Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10853 del 23/04/2021

Cassazione civile sez. un., 23/04/2021, (ud. 13/04/2021, dep. 23/04/2021), n.10853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente di Sez. –

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di Sez. –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 19203/2020 proposto da:

AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES società pubblica per azioni aperta di

diritto russo, in persona del legale rappresentante per l’Italia pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUNIO BAZZONI 3,

presso lo studio dell’avvocato TATIANA DELLA MARRA, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AIRHELP Limited, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. ANTONELLI, 4, presso lo

studio dell’avvocato DANILO LOMBARDO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

11537/2020 del GIUDICE DI PACE di ROMA.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/04/2021 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale

GIOVANNI GIACALONE, il quale chiede che la Corte, a Sezioni Unite,

in Camera di consiglio, rigetti il ricorso e dichiari la

giurisdizione del giudice italiano.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La AirHelp Limited, ha convenuto in giudizio l’Areoflot s.p.a. in qualità di cessionaria del credito di due passeggeri di nazionalità russa (ma non sono sicura) ai quali era stato cancellato il volo in partenza da (OMISSIS) e diretto a (OMISSIS) del giorno (OMISSIS). Il credito maturato ammontava ad 800 Euro dovuti a titolo di compensazione pecuniaria ai sensi degli artt. 5 e 7, sez. I, Reg. CE n. 261 del 2004.

Secondo quanto stabilito nel Regolamento, in capo ai passeggeri, nell’ipotesi di negato imbarco, cancellazione o ritardo superiore alle tre ore del volo aereo, sorge il diritto di ricevere una compensazione pecuniaria variabile a seconda della lunghezza della tratta.

La s.p.a. Aeroflot ha proposto regolamento di giurisdizione, rilevando come le parti siano entrambi di nazionalità estera e che dal punto di vista oggettivo non c’è alcun collegamento oggettivo con la giurisdizione italiana, dal momento che non si controverte nè su un illecito aquiliano di matrice italiana nè in ordine a materia contrattuale fondante la giurisdizione italiana essendo anche il contratto di cessione di credito pacificamente stipulato fuori dal territorio italiano. Non può radicarsi secondo la parte ricorrente la giurisdizione sul luogo di partenza dell’aeromobile secondo la Convenzione di Montreal perchè qui non si controverte in tema di trasporto internazionale ma di cessione di credito. Non incide, di conseguenza, sulla determinazione della giurisdizione la posizione del passeggero. La posizione del creditore cedente e quella del cessionario sono autonome anche ai fini della giurisdizione così da non poter utilizzare i criteri di collegamento fondati sul contratto di trasporto internazionale, ma occorre fare riferimento al domicilio del cessionario, trattandosi di obbligazione pecuniaria, o del ceduto. In entrambe le ipotesi è da escludere la giurisdizione italiana.

Il procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’affermazione della giurisdizione del giudice italiano.

Ha resistito con controricorso AirHelp Limited.

Il Collegio, rilevato che è stato depositato ricorso per regolamento preventivo con oggetto del tutto sovrapponibile, con gli stessi debitore ceduto e cessionario e con modificazione del solo creditore cedente (cliente danneggiato) recante il numero di R.G. 29575 del 2020;

ritenuta la forte opportunità di una trattazione congiunta dei due ricorsi.

P.Q.M.

Rinvia il presente ricorso per la fissazione congiunta dello stesso e di quello recante il n. 29575 del 2020.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA