Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10855 del 17/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 17/05/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 17/05/2011), n.10855

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.P. residente a (OMISSIS), rappresentato e difeso,

giusta delega in calce al ricorso, dagli Avv.ti CAMASSA Raffaele,

Luigi Pulii e Raffaele Porpora, nello studio del quale ultimo è

elettivamente domiciliato, in Roma, Via della Giuliana 74;

– ricorrente –

contro

AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 29/30/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di Milano – Sezione n. 30, in data 17/03/2008, depositata

il 14 aprile 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

05 aprile 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M., Dr. IANNELLI Domenico.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel ricorso iscritto a R.G. n. 13570/2009, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 29/30/2008, pronunziata dalla C.T.R. di Milano, Sezione n. 30, il 17.03.2008 e DEPOSITATA il 14 aprile 2008.

Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello del contribuente e confermato la decisione di primo grado, dichiarando, nel caso, irripetibile l’IRAP versata, ostandovi gli effetti preclusivi del chiesto condono.

2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione del silenzio-rifiuto serbato dall’Amministrazione sulla domanda di rimborso Irap, relativa al periodo dal 2000 al 2004, censura l’impugnata decisione per erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia.

3 – Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati a partire dal 2.03.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al capo 1^.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo ivi descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 , nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Nel caso la prescrizione normativa non appare osservata, giacchè i quesiti formulati a conclusione del mezzo non risultano conferenti, risolvendosi in un generico interpello sotteso ad ottenere, per un verso, l’individuazione dei presupposti oggettivi e soggettivi per l’applicazione dell’IRAP ad un commercialista e, sotto altro profilo, a conoscere gli effetti ricollegabili alla istanza di condono, rispetto alla presentazione di domanda di rimborso dei versamenti IRAP. In buona sostanza, il motivo appare inammissibile, giacchè non contiene la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa, e la censura non contiene un momento di sintesi (omologo al quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera tale da non ingenerare incertezze (Cass. SS.UU. n. 20603/2007, n. 20360/2007, n. 23732/2007).

4 – Si propone, dunque, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., che il ricorso venga trattato in Camera di consiglio, e dichiarato inammissibile, o, comunque, rigettato, per manifesta infondatezza.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso, la memoria 25.03.2011 e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo la relazione, ritiene di dover dichiarare inammissibile il ricorso;

Considerato che a diverso opinamento non inducono le considerazioni svolte, da ultimo, con la memoria in data 25.03.2011, stante che le conclusioni rassegnate in relazione riflettono un consolidato orientamento giurisprudenziale;

Considerato che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro millecento, di cui Euro mille per onorario ed Euro cento per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia Entrate, delle spese del giudizio, in complessivi Euro millecento, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2011

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