Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10854 del 17/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 17/05/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 17/05/2011), n.10854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

P.M. res.te a (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 11 della Commissione Tributaria Regionale di

Bologna – Sezione n. 09, in data 02/12/2008, depositata il 24

febbraio 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05 aprile 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M., Dott. IANNELLI Domenico.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel ricorso iscritto a R.G. n. 13247/2009, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 11, pronunziata dalla C.T.R. di Bologna, Sezione n. 09, il 02.12.2008 e DEPOSITATA il 24 febbraio 2009.

Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato la decisione di primo grado, dichiarando, nel caso, insussistenti i presupposti impositivi.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del silenzio rifiuto su domanda di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 1999 al 2002, è affidato ad un mezzo, con cui si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1742 c.c. e segg. e art. 2195 cod. civ., della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36.

3 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.

4 – Al quesito prospettato a conclusione del mezzo, può rispondersi, richiamando il principio da ultimo affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 12108/2009 secondo cui “a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di Agente di Commercio, di cui alla L. n. 204 del 1985, art. 1, e di promotore finanziario di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 2, è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni”.

4 bis – La decisione impugnata appare in linea con l’affermato principio, avendo accolto la domanda, proposta dal contribuente – agente di commercio, per insussistenza degli elementi indici dell’autonoma organizzazione, mentre con il ricorso di che trattasi si censura, come erroneo, l’operato della CTR, sostenendo che, rientrando gli agenti di commercio nella categoria degli imprenditori, il requisito dell’autonoma organizzazione è intrinseco alla natura stessa dell’attività svolta, il cui reddito è sempre rilevante ai fini Irap. 5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, proponendosi il relativo rigetto per manifesta infondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. – il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo la relazione, ritiene di dover rigettare il ricorso, per manifesta infondatezza;

Considerato che non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2011

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