Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10854 del 04/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/05/2017, (ud. 05/10/2016, dep.04/05/2017),  n. 10854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano President – –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7975-2015 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

C.G., C.A., sia in proprio che in

qualità di eredi di L.F., già a loro volta eredi del

Signor C.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

RICCARDO GRAZIOLI LANTE 16, presso lo studio dell’avvocato Susanna

Chiabotto, che li rappresenta e difende giusta delega a margine del

controricorso con contestuale ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso il decreto n. 1157/2014 della COR1E D’APPELLO di PERUGIA,

emessa il 14/04/2014 e depositata il 21/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;

udito l’Avvocato Paolo Bonaiuti (delega Avvocato Susanna Chiabotto),

per i controricorrenti nonchè ricorrenti incidentali, che insiste

per il rigetto del ricorso e per l’accoglimento del ricorso

incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 21 agosto 2014 la Corte d’appello di Perugia ha accolto la domanda proposta da G. ed C.A., anche nella qualità di eredi di L.F., intesa ad ottenere l’equa riparazione del danno non patrimoniale conseguente alla durata non ragionevole di un giudizio introdotto nell’anno 1981 (ricorso depositato il 03.09.1981) dinanzi alla Corte dei Conti – Sezione speciale per le pensioni di guerra, dal loro padre, C.M., e non ancora definito alla data di deposito del ricorso per equa riparazione (02.10.2010), per cui essendo durato 28 anni complessivi, detratto un anno e tre mesi, intercorrente tra il deposito della sentenza di primo grado e la proposizione del ricorso in appello, ritenuta irragionevole la durata di venticinque anni, liquidava la somma di Euro 18.000,000 per ciascun ricorrente iure proprio e non iure haereditatio (applicato il parametro di Euro 500,00 per anno per i primi tre anni ed Euro 750,00 per gli anni successivi). Con riferimento alla domanda iure successionis relativa alla posizione della madre L., deceduta nel corso del giudizio, poichè non vi era certezza sul tempo dell’evento, riconosceva per ciascuno solo 1.000,00 complessivi per due anni di ritardo, a far tempo dalla data della loro presunta costituzione (depositata procura speciale del 2.11.2005), nonchè un indennizzo pro quota di 10.500,00 per ventuno anni iure successionis.

Per la cassazione di tale decreto il Ministero dell’economia e delle finanze ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui hanno resistito i C. con controricorso, contenente anche ricorso incidentale affidato ad un unico motivo ed illustrato anche da memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata nella redazione della sentenza.

In via pregiudiziale va osservato che il ricorso principale non risponde al requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3: è infatti del tutto carente l’esposizione sommaria dei fatti di causa, e cioè la individuazione del giudizio presupposto e la indicazione delle vicende ad esso relative, nonchè il contenuto del decreto con il quale la domanda è stata accolta e delle ragioni per le quali la Corte d’appello ha ritenuto di disattendere l’eccezione formulata dal Ministero.

Invero, “per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito. Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa” (Cass. n. 13564 del 2016; Cass. n. 1926 del 2015; Cass. n. 7825 del 2006).

Nella specie, la sommaria esposizione dei fatti si esaurisce nel seguente periodo: “Gli epigrafati ottenevano ristoro in relazione all’istanza di cui alla L. n. 89 del 2001 riconoscendogli, la Corte di Perugia, un indennizzo di cui allo stralcio di sentenza di seguito trascritto”, limitandosi a riportare il contenuto del decreto impugnato, senza alcuna illustrazione del fatto. Esposizione, questa, del tutto criptica ed insufficiente, da cui non è dato di desumere altro che la proposizione d’una domanda di equo indennizzo ai sensi della legge c.d. Pinto e il suo accoglimento nei termini di cui al decreto. Mentre restano del tutto in ombra le questioni specifiche in contesa, la natura e la durata del processo presupposto e le ragioni della decisione impugnata.

Quanto al ricorso incidentale, con l’unica doglianza si lamenta la esiguità dei criteri adottati per la liquidazione dell’indennizzo.

La censura – da scrutinare nel contesto della disciplina anteriore alle modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 55 (Misure urgenti per la crescita del Paese), conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, non applicabile ratione temporis (posto che lo ius superveniens si applica ai ricorsi per equa riparazione depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto) – è infondata.

Nel rimeditare il principio acquisito secondo il quale il parametro per indennizzare la parte del danno non patrimoniale subito nel giudizio presupposto va individuato nell’importo non inferiore ad Euro. 750,00 per anno di ritardo (Cass. 8 luglio 2009 n. 1608) per i primi tre anni eccedenti la durata ragionevole e, per il periodo successivo, Euro. 1.000,00 per ciascun anno, in quanto l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta “un evidente aggravamento del danno” (così Cass. 14 ottobre 2009 n. 21840; Cass. 30 luglio 2010 n. 17922; Cass. 28 maggio 2012 n. 8471), questa Corte ha statuito la rilevanza della valutazione dell’entità della pretesa patrimoniale azionata (c.d. posta in gioco), alla quale occorre procedere per accertare l’impatto dell’irragionevole ritardo sulla psiche della parte richiedente, al fine di giustificare l’eventuale scostamento, in senso sia migliorativo che peggiorativo, dai parametri indennitari fissati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. E’ stato al riguardo chiarito che la verifica deve avvenire attraverso l’effettuazione di un giudizio di comparazione con la situazione socioeconomica dell’istante, tale da evidenziare la reale portata dell’interesse di quest’ultimo alla decisione, in ordine al quale il giudice di merito è tenuto a fornire una puntuale motivazione, che però non legittima comunque il riconoscimento di un importo irragionevolmente inferiore a quello risultante dall’applicazione dei predetti criteri (Cass. 5 luglio 2011 n. 14756; Cass. 10 novembre 2011 n. 23519; Cass. 3 maggio 2012 n. 6697). Inoltre, sono state valorizzate anche altre affermazioni di principio della giurisprudenza di questa Corte, quale quella secondo cui la soglia minima è tendenziale, vale cioè “di regola” (così Cass. 30 luglio 2010 n. 17922; Cass. 28 maggio 2012 n. 8471), senza costituire una frontiera invalicabile, laddove in considerazione del carattere bagatellare o irrisorio della pretesa patrimoniale azionata nel processo presupposto, parametrata anche sulla condizione sociale e personale del richiedente, vi sia l’esigenza di evitare sovracompensazioni (da ultimo, Cass. 14 gennaio 2014 n. 633 e Cass. 24 luglio 2012 n. 12937).

Detti parametri – e si passa, così, ad esaminare il nucleo della censura costituiscono indicatori cui il giudice può variamente attingere per orientare il quartum della liquidazione equitativa dell’indennizzo. Il giudice di merito, pertanto, nel determinare l’ammontare dell’equa riparazione non è tenuto ad esaminare ognuno dei suddetti parametri, ma deve tenere conto di quelli tra questi che ritiene maggiormente significativi nel caso specifico.

Lo scrutinio e la valutazione degli elementi della fattispecie che consentono di formulare il giudizio di sintesi sul paterna derivante dalla durata irragionevole del processo, costituisce un caratteristico apprezzamento di puro fatto, come tale sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti ammessi dall’art. 360 c.p.c., n. 5. Correlativamente, non è censurabile che il giudice di merito non abbia considerato tutti gli elementi del fatto ovvero li abbia valutati in maniera difforme dalle aspettative della parte. Infatti, l’art. 360 c.p.c., n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciarle per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L’omesso esame di elementi istruttori, invece, non integra di per sè il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014). Ne deriva che allorquando il ricorrente lamenti che la sentenza impugnata abbia omesso di “considerare” elementi di prova o deduzioni logiche favorevoli alla propria tesi difensiva, si verte nell’ambito non del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 nuovo testo, ma di un’inammissibile censura di puro merito.

Nello specifico, la Corte territoriale non ha omesso l’esame del fatto, ossia della connotazione del paterna d’animo secondo le indicazioni di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, ma ha valutato, con un tipico apprezzamento di merito, la natura degli interessi coinvolti, ponendo in rilievo che l’oggetto del giudizio presupposto atteneva a questioni seriali “per richieste minimali”, peraltro infondate.

Di qui l’impossibilità, per i superiori principi, del richiesto sindacato di legittimità, che assumerebbe i connotati del non più previsto controllo sulla sufficienza motivazionale del provvedimento impugnato.

In conclusione il ricorso incidentale va respinto, dichiarato inammissibile quello principale.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico dell’Amministrazione per l’intero, per il principio di soccombenza sostanziale.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente dal pagamento del contributo unificato, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale;

rigetta il ricorso incidentale;

condanna l’Amministrazione alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 1.000,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie e degli accessori come per legge.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6-2^ Sezione civile, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2017

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