Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10856 del 04/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/05/2017, (ud. 05/10/2016, dep.04/05/2017),  n. 10856

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16896-2015 proposto da:

P.M.V., B.S., B.A., nella

qualità di eredi di Ba.Sa. elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato ISABELLA CASALES MANGANO, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il decreto n. 1425/2014 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, emesso il 04/12/2014 e depositato il 17/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 27 settembre 2011 presso la Corte d’appello di Caltanissetta, P.M.V., B.S. ed B.A., in qualità di eredi di Ba.Sa., chiedevano la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento del danno non patrimoniale derivato al de cuius dalla irragionevole durata di un giudizio introdotto avanti alla Corte dei Conti – sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con ricorso depositato il 23 dicembre 2004, e definito con sentenza depositata il 16 dicembre 2010.

L’adita Corte d’appello dichiarava inammissibile la richiesta dei B. e P. per non avere i predetti fornito la prova della qualità invocata.

Avverso detto decreto i ricorrenti in epigrafe indicati hanno proposto ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4 avanti alla medesima corte di merito, che pur riconoscendo l’errore in cui era incorsa, ugualmente respingeva nel merito la domanda, assumendo non provata la dedotta qualità di eredi.

Gli originari ricorrenti ricorrono in cassazione, sulla base di due motivi. L’Amministrazione scaduti i termini per illustrare le difese, ha depositato “atto di costituzione” al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza.

Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione o falsa applicazione degli artt. 110 e 112 c.p.c., art. 115 c.p.c., comma 1, e art. 167 c.p.c., oltre a vizio di motivazione, censurando il provvedimento impugnato per avere omesso di constatare la mancanza di specifica contestazione da parte del Ministero intimato.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., art. 182 c.p.c., comma 1, art. 183 c.p.c., comma 4, e art. 738 c.p.c., u.c., nonchè del previgente L. n. 89 del 2001, art. 3, trovando applicazione anche nel procedimento di equa riparazione i principi di difesa e del contraddittorio.

I due motivi – da trattare congiuntamente per la evidente connessione argomentativa – sono fondati.

Questa Corte, a Sezioni Unite, ha affermato il principio per cui “colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione, deve fornire la prova, ai sensi dell’art. 2697 c.c., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest’ultima; a tale riguardo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 46 e 47, non costituisce di per sè prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell’ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, dovendo tuttavia il giudice, ove la stessa sia prodotta, adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell’art. 115 c.p.c., come novellato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 14, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell’ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta” (Cass., SU., n. 12065 del 2014).

Nella specie, poichè non risulta dal decreto impugnato che il Ministero, nel costituirsi in giudizio, abbia eccepito il difetto della qualità di erede dei ricorrenti, la Corte d’appello non avrebbe potuto respingere il ricorso sulla base della ritenuta non dimostrata qualità di erede, ma avrebbe dovuto sottoporre la questione al contraddittorio delle parti stesse, invitandole a completare la documentazione attestante la detta qualità.

Peraltro le parti che vantino un titolo legale che conferisca loro il diritto di successione ereditaria – come i figli e la coniuge del de cuius, che sono eredi legittimi e legittimari – la prova della delazione dell’eredità è idoneamente adempiuta con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi dell’art. 565 c.c. e segg. (Cass. n. 13738 del 2005). A tale indirizzo occorre dare continuità, atteso che la delazione legittima in favore del coniuge e dei figli è esclusa solo da quella testamentaria che, tuttavia, in applicazione del principio per cui onus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat, deve essere provata da chi ne alleghi l’esistenza (in termini, Cass. n. 22234 del 2013).

In conclusione il ricorso va accolto e il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio alla Corte d’appello di Caltanissetta, che nel decidere il merito si atterrà ai principi di diritto su esposti, e provvederà, altresì, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3, sulle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso;

cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di appello di Caltanissetta in diversa composizione, anche per le spese sul giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2017

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