parte fissa e parte variabile minima ex art. 35, lett. A) CCNL dirigenza medica – ed aveva respinto la domanda principale per il pagamento di una maggiore retribuzione – ai sensi dell’art. 35, lett. B) CCNL DIRIGENZA MEDICA- in adesione alle difese della ASL, che aveva evidenziato la mancata attribuzione di uno degli incarichi previsti dall’art. 27, comma 1, del medesimo CCNL, che avrebbe determinato l’incremento della componente variabile minima contrattuale.

5. Nessuna censura era stata formulata dall’appellante in relazione alla condanna al pagamento delle differenze economiche previste dall’art. 35, lett. A) CCNL e dalle delibere della AUSL numeri 183/2008 e 1822/1988.

6. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la AUSL sulla base di quattro motivi, ai quali B.M. ha resistito con controricorso.

7. Con nota del 17 luglio 2019 la AUSL ha depositato Delib. 6 marzo 2017, n. 366, ed allegato verbale di conciliazione in sede sindacale in data 11 gennaio 2017.

8. Nel corso dell’udienza di discussione entrambe le parti, nel richiamare il verbale di conciliazione indicato nel punto che precede, hanno concluso per la dichiarazione di intervenuta cessazione della materia del contendere.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio deve prendere atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, in conformità al principio di diritto recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui, qualora “nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dall’art. 382 c.p.c., comma 3, artt. 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso” (Cass. S.U. 11 aprile 2018 n. 8980).

2. Con la richiamata decisione si è precisato che quando le parti di una controversia danno atto di avere raggiunto la sua composizione con un accordo negoziale, “i cui termini esse possono individuare ed identificare ma anche non individuare ed identificare, limitandosi ad asserire concordemente che esso vi è stato ed ha definito la lite”, la congiunta prospettazione della definizione della lite pendente rende non più necessario l’intervento della decisione del giudice investito della controversia, essendo venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale in ragione dell’intervenuto accordo.

3. Ricorrono nella fattispecie le condizioni per la pronuncia di intervenuta cessazione della materia del contendere in quanto al deposito del verbale di conciliazione ha fatto seguito la richiesta congiunta delle parti.

4. Devono essere integralmente compensate le spese del giudizio di legittimità per le ragioni indicate dalla richiamata sentenza n. 8980/2018.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto della insussistenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, perchè il meccanismo sanzionatorio è applicabile solo qualora il giudizio di cassazione si concluda con l’integrale conferma dell’efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell’impugnazione nel merito ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, evenienza, questa, che non si realizza a fronte di una pronuncia di cessazione della materia del contendere che comporta il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata in forza di intervenuto accordo negoziale fra le parti (Cass. S.U. n. 8980/2018 cit.).

PQM

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere.

Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2020

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