Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10854 del 08/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 08/06/2020, (ud. 10/12/2019, dep. 08/06/2020), n.10854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30311/2018 proposto da:

T.E.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIUSEPPE FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO ANTONINI,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONELLA

GANDOLFI, ANDREA TRENTIN;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DLL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, ISTITUTO

DI ISTRUZIONE SUPERIORE (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 62/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 16/04/201 R.G.N. 466/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/12/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ANTONINI GIORGIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. con sentenza in data 18 gennaio – 16 aprile 2018 n. 62 la Corte d’Appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da T.E.A. – già dipendente a termine del MIUR, con mansioni di assistente tecnico presso l’Istituto scolastico (OMISSIS) – per la dichiarazione di illegittimità del decreto del dirigente scolastico del 6.10.2016 nonchè della nota del 12.10.2016, con cui si disponeva la risoluzione immediata del contratto di lavoro a termine in corso ed il depennamento dalle graduatorie di Istituto di terza fascia del personale ATA.

2. La Corte territoriale esponeva essere incontestato: che nella autocertificazione rilasciata all’atto della assunzione il T. aveva dichiarato di non avere riportato condanne penali; che nei confronti del T. era stata emessa sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 c.p.p. e segg., divenuta irrevocabile; che la risoluzione del rapporto di lavoro era avvenuta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 75, per la non-veridicità del contenuto di tale dichiarazione.

3. La sentenza di patteggiamento, salvo diverse disposizioni – nel caso esaminato non rinvenibili – era equiparata ad una sentenza di condanna; non rilevava la avvenuta estinzione del reato per il decorso di cinque anni dalla irrevocabilità della sentenza (art. 445 c.p.p., comma 3), in quanto restava il dato storico della emissione della sentenza, che doveva essere dichiarata nella autocertificazione.

4. Neppure rilevava, in relazione all’ipotesi di cui al D.P.R. n. 445 del 2000, art. 75, lo stato soggettivo di buona fede dedotto dal T. nè la archiviazione del procedimento penale a suo carico per i fatti che avevano dato luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

5. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza T.E.A., articolato in quattro motivi, cui il MINISTERO e l’ISTITUTO SCOLASTICO intimati non hanno opposto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame di un fatto decisivo ed oggetto di discussione tra le parti.

2. Si lamenta l’omesso esame del contenuto della dichiarazione resa all’atto della assunzione (doc. 6 del fascicolo di primo grado), che

consisteva in un modulo prestampato proveniente dalla stessa amministrazione scolastica, nel quale si chiedeva al sottoscrittore se avesse riportato “condanne” penali e non anche se fossero state emesse a suo carico sentenze “equiparate” a quelle di condanna.

3. Si assume che in relazione ai contenuti della dichiarazione sottoscritta mancava il mendacio e, quanto al profilo soggettivo: che la sentenza di applicazione della pena non risultava in un precedente certificato richiesto dalla pubblica amministrazione (del 13.10.2010: documento 12 del fascicolo del primo grado); che egli non era tenuto a conoscere la equiparazione della sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna.

4. Il motivo è inammissibile.

5. Il fatto dedotto è stato infatti esaminato nella sentenza impugnata; la Corte territoriale nella ricostruzione del fatto storico si è mossa dalla circostanza incontestata che il T. nella certificazione rilasciata all’atto della assunzione aveva dichiarato ” di non avere riportato condanne penali” (pagina 5 della sentenza impugnata, 4 capoverso).

6. Ciò che, dunque, si contesta in ricorso non è l’omesso esame di un dato storico ma piuttosto la assimilazione operata dalla Corte territoriale della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti alla sentenza di condanna; trattasi sotto questo profilo della deduzione di un errore di diritto e non già di un vizio della motivazione.

7. Sotto il profilo soggettivo, poi, la censura non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che consiste nella irrilevanza dello stato psicologico di buona fede ai fini del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 75.

8. Con il secondo motivo la parte ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 75.

9. Ha affermato che essendo in atti un precedente certificato del casellario giudiziario in cui non risultavano pregiudizi non si poteva ritenere la dichiarazione come non veritiera. Ha altresì dedotto che la sentenza di patteggiamento non ha le caratteristiche proprie di una sentenza di condanna e che il reato per il quale gli era stata applicata la pena era estinto per prescrizione. Da ultimo, ha ribadito che il modulo sottoscritto all’atto della assunzione a termine riportava una dicitura non chiara in ordine al contenuto della dichiarazione e che avrebbe dovuto essere considerato anche l’elemento soggettivo.

10. Il motivo è infondato.

11. Questa Corte ha già affermato (Cassazione civile sez. lav., 31/07/2019, n. 20721)- seppure in relazione alla diversa ipotesi dei giudizi disciplinari presso le pubbliche autorità- che l’art. 653 c.p.p., laddove si riferisce alla efficacia di giudicato della “sentenza penale di condanna” comprende anche la sentenza di applicazione della pena, per la genericità del dato testuale e per il fatto che l’art. 445 c.p.p., comma 1 bis, stabilisce che “salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna”. Alla base di tale principio vi è in sostanza la considerazione del disposto attuale dell’art. 445, comma 1 bis, u.p., secondo cui “salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna”.

12. Il medesimo principio è estensibile, dunque, a tutte le ipotesi, in cui il dato testuale faccia genericamente riferimento ad una “sentenza di condanna” e manchi una specifica previsione di esclusione della sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.c. (quale è, ad esempio, quella, di cui allo stesso art. 445 c.p.c., sulla mancanza di efficacia di giudicato nei giudizi civili o amministrativi).

13. Ne discende la correttezza della equiparazione compiuta dalla Corte territoriale della sentenza di applicazione della pena resa a carico del T. ad una sentenza di condanna.

14. Quanto al profilo dell’elemento soggettivo, occorre distinguere la ipotesi di cui al D.P.R. n. 445 del 2000, art. 75, da quella considerata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 quater, comma 1, lett. d), come ipotesi di licenziamento disciplinare (“falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro…”).

15. Questa Corte ha già chiarito (Cass. sez. lav. 11 luglio 2019 n. 18699; Cassazione sez. lav., 23/09/2016, n. 18719), con orientamento qui condiviso, che nell’ipotesi di cui al D.P.R. n. 445 del 2000, art. 75, non rileva lo stato psicologico del dichiarante.

16.La norma dispone che “qualora dal controllo di cui all’art. 71, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.

17. In relazione al pubblico impiego privatizzato, dunque, essa si applica allorquando l’infedeltà del contenuto della dichiarazione sostitutiva comporti la assenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l’instaurazione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione; ciò che assume rilievo è, in altri termini, la oggettiva assenza del requisito, che determina la decadenza di diritto, quale effetto di un vizio genetico del contratto (nullità). Sicchè è la falsità di dati decisivi per la assunzione a comportare la decadenza, senza possibilità di qualsivoglia diversa valutazione.

18. Nelle altre ipotesi, invece, le produzioni o dichiarazioni false commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento disciplinare ai sensi dell’art. 55 quater, nel rispetto del relativo procedimento e sempre che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata.

19. Nella fattispecie di causa, in applicazione dei suesposti principi, il rigetto della censura consegue ai seguenti rilievi:

– sotto il profilo del mendacio è irrilevante la produzione di un diverso certificato penale da cui sarebbe risultata la incensuratezza del T., dovendo aversi riguardo alla realtà storica del pregiudizio penale, in questa sede non contestata.

– il ricorrente non ha dedotto che il reato oggetto della sentenza di applicazione della pena fosse tra quelli che – a norma delle disposizioni ministeriali richiamate dal D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, art. 8 – NON impedivano l’inserimento nelle graduatorie di istituto.

20. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto violazione falsa applicazione degli artt. 91,92,112 c.p.c., lamentando la mancata compensazione delle spese di giudizio nonostante la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 92 c.p.c., comma 2.

21. Il motivo è infondato. Deve invero ribadirsi il principio (per tutte Cassazione civile sez. VI, 17/10/2017, n. 24502) secondo cui il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in tema di spese processuali è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi.

22. Con il quarto motivo, proposto in via gradata, si prospetta la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 75, in relazione all’art. 3 Cost., laddove inteso nel senso dell’automatismo dell’effetto legale della decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione – a prescindere dalla valutazione del caso concreto e dell’elemento soggettivo – per violazione dei principio di proporzionalità, ragionevolezza ed uguaglianza.

23. Il motivo è infondato, per quanto sopra osservato rispetto alla censura di violazione del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 75, posta con il secondo motivo.

24. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

25. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, per la mancata costituzione degli enti intimati.

26. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA