Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10854 del 05/05/2010

Cassazione civile sez. II, 05/05/2010, (ud. 10/03/2010, dep. 05/05/2010), n.10854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – rel. Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CARON COMTEC SRL – C.F. (OMISSIS) – in persona

dell’amministratore unico e legale rappresentante sig. C.D.,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Celimontana n. 38, presso lo

studio dell’Avv. Panariti Benito che unitamente e disgiuntamente

all’Avv. Mario Calgaro la rappresenta e difende come da procura a

margine del ricorso.

– ricorrente –

contro

C.C., C.F. (OMISSIS), titolare dell’omonima

ditta individuale (P. IVA: (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in Roma, Via Lucrezio Caro n. 62, presso l’Avv. Ciccotti Sabina, che

unitamente e disgiuntamente all’Avv. G. Renzo Villanova lo

rappresenta e difende come da procura a margine del controricorso.

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Ricorso n. 7024/05 proposto da:

C.C., C.F. (OMISSIS), titolare dell’omonima

ditta individuale (P.IVA: (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in Roma, Via Lucrezio Caro n. 62, presso l’Avv. Sabina Ciccotti, che

unitamente e disgiuntamen-te all’Avv. G. Renzo Villanova lo

rappresenta e difende come da procura a margine del controricorso.

– ricorrente incidentale –

contro

CARON COMTEC SRL;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Venezia n.

1962 del 27.10.2003/30.12.2003.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10.03.2010 dal Pres. Dott. Antonino Elefante.

Sentito l’Avv. Benito Pananti per la ricorrente e l’Avv. Sabina

Ciccotti per il controricorrente.

Sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. RUSSO Rosario

che ha concluso per l’accoglimento del ricorso incidentale, assorbito

il ricorso principale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Bassano del Grappa accoglieva la domanda di C.C., titolare dell’omonima ditta individuale, diretta ad ottenere dalla Caron Comtec s.r.l. la somma di L. 49.306.631, di cui alla fattura n. (OMISSIS), a saldo del corrispettivo di un appalto relativo alla costruzione di un capannone industriale sito in (OMISSIS).

Su gravame della Caron Comtec, la Corte d’appello di Venezia, ritenuta, diversamente dal Tribunale, tempestiva la denuncia per vizi e che questi, in base alle risultanze processuali (prova testimoniale e c.t.u.), erano sussistenti unicamente in ordine al pavimento (crepa), alla vasca Imhoff (errato montaggio) e a taluni infissi (fuori squadra), eliminabili con una spesa complessiva di Euro 4.000, riduceva di detto importo la somma che il Tribunale aveva liquidato a favore del C., e provvedeva al regolamento delle spese processuali.

Avverso tale sentenza la Caron Comtec ha proposto ricorso per cassazione in base a tre motivi.

Il C. ha resistito con controricorso, svolgendo altresì ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale e quello incidentale devono essere riuniti perchè relativi ad impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).

1. Col primo motivo la ricorrente principale Caron Comtec denuncia omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’eccezione di inadempienza, nonchè violazione e falsa applicazione di norme di legge, art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 1460 c.p.c., per non aver detto nulla i giudici di merito in ordine all’eccezione relativa al fatto che il C. non aveva realizzato il pavimento con caratteristiche RbK 250, come contrattualmente previsto. La dedotta eccezione, sostiene la ricorrente, costituirebbe motivo valido per il mancato pagamento del corrispettivo in favore della appaltatrice.

2. Col secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di legge, art. 360 c.p.c.,n. 3 con riferimento agli artt. 1667 e 1668 c.c., la ricorrente sostiene che la Corte d’appello, in riferimento ai difetti del pavimento, non avrebbe giudicato sulle difformità tecniche del pavimento stesso ed avrebbe accolto la domanda di riduzione del prezzo formulata in via subordinata, anzichè quella principale di eliminazione dei vizi.

3. Col terzo motivo, denunciando violazione di legge, artt. 1655, 1665 e 1667 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 e criticando la valutazione delle prove operata dai giudici di merito, la ricorrente assume che la Corte d’appello avrebbe errato nel non ritenere che l’appaltatore avrebbe dovuto fornire solai con la portata di 550 kg/mq come contrattualmente pattuito e nell’aver travisato i fatti, non avendo alcuna rilevanza che le strutture in ferro fossero state eseguite da terzi incaricati dalla stessa committente, perchè il C. avrebbe dovuto comunque fornire i solai con la portata inizialmente prevista.

1. Con unico motivo il ricorrente incidentale C., denunciando violazione di legge, art. 1667 c.c., censura l’impugnata sentenza laddove ha ritenuto che la dichiarazione di “far salve tutte le riserve già formulate” fosse valida ai fini della garanzia, nonostante che i vizi e difetti fossero stati denunciati oltre il termine stabilito dalla legge rispetto alla scoperta (sessanta giorni).

A) Preliminarmente osserva la Corte che è infondata l’eccezione del C. di inammissibilità del ricorso della Caron Comtec per essere stato notificato il 1.4.2.2005, il giorno successivo a quello utile, in quanto non tiene conto che il 13.2.2005 era domenica, con conseguente proroga del termine di scadenza (art. 155 c.p.c.).

A) Per regioni di ordine logico, va esaminato per prima il ricorso incidentale del C..

L’unico motivo non può essere accolto perchè non considera che la Corte d’appello, dopo aver rilevato che la committente al momento di versare l’ultimo acconto in data 8.3.95 aveva precisato all’appaltatore di “fare salve tutte le riserve già formulate”, ha aggiunto che le contestazioni (id est vizi o difformità dell’opera) in precedenza formulate in data 15.11.94 e 20.12. 94 erano state “accettate per tali … da parte dell’appaltatore”, significando, in sostanza, che vi era stato riconoscimento delle difformità o vizi.

E’ giurisprudenza consolidata che il riconoscimento delle difformità o vizi dell’opera da parte dell’appaltatore, quali che siano le forme in cui si concreti e le dichiarazioni da cui venga accompagnato, basta comunque a comportare la rinuncia a far valere la decadenza dal diritto alla garanzia e consente, quindi, al committente di conseguire quanto dovutogli per le difformità e vizi dell’opera ancorchè non tempestivamente denunciati (cfr. ex multis Cass. 27948/2008; 14598/2000; 4276/1995; 4606/1981).

B.1.) Il primo motivo del ricorso principale è infondato.

La Corte d’appello, come precedentemente il Tribunale, ha rilevato, in base alle risultanze istruttorie e agli accertamenti del c.t.u., espressamente richiamati, che l’unico difetto del pavimento era costituito da una crepa riparabile con una spesa di L. 2.500.000. Non avendo riscontrato altro vizio o difetto del pavimento, la corte d’appello ha, quindi, implicitamente escluso che il cemento utilizzato per il pavimento non fosse quello RbK 250 convenuto (essendo agli atti la fattura n. (OMISSIS) della ditta Vibeton, fornitrice del cemento con le suddette caratteristiche). Consegue che la dedotta eccezione di inadempimento è stata esaminata e ritenuta infondata.

B.2) Il secondo motivo è privo di pregio in entrambi i profili.

Quanto al primo, volgono le considerazioni sopra svolte in ordine all’esclusione di qualsiasi vizio, compreso quello relativo a presunte difformità tecniche, del pavimento, ad eccezione della rilevata crepa.

Quanto al secondo profilo, va osservato che in tema di appalto, se il committente abbia chiesto ex art. 1668 c.c., in via principale l’eliminazione dei vizi (o difformità) a spese dell’appaltatore e, in via subordinata, la riduzione del prezzo, il giudice, qualora accerti che i vizi non sono eliminabili a spese dell’appaltatore mediante condanna da eseguirsi nelle forme previste dall’art. 2931 c.c., correttamente sceglie tra le due azioni, accogliendo quella subordinata di riduzione del prezzo, perchè l’insussistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di eliminazione dei vizi, fa venir meno il concorso alternativo delle azioni stesse.

B.3) Il terzo motivo è inammissibile perchè propone una questione di merito attraverso una diversa lettura e interpretazione delle risultanze processuali, avendo la Corte d’appello, con indagine di fatto incensurabile in questa sede di legittimità, accertato che la fornitura e la posa in opera dei plinti e delle strutture portanti in ferro dei solai erano state realizzate dalla ditta FIMA s.r.l., alla quale la Caron Comtec si era direttamente rivolta stipulando specifico contratto di appalto, contenente i computi metrici relativi alla (nuova e concreta) portata dei solai stessi.

C) In conclusione entrambi i ricorsi, essendo infondati, sono rigettati.

Sussistono giusti motivi, in considerazione della reciproca soccombenza, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 10 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010

 

 

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