Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10852 del 08/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/06/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 08/06/2020), n.10852

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14167-2018 proposto da:

LATERIFICIO PUGLIESE SPA IN LIQUIDAZIONE IN CONCORDATO PREVENTIVO, in

persona del Liquidatore e dei rappresentanti legali pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo

studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, rappresentata e difesa dagli

avvocati ELIO VULPIS, ANTONIO DE FEO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO

MARITATO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO,

GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (OMISSIS), in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2793/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 10/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCHESE

GABRIELLA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

il Tribunale di Bari accoglieva l’opposizione, proposta dalla società Laterificio Pugliese S.p.a. nei confronti dell’INPS, della SCCI, di Equitalia ETR Spa e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dello Stato Italiano, avverso la cartella esattoriale avente ad oggetto il pagamento della somma di Euro 63.546,29 a titolo di recupero sgravi contributivi per C.F.L. (contratti di formazione e lavoro);

la Corte di appello di Bari, con sentenza n. 2793 del 2017, accoglieva, per quanto di ragione, l’appello proposto dall’INPS, anche nella qualità di mandatario della SCCI, e, in riforma dell’impugnata sentenza, “(…) condanna(va) l’opponente (id est: la società Laterificio Pugliese S.p.A.) a pagare all’INPS, la somma di Euro 36.598,00 (…)”;

per quanto qui solo rileva, la pronuncia era resa in contumacia della società qui ricorrente;

ha chiesto la cassazione della decisione la società Laterificio Pugliese S.p.A. in liquidazione, con ricorso, articolato in quattro motivi;

ha resistito, con controricorso, l’INPS;

ha depositato atto di costituzione, al solo fine dell’eventuale partecipazione alla discussione orale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

è rimasta intimata l’Agenzia delle Entrate – Riscossione;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.- è dedotta nullità della sentenza o del procedimento per violazione dei termini di cui all’art. 435 c.p.c., commi 2 e 3, , in relazione alla tardiva notifica dell’appello alla società Laterificio Pugliese s.p.a. (nel prosieguo, per brevità, Laterificio); per violazione e falsa applicazione degli artt. 291 e art. 153 c.p.c., in relazione alla omessa richiesta di rinnovazione della notifica e/o rimessione in termini per la notifica alla predetta società; per violazione e falsa applicazione dell’art. 331 c.p.c. in relazione all’omessa proposizione dell’appello nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado; per violazione e falsa applicazione degli artt. 291 e 331 c.p.c. in relazione all’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti tutte le parti del giudizio di primo grado e dell’art. 153 c.p.c. per omessa richiesta di rimessioni in termine per la notifica dell’appello a tutte le parti del giudizio;

parte ricorrente assume l’inammissibilità e/o l’improcedibilità dell’appello; a tale riguardo, deduce che, a seguito della proposizione dell’atto di appello da parte dell’INPS e della S.C.C.I. spa, la Corte territoriale (recte: il Presidente della Corte di appello, ex art. 435 c.p.c.), con decreto pronunciato in data 27 marzo 2015, ha fissato l’udienza di discussione dinanzi al collegio per il 12/5/2016; contestualmente, con il medesimo decreto, ha invitato espressamente l’appellante “ad integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le parti presenti nel giudizio di primo grado”; l’atto di appello è stato, invece, notificato in data 22 aprile 2016 alla società Laterificio, in violazione tanto del termine di 10 giorni dal deposito del decreto di fissazione d’udienza previsto dall’art. 435 c.p.c., comma 2, quanto di quello a comparire di 25 giorni, di cui al medesimo art. 435 c.p.c., comma 3; inoltre, l’atto di appello ed il provvedimento di fissazione d’udienza non sarebbero stati notificati nè ad Equitalia, nè alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (parti costituite nel giudizio di primo grado, rispettivamente, con memoria depositata l’11.12.2008 ed il 5.12.2008); ancora, nonostante la mancata costituzione della Laterificio e la mancata richiesta, da parte dell’Inps (sia alla prima udienza del 12 maggio che alle successive del 23 ottobre e del 23 novembre 2017) di rimessioni in termine per la rinotifica dell’atto di appello, la Corte di appello avrebbe omesso di disporre la rinnovazione della notificazione del ricorso;

con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – è dedotta nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., in relazione all’omessa declaratoria dell’inammissibilità dell’appello proposto dall’INPS e dalla S.C.C.I. S.p.A. in quanto non riferito o riferibile al contenuto della sentenza di primo grado ed agli atti ed alle risultanze del giudizio di primo grado;

con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – è dedotta nullità del procedimento e della sentenza; nella sostanza, si ripropongono le censure del primo motivo e si deduce che era stata formulata domanda di risarcimento nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dello Stato Italiano in caso di accertamento giudiziale di un obbligo di restituzione delle somme in favore dell’INPS; per tale ragione, la Corte di appello avrebbe dovuto valutare, come necessaria, la partecipazione delle altre parti al giudizio di appello introdotto dall’INPS;

con il quarto motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 è dedotto omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; le censure investono l’accertamento del quantum, determinato sulla base di prospetti elaborati dall’INPS e contestati sin dal giudizio di primo grado;

il primo motivo è fondato nei limiti segnati dalla presente motivazione;

esso (id est: il motivo) è, in primo luogo, ammissibile, risultando assolte le prescrizioni desumibili dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e dall’art. 369 c.p.c., n. 4; il contenuto essenziale degli atti processuali è riprodotto nel ricorso e gli stessi risultano ritualmente depositati;

quanto alla denunciata violazione dell’art. 435 c.p.c., viene in rilievo la consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo v. Cass. ordinanze n. 27556 del 2019, n. 12691 del 2019, n. 28470 del 2018, n. 22166 del 2018 e Cass. n. 9735 del 2018) in base alla quale “nel rito del lavoro, la violazione del termine non minore di venticinque giorni che, a norma dell’art. 435 c.p.c., comma 3, deve intercorrere tra la data di notificazione dell’atto di appello e quella dell’udienza di discussione, configura un vizio che produce la nullità della notificazione e ne impone la rinnovazione”, salva la costituzione, con efficacia sanante, della parte appellata;

la Corte di appello è, dunque, incorsa nel denunciato errore di attività processuale, avendo proceduto alla declaratoria di contumacia della odierna ricorrente (id est: parte appellata), nonostante la nullità della notificazione dell’atto di appello (eseguita il 22.4.2016 per l’udienza di discussione del 12.5.2016 e, dunque, senza il rispetto del cd. termine a comparire) e senza procedere alla sua rinnovazione;

quanto alle restanti censure di cui al motivo qui in scrutinio, si osserva come l’ordine di integrazione del contraddittorio emesso dal Presidente della Corte con il decreto, ex art. 435 c.p.c., di fissazione dell’udienza di discussione abbia contenuto meramente ordinatorio, sicchè la sua inosservanza non comporta l’inammissibilità del gravame;

gli ulteriori motivi, concernendo questioni che presuppongono la regolare instaurazione del contraddittorio, restano assorbiti dall’accoglimento, nei termini che precedono, del primo motivo;

in conclusione il ricorso deve essere accolto, nei limiti di cui alla presente motivazione, quanto al primo motivo, dichiarati assorbiti gli altri; la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, affinchè, nel rispetto del contraddittorio, secondo i superiori principi esposti, proceda a nuovo esame della fattispecie concreta;

al giudice designato competerà anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio;

non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, nei limiti di cui alla motivazione, dichiarati assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2020

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